Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 12-04-2012, n. 5760 Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Prof. C.P., dipendente dell’Università per gli stranieri di Siena, in qualità di docente incaricato stabilizzato, adiva il T.a.r. Toscana con due distinti ricorsi chiedendo (con il primo) l’accertamento del diritto alla corresponsione dell’indennità accessoria mensile come emolumento non riassorbibile e (con il secondo ricorso) che, previo accertamento dell’illegittimità della delibera del 6 maggio 2003 del Consiglio di amministrazione dell’Università per stranieri di Siena, gli fosse riconosciuto il diritto all’adeguamento della retribuzione alle previsioni contrattuali riguardanti l’aspetto economico della 9^ categoria del personale non docente, successive al D.P.R. n. 319 del 1990 nella misura corrispondente agli aumenti stipendiali via via attribuiti al predetto personale in relazione ai bienni 1.1.1994/31.12.1995, e successivi, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Chiedeva altresì accertarsi – e per l’effetto dichiararsi – la nullità, l’annullabilità, l’inefficacia e comunque l’illegittimità del comma 3, dell’art. 31 del C.C.N.L. relativo al personale del comparto Università non docente per il quadriennio normativo 2002/2005 ed economico 2002/2003 del 27.1.2005;

disposizione questa che prevedeva che ai docenti incaricati esterni di cui al D.P.R. n. 319 del 1990, art. 15, era riconosciuta una retribuzione aggiornata al 1 gennaio 2003 e per il periodo precedente era riconosciuta una somma una tantum a titolo di recupero degli incrementi non percepiti fino al 31 dicembre 2001.

Instaurato i6 contraddittorio con le parti convenute, il Tar Toscana, con le sentenze nn. 7256/06 e 7250/06, dichiarava inammissibili i ricorsi per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a favore del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.

2. Con atto di appello al Consiglio di Stato il prof. C. impugnava le sentenze del Tar Toscana contestandone le affermazioni in punto di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Altre analoghe sentenze del medesimo Tar, parimenti dichiarative dell’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, venivano impugnate da altri docenti.

Il Consiglio di Stato riuniva tutti i ricorsi e, con la sentenza n. 8719 del 22 ottobre 2010 – 10 dicembre 2010, rigettava gli appelli, e segnatamente quelli proposti dal prof. C., confermando le sentenze di primo grado in punto di giurisdizione. In particolare il Consiglio di Stato riteneva che il regime dei docenti incaricati esterni non fosse riconducibile all’ambito del personale di diritto pubblico, trattandosi di rapporti regolati da accordi e contratti collettivi concernenti il personale non docente.

3. Avverso questa pronuncia del Consiglio di Stato il prof. C. ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 362 c.p.c., comma 1.

Il Ministero dell’istruzione, Università e ricerca scientifica e l’Università degli stranieri di Firenze, parti intimate, hanno resistito con controricorso.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è articolato in un unico motivo con cui il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere escluso la giurisdizione del giudice amministrativo. Richiama il tenore del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 3, che prevede, come personale in regime di diritto pubblico, il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari, tra i quali – secondo il ricorrente – rientrano i docenti incaricati stabilizzati di cui alla L. n. 204 del 1992, art. 7; docenti che sono stati inseriti in un apposito ruolo ad esaurimento.

2. Il ricorso è fondato.

3. Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, prevede che sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, ad eccezione, tra le altre, di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui all’art. 3, che rimangono attratte alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Si tratta del personale in regime di diritto pubblico tra cui rientra il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari che – stabilisce l’art. 3 citato – resta regolamentato dalle disposizioni vigenti, in attesa della specifica disciplina che le regoli in modo organico ed in conformità ai principi della autonomia universitaria.

L’art. 3 fa riferimento a professori e ricercatori universitari senza alcuna specificazione particolare, sì che può ritenersi che comprenda il personale docente dell’Università stabilmente inserito in ruolo. Tale è quello, del tutto speciale, previsto dalla L. 17 febbraio 1992, n. 204, di riordino della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena e dell’Università per stranieri di Perugia. In particolare l’art. 7 di tale legge ha previsto che i docenti in servizio alla data di entrata in vigore della legge medesima presso l’Università per stranieri di Perugia e presso l’Università per stranieri di Siena in posizione di comando o incarico, continuassero a prestare, a domanda, l’attività svolta come figure ad esaurimento, mantenendo lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento. Veniva in tal modo istituito un ruolo ad esaurimento per tali docenti in deroga alle disposizioni della riforma universitaria del 1980 (D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382) che, all’art. 52, aveva previsto specifiche procedure concorsuali per il giudizio di idoneità dei docenti incaricati stabilizzati, contemplando contestualmente la loro temporanea conferma in servizio non oltre l’espletamento della seconda tornata concorsuale (art. 113) ed assicurando in favore dei docenti che non avessero superato il giudizio di idoneità il passaggio ad altra amministrazione pubblica (art. 120). Nelle more lo status giuridico ed economico dei docenti incaricati esterni avrebbe continuato ad essere previsto dal D.P.R. n. 270 del 1981, art. 5 ed al D.P.R. n. 319 del 1990, art. 15.

Quindi è con la legge citata n. 204 del 1992 che i docenti incaricati presso le Università per stranieri di Perugia e di Siena sono stati confermati in un ruolo ad esaurimento con la garanzia del mantenimento dello stato giuridico e del trattamento economico in godimento. Essi pertanto, in quanto stabilizzati ed appartenenti al ruolo speciale suddetto, rientrano – diversamente dai docenti a contratto (D.P.R. n. 382 del 1980, ex art. 25, salvo, anche per questi ultimi, che sia rivendicato uno stabile rapporto di impiego:

cfr. Cass., sez. un., 23 gennaio 2004, n. 1233) – nella nozione di "professori e ricercatori universitari" (id est: personale docente universitario) di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 3, e pertanto appartengono al personale in regime di diritto pubblico il cui rapporto di impiego è devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in ragione della deroga espressa dall’art. 63, commi 1 e 4, dello stesso D.Lgs..

4. L’impugnata sentenza del Consiglio di Stato da rilievo, al fine del riparto della giurisdizione, alla circostanza che un particolare aspetto del trattamento economico è stato regolamentato dall’art. 31 del C.C.N.L. relativo al personale del comparto Università non docente per il quadriennio normativo 2002/2005 ed economico 2002/2003 del 27.1.2005. Tale disposizione, espressione dell’autonomia contrattuale collettiva di natura privata, ha previsto in effetti che ai docenti incaricati esterni di cui al D.P.R. n. 319 del 1990, art. 15 – disposizione alla quale facevano riferimento i docenti stabilizzati nel ruolo di cui alla L. n. 204 del 1992 – era riconosciuta una retribuzione aggiornata al 1 gennaio 2003 e per il periodo precedente era attribuita una somma una tantum a titolo di recupero degli incrementi non percepiti fino al 31 dicembre 2001. Ma si tratta – come già rilevato – null’altro che di un particolare aspetto del trattamento economico di tale personale, regolamentato in un contratto collettivo di diritto privato, che opera sul piano distinto e diverso della disciplina sostanziale del rapporto, mentre il riparto della giurisdizione segue la regola formale dettata dal citato D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, come mostra, se non altro, la circostanza che nel lavoro pubblico contrattualizzato la regolamentazione privatistica del rapporto, cominciata con il D.Lgs. n. 29 del 1993, non è andata di pari passo con il passaggio della giurisdizione al giudice ordinario prevista dal D.Lgs. n. 80 de 1998;

sicchè per il periodo antecedente al 30 giugno 1998 (discrimine temporale previsto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69) la giurisdizione sui rapporti d’impiego apparteneva ancora al giudice amministrativo anche per aspetti del rapporto disciplinati ormai su base contrattuale collettiva.

3. In conclusione il ricorso è fondato sussistendo nella specie la giurisdizione del giudice amministrativo.

L’impugnata sentenza va quindi cassata con rinvio al giudice amministrativo di primo grado, competente per territorio secondo rito, al quale le parti vanno rimesse anche per le spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, dinanzi al quale, in primo grado, rimette le parti anche per le spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2012

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