Cons. Stato Sez. VI, Sent., 23-11-2011, n. 6160 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La S.n.c. A. di A. P. & C e la S.r.l. Consabbia, con il ricorso n. 263 del 2005, e motivi aggiunti, proposto al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, hanno chiesto l’annullamento:

– del provvedimento regionale prot. n. Y153.2004.0006538 del 17 novembre 2004, con cui è stata disposta la sospensione "con effetto immediato" del decreto n. 12253 del 15 luglio 2004, recante la concessione in sanatoria ad A. s.n.c., per il rinnovo dell’occupazione di area demaniale in destra idraulica del Fiume Po per l’esercizio di attività di deposito materiale litoide e mantenimento impianto di vagliatura;

– di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ivi compresi: il provvedimento n. prot. 1526/13025 del 3 dicembre 2004, con il quale il Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino ha espresso parere sfavorevole al "mantenimento di un impianto di vagliatura e del deposito di materiale inerte" oggetto della surrichiamata concessione in sanatoria;

– della nota successivamente assunta dalla Regione in data 23 dicembre 2004, prot. n. Y153.2004.0007482.

Con i motivi aggiunti poi depositati, le società hanno impugnato anche:

– il decreto dirigenziale 1* marzo 2006, n. 2200, emesso dalla Regione Lombardia – Struttura Sviluppo del Territorio – Sede territoriale di Pavia, che riforma il decreto n. 12253 del 15 luglio 2004, anticipando la scadenza della concessione;

– il provvedimento n. prot. 1526/13025 del 3 dicembre 2004, con il quale il Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino ha espresso parere sfavorevole al "mantenimento di un impianto di vagliatura e del deposito di materiale inerte" oggetto della surrichiamata concessione in sanatoria;

– le comunicazioni della Regione Lombardia – sede territoriale di Pavia, AD 13.2005.000.2987 del 15 novembre 2005, Y153.2005.0002226 del 14 marzo 2005 e Y153.2005.0000194 del 13 gennaio 2005, nella parte in cui si determina a dare avvio al procedimento di autotutela.

Con i motivi aggiunti, le società hanno anche chiesto la condanna:

– previa caducazione dei provvedimenti impugnati, della Regione e del Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino, anche in solido tra loro, al risarcimento in forma specifica, attraverso la reintegrazione dell’originario termine concessorio, ove l’istanza caducatoria intervenga successivamente al 14 luglio 2007, oltre al risarcimento per equivalente dei danni subiti per effetto degli atti e provvedimenti impugnati, dalla data della sospensione del provvedimento di concessione del bene demaniale e della correlata attività imprenditoriale e sino all’avvenuta reintegrazione, comprensivi di ogni voce di danno emergente e di lucro cessante, oltre ad interessi e rivalutazione sino all’effettivo pagamento, nella somma da determinarsi in corso di causa o da liquidarsi successivamente sulla base dei criteri offerti ai sensi dell’art. 35, comma 2 del d. lgs. 80/98;

– della Regione, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda caducatoria, al risarcimento dei danni ai sensi degli artt. 1337 e 1338 cod. civ. per violazione degli obblighi di buona fede e correttezza e dell’affidamento ingenerato in A. s.n.c.

2. Il TAR, con la sentenza n. 796 del 2008, ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, nonché la domanda risarcitoria, e ha condannato le ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio a favore delle Amministrazioni resistenti, liquidate in euro 3.000,00 (tremila/00).

3. Con l’appello in epigrafe è chiesto:

– l’annullamento della sentenza di primo grado e, per l’effetto, l’annullamento dei provvedimenti impugnati con il ricorso e con i motivi aggiunti, proposti in primo grado, con la condanna dell’Amministrazione regionale e del Consorzio Parco Lombardo al risarcimento dei danni per equivalente (quantificati per lucro cessante e per perdita di chances, oltre ogni maggiore somma riconosciuta);

– in via subordinata, in relazione alla dedotta violazione delle regole di buona fede, e del principio del neminen ledere, nonché dell’affidamento ingenerato negli appellanti, la condanna dell’Amministrazione regionale al risarcimento dei danni anche ai sensi degli articoli 1337 e 1338 c.c. (quantificati per danno emergente e lucro cessante, nonché per perdita di chances imprenditoriali, oltre ogni maggiore somma riconosciuta).

4. All’udienza del 28 ottobre 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

Le Società appellanti, con apposito atto previamente notificato alle controparti e depositato in giudizio il 23 settembre 2011, nonché sottoscritto dai rispettivi legali rappresentanti, hanno dichiarato di rinunciare alla domanda, proposta in primo grado e riproposta in appello, di annullamento del provvedimento di sospensione del titolo concessorio e connessa domanda risarcitoria ed hanno altresì manifestato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione relativamente alla domanda di caducazione del provvedimento di anticipata scadenza della concessione, in uno ai gravati atti presupposti, e alla connessa domanda risarcitoria.

Il Collegio, preso atto della suddetta dichiarazione, ritiene sussistenti i presupposti per dichiarare l’appello improcedibile.

Le spese del presente grado del giudizio, gravanti sulle parti appellanti in applicazione di quanto disposto dall’art. 84, comma 2 del codice del processo amministrativo, sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione sesta) dichiara improcedibile l’appello in epigrafe n. 7205 del 2008.

Condanna le parti appellanti, in solido, al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, che liquida nel complesso in euro 8.000,00 (ottomila/00), oltre gli accessori di legge se dovuti, di cui euro 4.000,00 (quattromila/00) a favore del Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino ed euro 4.000,00 (quattromila/00) a favore della Regione Lombardia.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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