Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 12-04-2012, n. 5769 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il 21.12.2006 la soc. "Casa di Cura TRUSSO" – esercente una casa di cura accreditata con il SSN e classificata in fascia B – promosse giudizio arbitrale sulla base della previsione della convenzione per ottenere il riconoscimento della sua collocazione in fascia A sin dal 1995, quando aveva adeguato i suoi requisiti alle previsioni del D.M. 30 giugno 1975, e, conseguentemente, per ottenere la corresponsione dei differenziali di tariffa da detta data con gli accessori di legge. Il Collegio arbitrale – con lodo del 3.6.2008 – accolse in parte le tesi della società TRUSSO e pertanto riconobbe il suo credito a carico della Regione per Euro 15.857.897 somma comprensiva di accessori. La Regione Campania propose impugnazione articolando cinque motivi di impugnazione, il primo dei quali deducente la carenza di potestas judicandi degli arbitri. Si costituì la soc. Casa di Cura TRUSSO opponendosi alle ragioni dell’impugnante e la Corte di Appello di Napoli con sentenza 31.08.2010, in accoglimento del primo motivo, dichiarò la nullità del lodo sull’assunto che la clausola arbitrale originante la pronunzia del lodo non potesse essere applicata alla controversia nella specie agli arbitri sottoposta, detta controversia spettando alla giurisdizione esclusiva del G.A.. Ha precisato la Corte di merito in motivazione: che la domanda sollecitava una pronunzia di riclassificazione dalla originaria fascia attribuita in convenzione ad altra e diversa fascia, con la conseguenza di vedersi attribuiti altri e maggiori compensi, che tale domanda postulava una pronunzia incidente direttamente sulla concessione in convenzione o sull’accreditamento e quindi una decisione appartenente al giudice amministrativo, che anche il comportamento inerte della Regione di fronte alle istanze di riclassificazione era qualificabile come silenzio rifiuto e pertanto impugnabile, come lesivo di interessi legittimi, innanzi al TAR, che tutte le altre questioni poste negli altri motivi di impugnazione restavano quindi assorbite.

Per la cassazione di tale sentenza la soc. Casa di Cura TRUSSO ha proposto ricorso con atto del 23.3.2011 ricevuto dal procuratore domiciliatario della Regione Campania il 31.3.2011. Ha resistito la Regione Campania con atto del 4.5.2011 contenente ricorso incidentale al quale ha a sua volta resistito la Casa di Cura TRUSSO con controricorso del 10.06.2011. La società ricorrente ha depositato memoria finale.

Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che il ricorso principale sia da rigettare, con affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere delle pretese indebitamente sottoposte alla cognizione arbitrale, e che l’impugnazione incidentale sia da dichiarare inammissibile.

Giova preliminarmente rilevare la inconsistenza della eccezione di tardività del controricorso: ad avviso della Casa di Cura, che al proposito ha sollevato l’eccezione nel controricorso al ricorso incidentale della Regione, la notificazione dell’atto avvenuta il 4.5.2011 sarebbe avvenuta oltre il termine dei quaranta giorni posto che il dies a quo di tal termine avrebbe dovuto individuarsi nella data del 23.3.2011 quando il ricorso venne consegnato per la notifica e non in quello del 31.3.2011, quando l’atto venne ricevuto dalla destinataria Regione. Il rilievo è errato. Questa Corte ha avuto modo di affermare (Cass. 27596 del 2006), con statuizione affatto condivisibile e dalla quale non è dissonante la pronunzia invocata in modo non pertinente in memoria (Cass. 22269 del 2010), che il principio per cui la notifica del ricorso si intende eseguita alla data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario e non a quella dell’effettivo recapito trova applicazione le volte in cui si debba accertare il rispetto di un termine di decadenza posto dalla legge a carico del notificante, e non anche qualora debbasi individuare il dies a quo di un termine che il destinatario dell’atto notificato è tenuto a rispettare e che non può che decorrere da) perfezionamento della notificazione. Ne consegue che il termine per la notifica del controricorso – che decorre dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso sì che il dies a quo del primo termine viene ad operare anche come dies a quo per il secondo, deve calcolarsi dal giorno della effettiva notificazione del ricorso al controricorrente.

Venendo quindi all’esame del ricorso si rileva che, ad avviso della società ricorrente, la domanda di arbitrato, contrariamente alla opinione della Corte di Napoli, non avrebbe coinvolto il rapporto concessorio ma solo i danni prodottisi per effetto della mancata remunerazione delle prestazioni effettivamente rese, e proprie di una classificazione superiore a quella assegnata: si sarebbe dunque trattato con ogni evidenza di una controversia concernente i corrispettivi della concessione e quindi situata del tutto al suo interno, senza alcuna possibilità per l’Amministrazione regionale di svolgere valutazioni discrezionali e per la quale era indubitabile la spettanza della cognizione della debenza al G.O..

Giova rammentare in primo luogo i principii posti da S.U. 603 del 2005 (cui adde S.U. 3046 del 2007) per i quali i rapporti fra gli enti pubblici preposti all’attività sanitaria e le strutture private, quali case di cura, ambulatori, centri di diagnostica strumentale e laboratori di analisi, anche dopo la soppressione del regime di convenzionamento di cui alla L. n. 833 del 1978, art. 44 e l’introduzione del nuovo sistema dell’accreditamento ad opera del D.Lgs. n. 502 del 1992, e successive integrazioni e modificazioni, non hanno visto mutata la loro natura concessoria, configurandosi pertanto come concessioni ex lege di attività di servizio pubblico alle strutture autorizzate e accreditate. Spettano pertanto alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie fra i gestori pubblici del servizio sanitario nazionale e le dette strutture private, quando concernano esclusivamente il pagamento di corrispettivi, in base al disposto del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 33, comma 1, come sostituito dalla L. n. 205 del 2000, art. 7, lett. a), nel testo risultante dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 204 del 2004, applicabile, ai sensi dell’art. 5 cod. proc. civ., in quanto "legge vigente" – per la natura propria delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale – "al momento di proposizione della domanda". E tale conclusione è confermata dall’art. 133, comma 1, lett. C del CPA approvato col D.Lgs. n. 104 del 2010.

Ebbene, fatta tale premessa emerge che la domanda di devoluzione arbitrale – come rettamente interpretata dalla Corte di merito con proposizioni che il ricorso tenta di superare con una irricevibile proposta di rilettura – sollecitava una riclassificazione della propria prestazione in relazione alla diversità della propria organizzazione aziendale rispetto al modello supposto nella prima classificazione: e non pare discutibile che l’esercizio del potere di attribuire alla struttura accreditata questa o quella "classificazione" in relazione ai requisiti qualitativi e quantitativi del servizio atteso e quindi alle consistenze di dotazioni e personale, tecnico, sanitario e amministrativo, sia attività espressione della conduzione del Servizio Pubblico Sanitario sindacabile solo dal giudice amministrativo.

Ed al proposto deve essere rammentato il recente arresto di queste Sezioni Unite che con la decisione 16391 del 2011 hanno sottolineato che la controversia concernente un servizio pubblico, quale l’assistenza sanitaria in regime di convenzione, le volte in cui sia dibattuto il modo di esercizio del potere di programmazione sanitaria e l’ambito della c.d. sanatoria mediante riconoscimento ex post, in via amministrativa, di una maggiore capacità operativa, comporta la devoluzione al giudice amministrativo della potestà di giudizio mentre la questione di ripetizione di somme pagate in eccesso è meramente consequenziale allo scrutinio sull’esercizio del potere.

Tale statuizione pervero appare coerente con altra, di poco anteriore (S.U. 1771 del 2011) a mente della quale appartiene alla giurisdizione del G.O. la controversia sulla legittimità delle regressioni tariffarie applicate al rapporto con la struttura accreditata, posto che la contesa sulla legittimità di tali decurtazioni disposte dall’Amministrazione non vede in campo alcuna scelta nè alcuna valutazione discrezionale ma solo la verifica della sussistenza dei presupposti per la decurtazione.

Ed alla corretta decisione della Corte di merito non varrebbe obiettare, come pretende la società ricorrente, che la domanda mirava solo a far emergere i danni cagionati da una sorta di "demansionamento" che la Casa di Cura avrebbe ricevuto fornendo prestazioni di livello ben superiore a quello attribuito con la originaria classificazione: ed infatti il preteso errore di inquadramento attinge un rapporto che trae origine dalla convenzione di accreditamento al S.S.N. e l’errato esercizio della classificazione resta il dato preliminare per alcuna valutazione di spettanza di diversi corrispettivi ed è, come dianzi ricordato, spettante alla cognizione esclusiva del G.A. e pertanto sottratto alla compromettibilità in arbitri.

Il ricorso incidentale contenuto nel controricorso è infine inammissibile perchè privo di contenuto impugnatolo di alcuna statuizione ma solo ripropone tesi afferenti questioni poste dall’impugnante Casa di Cura che la Corte di Appello ha dichiarato assorbite nella declaratoria di nullità.

Le spese del giudizio si liquidano secondo la soccombenza ed alla stregua del valore dichiarato in ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo; condanna la soc. Casa di Cura Trusso a corrispondere alla Regione Campania le spese del giudizio, determinate in Euro 20.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 13 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2012

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