Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 12-04-2012, n. 5758

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Consiglio di Stato, con sentenza depositata il 9 febbraio 2010, ha rigettato l’appello proposto da L.A. e dall’Associazione Studenti Europei avverso la sentenza del TAR Lazio – Roma, Sez. 3^, n. 3657 del 2003, con cui era stato dichiarato inammissibile e comunque respinto il ricorso proposto dagli appellanti avverso il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 19 novembre 2001, che disponeva l’erogazione del contributo forfetario per rimborso delle spese documentate sostenute dalle associazioni degli studenti universitari, dei dottorandi di ricerca e degli specializzandi che avevano regolarmente presentato liste di candidati per l’elezione del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, tenutasi i giorni 24 e 25 marzo 1999.

Il Consiglio di Stato ha rilevato che, come correttamente affermato dal TAR, in sede di verifica della legittimità del decreto impugnato non era consentito porre sullo stesso piano situazioni del tutto eterogenee, in particolare quelle del collegio nazionale e del collegio distrettuale, da un lato, e della lista con più candidati e di quella con un solo concorrente, dall’altro. Nè poteva ravvisarsi alcuna violazione del dettato legislativo nella prevista erogazione in favore di candidati che avevano concorso a costituire liste regolarmente attive nella competizione elettorale.

Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso l’Associazione Studenti Europei, in persona del legale rappresentante pro tempore L.A.; ha resistito, con controricorso, il Ministero dell’istruzione, università e ricerca.

Con ordinanza emessa all’udienza del 7 giugno 2011, la Corte, sul rilievo che la sentenza impugnata era stata pronunciata anche nei loro confronti, ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di B.F., B.G., M. A., V.G., assegnando a tal fine il termine di giorni sessanta dalla comunicazione dell’ordinanza.

Motivi della decisione

Preliminare alla stessa esposizione dei motivi di ricorso è il rilievo che dalla attestazione della Cancelleria in data 13 ottobre 2011 emerge che nè presso la Cancelleria centrale civile, nè presso la Cancelleria delle Sezioni Unite è stato depositato alcun atto di integrazione del contraddittorio, così come disposto dalla Corte con l’ordinanza emessa all’udienza del 7 giugno 2012.

Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, trovando applicazione nel caso di specie il principio per cui ove nessuna delle parti del procedimento abbia provveduto ad eseguire nel termine fissato l’ordine d’integrazione del contraddittorio emanato dalla Corte regolatrice (che va eseguito con il rispetto delle modalità indicate dall’art. 371-bis), il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ. (Cass., S.U., n. 5447 del 1996; Cass., S.U., n. 137 del 2000).

L’Associazione ricorrente deve, in applicazione del principio della soccombenza, essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna l’Associazione ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500.00, oltre alle spese prenotate e prenotande a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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