Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 12-04-2012, n. 5757

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Alla Galano s.n.c., titolare per lungo tempo di una concessione di suolo pubblico rilasciata dal Comune di Napoli – preordinata all’occupazione, mediante la sistemazione di tavoli, sedie, ombrelloni e pannelli amovibili, della superficie di mq. 54,85 -, con provvedimento del 27 ottobre 2004, emesso ai sensi del R.D. n. 610 del 1939, venne ingiunto il pagamento di complessivi Euro 57.929,76, a seguito dell’accertata occupazione abusiva di suolo pubblico.

Avverso tale ingiunzione, la Galano s.n.c. propose opposizione dinnanzi al Tribunale di Napoli chiedendone l’annullamento, previa sospensiva.

Disposta la sospensione della esecutività del provvedimento, l’adito Tribunale di Napoli, con sentenza emessa ai sensi dell’art. 281 sexies cod. proc. civ. all’udienza del 25 gennaio 2007, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, rientrando la controversia nella giurisdizione delle Commissioni tributarie.

Con ricorso depositato il 19 aprile 2007, la Galano s.n.c., impugnava il provvedimento del 2004 dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, la quale con sentenza depositata il 9 febbraio 2009, accoglieva il ricorso.

Avverso questa sentenza proponeva allora appello il Comune di Napoli e la Commissione tributaria regionale di Napoli, con sentenza depositata il 13 ottobre 2010, accoglieva l’appello e dichiarava il difetto di giurisdizione in favore dell’autorità giudiziaria ordinaria.

Con ricorso ai sensi dell’art. 362 cod. proc. civ., comma 2, notificato a mezzo del servizio postale il 24 maggio 2011, Galano s.n.c. ha quindi chiesto la risoluzione del conflitto negativo di giurisdizione e di indicare il giudice competente a pronunciarsi sulla impugnativa dell’ordinanza-ingiunzione del 27 ottobre 2004.

Motivi della decisione

Il presente conflitto deve essere risolto nel senso della sussistenza, in ordine alla controversia proposta dalla Galano s.n.c. nei confronti del Comune di Napoli per ottenere l’annullamento della ingiunzione di pagamento di una somma ritenuta dovuta a titolo di occupazione abusiva di area pubblica, della giurisdizione del giudice ordinario.

Come questa Corte ha già avuto modo di rilevare (Cass., S.U., n. 28161 del 2008), la Corte costituzionale, con sentenza n. 64 del 2008, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 2, secondo periodo – come modificato dal D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 3-bis, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 -, nella parte in cui stabilisce che "appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 63 e successive modificazioni".

Il giudice delle leggi è pervenuto alla conclusione della fondatezza della questione "attraverso i seguenti due passaggi argomentativi: 1) la modificazione dell’oggetto della giurisdizione degli organi speciali di giurisdizione preesistenti alla Costituzione è consentita solo se non snaturi la materia originariamente attribuita alla cognizione del giudice speciale; 2) una volta che, conformemente a quanto asserito dal diritto vivente, sia esclusa la natura tributaria del COSAP, l’attribuzione alla giurisdizione tributaria – ad opera della norma censurata – delle controversie relative a tale canone snatura la materia originariamente attribuita alla cognizione del giudice tributario e, conseguentemente, viola l’evocato art. 102 Cost., comma 2".

Sotto il primo aspetto, la Corte costituzionale ha ricordato di aver rilevato più volte che "la giurisdizione del giudice tributario deve ritenersi imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto (ordinanze n. 395 del 2007; n. 427, n. 94, n. 35, n. 34 del 2006)", in quanto l’identità della "natura" delle materie oggetto delle giurisdizioni speciali specificamente nominate nella Costituzione "costituisce una condizione essenziale perchè le modifiche legislative di tale oggetto possano qualificarsi come una consentita revisione dei giudici speciali e non come una vietata introduzione di un nuovo giudice speciale".

Sotto il secondo aspetto, il giudice delle leggi ha rilevato che la Corte di Cassazione "ha costantemente dichiarato che le controversie attinenti al COSAP non hanno natura tributaria (ex multis, Cassazione, S.U., nn. 25551, 13902, 1611 del 2007; n. 14864 del 2006;

n. 1239 del 2005; n. 5462 del 2004; n. 12167 del 2003). In particolare, la Cassazione, dopo aver rilevato che il COSAP si applica in via alternativa al tributo denominato TOSAP, ha precisato che detto canone, da un lato, è stato concepito dal legislatore come un quid ontologicamente diverso, sotto il profilo strettamente giuridico, dal tributo (TOSAP) in luogo del quale può essere applicato e, dall’altro, risulta disegnato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell’uso esclusivo o speciale di beni pubblici. Tali decisioni circa la natura non tributaria del COSAP, che – per il numero elevato, la sostanziale identità di contenuto e la funzione nomofilattica dell’organo decidente – costituiscono diritto vivente, prospettano una ricostruzione plausibile dell’istituto, non in contrasto con i sopra ricordati criteri elaborati dalla giurisprudenza costituzionale per individuare le entrate tributarie".

Ne consegue che avendo la presente controversia ad oggetto una opposizione a ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639 del 1910, di una somma ritenuta dall’amministrazione comunale dovuta a titolo di canone per occupazione abusiva di suolo pubblico, ed avendo sia il giudice ordinario che quello tributario negato la propria giurisdizione sulla controversia, il conflitto negativo deve essere risolto nel senso della spettanza della giurisdizione al giudice ordinario, del quale va quindi dichiarata la giurisdizione.

Per effetto di tale dichiarazione deve essere cassata la sentenza n. 976 del 2007, depositata il 25 gennaio 2007, del Tribunale di Napoli, dinnanzi al quale vanno rimesse le parti.

In considerazione della natura del giudizio – conflitto negativo di giurisdizione – sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; cassa la sentenza n. 976 del 2007, depositata il 25 gennaio 2007, del Tribunale di Napoli, dinnanzi al quale rimette le parti; compensa le spese del presente giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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