Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 12-04-2012, n. 5762 Competenza delle Commissioni tributarie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 30.8.2004, la ricorrente società Calandrino & La Grassa s.n.c. impugnava davanti la Commissione Tributaria Provinciale di Trapani l’avviso di irrogazione della sanzione nr. (OMISSIS) emesso dall’Agenzia delle Entrate di Castelvetrano D.L. n. 12 del 2002, ex art. 3, comma 2, (convertito nella L. n. 73 del 2002) per avere l’Inps di Trapani accertato, in data 8.10.2002, la presenza presso la società di un lavoratore non assunto regolarmente, irrogando una sanzione di Euro 27.630,70.

La ricorrente eccepiva il difetto di giurisdizione della Commissione adita in favore del Giudice Ordinario, nonchè, tra l’altro, la lesione del diritto di difesa, stante l’impossibilità per il contribuente di superare la presunzione dell’inizio del rapporto di lavoro non regolare dal 1 gennaio dell’anno in cui era stata accertata la violazione.

L’Ente impositore, costituitosi in giudizio, eccepiva l’infondatezza delle censure e l’adita Commissione accoglieva le tesi articolate dall’Agenzia delle Entrate, ritenendo sussistente la propria giurisdizione (in quanto oggetto della controversia era un avviso di irrogazione di sanzione tributaria emesso dall’Ente impositore ai sensi della L. n. 73 del 2002, sicuramente rientrante tra quelle controversie soggette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie prevista dal D.L. n. 546 del 1992, art. 2, così come modificato dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12; inoltre, la Commissione respingeva l’eccezione di illegittimità costituzionale della L. n. 73 del 2002, art. 3, sollevata dalla ricorrente).

Avverso detta pronuncia la ricorrente proponeva gravame dinanzi la Commissione Tributaria Regionale di Palermo che, con la sentenza in esame n. 132 depositata in data 27.11,09, confermava quanto statuito in primo grado.

Ricorre per cassazione la società Calandrino & La Grassa s.n.c. con tre motivi, illustrati da memoria. Non ha svolto attività difensiva l’Ufficio intimato.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si deduce difetto di giurisdizione della Commissione Tributaria in quanto la sanzione amministrativa irrogata nel caso di specie non attiene a materia fiscale.

Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, così come modificato dalla L. n. 73 del 2002; si censura la decisione là dove la Commissione Tributaria Regionale, confermando in toto la sentenza del Giudice di primo grado, riteneva priva di pregio giuridico la censura articolata sin dal primo atto introduttivo volta ad eccepire la violazione del diritto di difesa in dipendenza delle previsione del D.L. n. 12 del 2002, così come convertito dalla L. n. 73 del 2002. Con il terzo motivo si deduce difetto di motivazione. Si afferma che la sentenza impugnata è viziata non essendo desumibile dalla stessa il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di secondo grado per il rigetto dell’appello.

Il ricorso non merita accoglimento in relazione a tutte le suesposte doglianze.

In relazione al primo motivo, deve ribadirsi quanto già statuito da questa Corte a Sezioni Unite (n. 24883/2008 e ss.) per cui l’interpretazione dell’art. 37 c.p.c., in base al quale il difetto di giurisdizione "è rilevato, anche d’ufficio, in qualunque stato e grado del processo", deve tenere conto dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo ("asse portante della nuova lettura della norma"), della progressiva forte assimilazione delle questioni di giurisdizione a quelle di competenza e dell’affievolirsi dell’idea di giurisdizione intesa come espressione della sovranità statale, essendo essa un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli. All’esito della nuova interpretazione della predetta disposizione, volta a delinearne l’ambito applicativo in senso restrittivo e residuale, ne consegue che: 1) il difetto di giurisdizione può essere eccepito dalle parti anche dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 38 c.p.c., (non oltre la prima udienza di trattazione), fino a quando la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado; 2) la sentenza di primo grado di merito può sempre essere impugnata per difetto di giurisdizione; 3) le sentenze di appello sono impugnabili per difetto di giurisdizione soltanto se sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito, operando la relativa preclusione anche per il giudice di legittimità; 4) il giudice può rilevare anche d’ufficio il difetto di giurisdizione fino a quando sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito.

Nella vicenda in esame il ricorrente non ha proposto la questione di giurisdizione innanzi al giudice d’appello e comunque non ne ha fornito adeguata prova documentale (non emerge nè dalla sentenza in appello nè dal ricorso che il gravame avesse avuto ad oggetto anche la giurisdizione): deve pertanto ritenersi formato il giudicato sulla questione di giurisdizione. Non meritevole di accoglimento è poi il secondo motivo: con esso, in fatti, il ricorrente si duole della limitazione del suo diritto di difesa "stante anche le emergenze documentali dei due precedenti giudizi che non indicavano fatti volti a collocare il rapporto di lavoro non regolarizzato in data antecedente all’8.10.2004". Deve premettersi che il ricorrente non tiene conto della ratio decidendi dell’impugnata decisione secondo cui " dall’esame della documentazione prodotta appare corretta la decisione dei primi giudici, attesa la cronologia degli eventi rilevanti dagli ispettori ed il comportamento tenuto dal contribuente in quella sede. Infatti, al momento della prima ispezione da parte degli ispettori dell’I.N.P.S. il 09/10/2002, veniva rivenuto nei locali della ditta il lavoratore Guzzo Salvatore, lavoratore di primo livello; in tale frangente veniva richiesta l’esibizione dei libri matricola, del libro paga e del registro degli infortuni, per potere verificare la posizione del lavoratore; tale esibizione non avvenne perchè la Ditta era sprovvista di tali libri che vennero esibiti successivamente, come si evince dal verbale di accertamento del 21/11/2002, dal quale risulta che tali registri erano tutti stati vidimati in VA data 08/11/2002, e l’assunzione del lavoratore in questione era stata comunicata il 14/10/2002, con decorrenza dall’08/10/2002, data del primo accesso degli ispettori e del rilievo, per cui necessariamente doveva conseguirne la legittima emissione dell’atto di irrogazione di sanzioni impugnato"; inoltre, è di tutta evidenza che alcuna lesione del diritto di difesa ricorre nel caso di specie non potendo di certo eliminare la sanzione in questione la circostanza di fatto, esaminata in sede di merito, che la vidimazione dei registri venne effettuata solo in data successiva all’assunzione.

Assorbito è il terzo motivo, avendo il giudice del merito, come sopra riportato, logicamente e sufficientemente motivato la decisione assunta.

Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’ufficio intimato comporta il non doversi provvedere in ordine alle spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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