Cons. Stato Sez. VI, Sent., 23-11-2011, n. 6163

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Viene in decisione l’appello proposto dalla società A. e dalla Piccola Società Cooperativa A., per ottenere la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, di estremi indicati in epigrafe.

2. In primo grado, le società odierne appellanti hanno impugnato gli atti con i quali il Comune di Marciana Marina ha: a) deciso di rendersi concessionario esclusivo di gran parte dell’ambito portuale, comprese le aree utilizzate da A., rilasciando a se medesimo la relativa concessione demaniale; b) approvato un progetto di riassetto delle opere e funzioni in ambito portuale; c) dato atto e confermato di non essere in possesso dell’idoneità tecnicogestionale per esercitare la concessione e dunque avviato una gara per l’affidamento, ai sensi dell’art. 45bis, cod. nav., della gestione dei servizi aeroportuali nel compendio assunto in concessione.

3. La sentenza di primo grado ha dichiarato il ricorso inammissibile sotto diversi profili: in parte per difetto di interesse (sul presupposto che anche dopo la concessione che il Comune si è autorilasciato, le navi delle odierne appellanti potrebbero comunque seguitare a svolgere i propri servizi nel porto); in parte per tardività (rispetto alla decisione di rilascio della concessione), in parte, infine, per difetto di interesse (rispetto all’impugnazione degli atti della procedura di gara per l’affidamento della subconcessione, perché le appellanti non hanno partecipato alla relativa procedura comparativa).

4. Le appellanti contestano le statuizioni di irricevibilità (per tardività) e di inammissibilità (per difetto di interesse e di legittimazione) e ripropongono, nel merito, i motivi fatti valere in primo grado.

4. Alla pubblica udienza del 25 ottobre 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

5. L’appello non merita accoglimento.

5.1. Oggetto centrale del presente giudizio è la legittimità della concessione che il Comune di Marciana Marina ha rilasciato a se stesso. Come le società ricorrenti affermano espressamente nell’atto di appello (pag. 17). l’impugnazione dei successivi provvedimenti (tra cui gli atti di gara per il rilascio della subconcessione) è avvenuta in via tuzioristica, per non sentirsi eccepire l’improcedibilità o inammissibilità del ricorso avverso la concessione, e ciò risulta del resto evidente dal fatto che non sono stati dedotti motivi specifici contro quegli atti, ma semplicemente ne è stata lamentata l’illegittimità derivata rispetto a quella della concessione.

5.2. Occorre, pertanto, innanzitutto esaminare il ricorso avverso il provvedimento con il quale il Comune di Marciano Marina si è autoassegnata la concessione dello specchio acqueo, di cui le ricorrenti lamentano l’illegittimità per violazione delle norme nazionali e comunitarie che impongono che il rilascio delle concessioni demaniali avvenga previa procedura comparativa, rispettosa dei principi di pubblicità, trasparenza ed imparzialità.

Il Tribunale amministrativo ha ritenuto che tale ricorso fosse tardivo, perché notificato nel giugno 2009, a fronte delle delibere già lesive del Consiglio comunale n. 66 del 28 dicembre 2008 e della Giunta comunale n. 14 del 4 febbraio 2009.

Deducono le appellanti che il Tribunale amministrativo ha errato perché quelle delibere – in coerenza con la natura di organi di governo che spetta al Consiglio e alla Giunta – contenevano solo indirizzi e nulla disponevano in via concreta ed immediata. Pertanto, correttamente esse sarebbero state impugnate solo come atti presupposti, quando le appellanti hanno avuto notizia dell’effettiva lesione provocata dagli atti attuativi, ovvero del rilascio della concessione al Comune, nonché del rilascio della subconcessione.

5.3. Il motivo non ha pregio.

Il Collegio ritiene, infatti, che la quantomeno la delibera della Giunta comunale n. 38 del 4 febbraio 2009, n. 14, dichiarata immediatamente esecutiva e pubblicata l’11 febbraio 2009, già possa ritenersi atto lesivo, perché ha un contenuto preciso e incondizionato e manifesta una chiara volontà provvedimentale. Di conseguenza, questa doveva essere immediatamente impugnata nel termine di decadenza.

In tale delibera, infatti, si dispone che: a) il Comune avrebbe detenuto lo specchio acqueo, individuato nella planimetria allegata alla delibera, a titolo concessorio; b) il Comune, in seguito al rilascio della concessione demaniale a suo favore, avrebbe poi affidato la relativa gestione a terzi, sulla base del progetto delineato dallo stesso Comune, le cui tavole 1), 1A), e 2) sono state allegate alla medesime delibera.

Come emerge dal suo contenuto specifico, la delibera già manifesta in maniera netta, in tutti i suoi elementi essenziali, anche di dettaglio, la decisione del Comune di rilasciare a se stesso la concessione e di affidarla poi in subconcessione a terzi.

Poiché, come sopra si diceva, tutto il ricorso si incentra sulla scelta, da parte del Comune, di assumere in proprio la concessione demaniale, deve ritenersi che l’atto che arreca la denunciata lesione è la ricordata delibera del 4 febbraio 2009, n. 14 (pubblicata l’11 febbraio 2009).

La riscontrata tardività, e quindi l’irricevibilità, del ricorso avverso tale atto rende, di conseguenza, improcedibili per difetto di interesse i successivi ricorsi avverso gli atti consequenziali, atteso che, in tali ricorsi, sono ormai preclusi motivi volti a contestare il provvedimento di autoassunzione della concessione demaniale da parte del Comune. In altri termini, la lesione denunciata dalle ricorrenti, consolidatasi per effetto della mancata impugnazione nei termini della citata delibera del 4 febbraio 2009, non potrebbe essere rimossa, stante il divieto di disapplicare gli atti amministrativi definitivi, in sede di decisione dei successivi gravami.

6. L’appello, quindi, deve essere respinto e la sentenza di primo grado, sia pure con motivazione in parte differente, deve essere confermata.

Sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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