Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 07-10-2011) 25-10-2011, n. 38674 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 02.02.2011 il Tribunale di Napoli, a seguito di una sentenza di condanna alla pena di sedici anni di reclusione per reati D.P.R. n. 309 del 1990, ex artt. 74 e 73, disponeva la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di S.C..

Il Tribunale della libertà di Napoli, con ordinanza del 29.04.2011 rigettava il gravame proposto nell’interesse della predetta, ritenendo concretamente sussistente il pericolo di fuga e operante la presunzione di cui all’ultima parte dell’art. 275 c.p.p., comma 3.

Propone ricorso l’imputata a mezzo del difensore, che, da un lato, lamenta che l’ordinanza impugnata ha ripercorso pedissequamente l’ordinanza di ripristino omettendo in particolare di prendere in considerazione i rilievi sulla risalenza dei fatti oggetto di condanna e sull’assenza di tracce relative alla presunta perdurarla di rapporti malavitosi, e, dall’altro, contesta l’applicabilità nella specie della presunzione di cui all’ultima parte dell’art. 275 c.p.p., comma 3.

Motivi della decisione

La sussistenza delle esigenze cautelari è stata positivamente motivata dal Tribunale, che ha in particolare non illogicamente valorizzato, oltre alla entità della pena irrogata, la gravità e natura del reato, implicante disponibilità di risorse e contatti anche all’estero, utili a favorire la latitanza (concretamente perseguita da alcuni computati), e la personalità della ricorrente, che presenta anche uno specifico ed allarmante precedente per evasione.

Quanto, però, alla scelta della misura, la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia carceraria, di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3, della quale ha fatto applicazione l’ordinanza impugnata, è ormai caduta in riferimento al reato D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 a seguito della sentenza n. 231 del 2011 della Corte costituzionale. L ordinanza stessa deve, pertanto, essere annullata, con rinvio al giudice di merito che procederà a nuovo esame, prescindendo dalla presunzione suddetta.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli per nuovo esame.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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