Cons. Stato Sez. VI, Sent., 23-11-2011, n. 6156 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Viene in decisione l’appello proposto dal Ministero per i beni e le attività culturali volto ad ottenere la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, 7 settembre 2005, n. 3815.

2. La sentenza di primo grado ha accolto il ricorso proposto dalla G. E. G., I. s.r.l. avverso il decreto del Soprintendente per i beni ambientali architettonici artistici e storici della Puglia, Bari, del 28 ottobre 2004, prot. n. 19292, con il quale è stato annullato il provvedimento n. 33 del 22 settembre 204, del direttore dell’U.T.C. del Comune di Peschici, che autorizzava la ricorrente, ai sensi dell’art. 159 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, alla realizzazione di un fabbricato residenziale – lotto A – nell’ambito della lottizzazione zona Tb3 alla località Procenisco del Comune di Peschici.

3. La sentenza impugnata ha riscontrato il vizio di difetto di motivazione e di istruttoria, ritenendo che la Soprintendenza abbia annullato l’autorizzazione paesaggistica ignorando il precedente nulla osta rilasciato sul piano di lottizzazione, senza procedere ad alcun confronto fra il singolo progetto edilizio e la lottizzazione approvata.

4. Avverso tale sentenza ha proposto appello il Ministero osservando che il nulla osta rilasciato sul piano di lottizzazione non può vincolare la Soprintendenza nell’esame del nulla osta paesistico per il singolo intervento del piano di lottizzazione, anche in considerazione del fatto che il piano sarebbe diventato inefficace.

5. Con ordinanza interlucotoria 9 dicembre 2010, n. 441 questa Sezione ha disposto adempienti istruttori, ritenendo necessario, ai fini della decisione, acquisire i seguenti atti: a) gli atti in data 25 ottobre 1977 e 21 dicembre 1977 con i quali la Soprintendenza si era espressa sulla compatibilità del piano di lottizzazione approvato dal Comune di Peschici nel 1977; b) il piano di lottizzazione oggetto del parere.

6. Acquisiti tali atti, depositati dal Ministero appellante, la causa, all’udienza del 25 ottobre 2011, è stata trattenuta per la decisione.

7. L’appello non merita accoglimento.

7.1. Si deve senz’altro ribadire la diversità tra l’oggetto delle valutazioni della Soprintendenza espresse in sede di formazione del piano di lottizzazione e quelle espresse in sede di autorizzazione paesaggistica ai fini della cogestione del vincolo.

Invero, come questo Consiglio di Stato ha già rilevato (Cons. Stato, VI, 22 agosto 2003, n. 4766) si deve anzitutto escludere che la presenza di un piano sopraordinato (in quella specie, un piano paesistico) degradi l’intervento autorizzatorio sul singolo manufatto ad un mero controllo di corrispondenza del progetto alle norme costruttive del piano, trasformando l’autorizzazione da atto tecnicodiscrezionale in atto vincolato, giacché, come rilevato da autorevole dottrina, resta sempre salvo un ampio margine di apprezzamento della situazione concreta, dato che il piano non è suscettivo di assorbire interamente la verifica di garanzia dell’interesse paesaggistico, rimessa il più delle volte a valutazioni di tipo qualitativo, non traducibili in norme generali e riferentesi direttamente ai valori tutelati col vincolo. Sicché la valutazione di compatibilità paesaggistica a suo tempo espressa circa il piano non comporta l’assorbimento definitivo della discrezionalità tecnica a quella sede astratta dalla contingenza da legittimare, e non giunge a eliminare, o a rendere virtuale o meramente applicativo, il giudizio concreto, da sviluppare nei termini consentiti in sede di annullamento dall’art. 159 d.lgs. 22 gennaio 2004. n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio (o oggi, pienamente nel merito, con il previo parere di compatibilità ai sensi dell’art. 146).

Analoga è la considerazione da fare quando vi è stato, in virtù di una legge regionale, un parere della Soprintendenza reso in sede di formazione di uno strumento urbanistico attuativo. Per le medesime ragioni, infatti, un siffatto parere non assorbe il vaglio soprintendentizio di cui all’art. 159 (oggi: all’art. 146), se non limitatamente a quanto già manifestato circa gli elementi del singolo manufatto che già sono espressi e definiti, senza margini ulteriori di variazione, nella progettazione del piano attuativo (come nelle lottizzazioni può essere, ad es., per la localizzazione o l’allineamento dei singoli fabbricati) sottoposto a quel preventivo parere.

Nel caso di specie, poiché dagli atti risulta che – in sede di vaglio dell’autorizzazione paesaggistica – la Soprintendenza è andata in contraddizione con quel suo precedente parere, non è in contestazione la sussistenza del potere di valutazione del singolo intervento, ma l’adeguatezza della motivazione, sulla cui base l’autorizzazione paesaggistica è stata poi annullata.

Invero, la valutazione positiva di compatibilità paesaggistica espressa in sede di formazione del piano di lottizzazione, anche se non assorbe le successive valutazioni relative al singolo intervento, implica, tuttavia quando vi è contraddizione intrinseca con quanto espresso in sede di piano urbanistico attuativo e in riferimento a quell’oggetto, uno specifico onere motivazionale. E nel caso di specie, la Soprintendenza, in sede di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica, proprio in corrispondenza dell’ampiezza della sua residua sua potestà tecnicodiscrezionale, avrebbe dovuto dare atto delle ragioni che, con riferimento al singolo intervento perfettamente attuativo del piano, determinavano il superamento del precedente avviso.

7.2. Nella fattispecie, l’illegittimità del provvedimento discende dalla circostanza che, nell’esercizio del potere di valutazione tecnicodiscrezionale del singolo intervento – si ribadisce, certamente sussistente anche dopo il nulla osta espresso in sede di piano di lottizzazione – la Soprintendenza ha annullato l’autorizzazione paesaggistica con una motivazione insufficiente e contraddittoria.

7.2.1. La motivazione è insufficiente perché omette di dar conto di quali siano le ragioni per cui l’intervento in questione, dal punto di vista paesaggistico, contrasti con quanto già legittimato in sede di strumento urbanistico attuativo e in riferimento a quell’oggetto.

7.2.2. La motivazione è contraddittoria, nella misura in cui, come correttamente rileva il Tribunale amministrativo, e come risulta dagli atti, nel parere precedente espresso (in data 25 ottobre 1977), la Soprintendenza (avendo raccomandato che le case a schiera fossero ubicate in maniera da adeguarsi all’andamento naturale del terreno e che a tal fine fossero sfalsate sia in senso planimetrico). ha riscontrato positivamente proprio alcune delle circostanze che nell’atto gravato sono, invece, valutate negativamente.

8. L’appello, in definitiva, deve essere respinto.

Sussistono i presupposti per compensare le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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