Cons. Stato Sez. VI, Sent., 23-11-2011, n. 6159 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Viene in decisione l’appello proposto dall’Università degli studi per la Calabria per ottenere la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, sezione I, 13 marzo 2007, n. 179.

La sentenza impugnata ha accolto il ricorso proposto dalla D. s.r.l., ritenendo illegittima la sua esclusione dalla gara d’appalto per la fornitura degli arredi tecnici del laboratorio per il Dipartimento di scienze farmaceutiche dell’Università della Calabria; ha, pertanto, annullato sia il provvedimento di esclusione, sia l’aggiudicazione, nel frattempo intervenuta, a favore della società A. s.p.a..

2. Con ordinanza del 29 agosto 2007, n. 4412, questa Sezione, accogliendo l’istanza cautelare presenta dall’Università appellante, ha sospeso l’efficacia esecutiva della sentenza appellata.

3. All’udienza del 25 ottobre 2011, la causa è stata trattenuta per la decisione.

4. L’appello è fondato e merita accoglimento.

Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale amministrativo regionale, la società Dagima s.r.l. è stata legittimamente esclusa dalla gara d’appalto, in quanto il certificato camerale che essa ha prodotto è difforme, in relazione all’attività svolta, rispetto a alle prescrizioni del bando.

In particolare, mentre il bando richiedeva come requisito di partecipazione alla gara, l’iscrizione alla Camera di commercio per l’esercizio delle attività oggetto dell’appalto, dal certificato camerale esibito dalla ricorrente, in seguito alla richiesta all’uopo avanzata dalla stazione appaltante, è risultato che l’attività esercitata non coincideva con quella richiesta, consistendo, invece, nella "ricerca indagine nel settore sanitario, finalizzati anche ad analisi statistiche per aspetti scientifici, ricerca e studi epidemiologici".

La società D. ha provveduto ad integrare l’indicazione delle attività in concreto svolte (inserendo anche quelle relativo all’oggetto dell’appalto, ovvero "l’attività di organizzazione, istallazione, esercizio e direzione di laboratori", soltanto in data 2 dicembre 2002, ossia successivamente alla scadenza del termine finale (ore 12 del 21 settembre 2005) per la partecipazione alla procedura concorsuale.

La circostanza (allegata nel giudizio di primo grado) secondo cui tale divergenza del certificato camerale rispetto alle prescrizioni di gara sarebbe dovuto ad un disguido dovuto alla Camera di commercio non è supportata da alcun riscontro probatorio e non può, pertanto, essere presa in considerazione.

5. L’appello dell’Università deve, quindi, essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, deve respingersi il ricorso di primo grado.

Sussistono i presupposto per compensare le spese del doppio grado di giudizio,

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta). definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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