Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 07-10-2011) 25-10-2011, n. 38669 Associazione per delinquere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A.- Con ordinanza del 21.02.2011 il Tribunale di Catania confermava, in sede di riesame, l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP il 14.01.2011 nei confronti di M.E. per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 (capo Q) e art. 73 (capo R).

B.- Propone ricorso per cassazione l’indagato a mezzo del difensore, deducendo:

1.- la nullità dell’ordinanza applicativa, in quanto affetta da assoluta mancanza di motivazione, come tale non integrabile in sede di riesame;

2.- l’ìnutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche, effettuate sull’utenza (OMISSIS), in ragione: a.- della mancanza di una valida motivazione del relativo decreto autorizzativo e dell’assenza agli atti della richiamata nota 21.06.2006 della Squadra Mobile, inutilmente segnalate al Tribunale del riesame; b. – del non autorizzato impiego, per le operazioni, di apparecchiature private esterne ai locali della procedente Procura;

3.- violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi del delitto associativo e del delitti fine, già articolatamente contestata nei motivi di riesame, in relazione in particolare al contenuto neutro delle conversazioni, all’assenza di riscontri concreti della supposta attività di narcotraffico e alla intervenuta scarcerazione di taluni coindagati;

4.- vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, non potendo al riguardo operare la presunzione di legge, in relazione in particolare alla situazione concreta e al tempo trascorso dai fatti.

Motivi della decisione

Per quanto concerne il primo motivo di ricorso, si osserva che l’ordinanza applicativa della misura non può considerarsi totalmente mancante di motivazione, avendo essa fatto esplicito richiamo ai risultati intercettivi riportati nella scheda personale, ritenuti idonei a supportare il grave quadro indiziario alla stregua del tenore delle conversazioni captate, di cui veniva fornito un esempio concreto. Trattasi certamente di motivazione sommaria, che non precludeva però la sua integrazione da parte del Tribunale del riesame.

Infondato è anche il secondo motivo di ricorso.

Non può nella specie configurarsi il dedotto vizio di mancanza di una valida motivazione del decreto autorizzativo, nulla ostando a che il GIP possa al riguardo fare argomentato rinvio a un suo precedente provvedimento, che viene contestato nel ricorso in maniera puramente assertiva. Quanto alla deduzione della mancanza in atti della richiamata nota della Squadra Mobile, essa è priva di rilievo, essendone stato riportato il pertinente contenuto nel decreto autorizzativo.

In relazione, poi, al dedotto non autorizzato impiego di impianti estranei alla alla procedente Procura, si rileva che lo stesso non può essere desunto, come pretende il ricorrente, dalla esterna redazione dei varbali (Cass. SS.UU. 36359 del 26.06.2008), tanto più che negli stessi si fa riferimento al sistema MRC, sigla che, come osservato dal Tribunale, sta a indicare proprio il sistema di remotizzazione di registrazione originaria effettuata altrove.

Per quanto concerne il grave quadro indiziario, la sua sussistenza è stata riconosciuta dal Tribunale col riferimento al contenuto delle conversazioni, specificamente riportato per molte di esse, lette logicamente, in assenza di qualsiasi altra attendibile spiegazione, alla luce del loro obiettivo svolgersi nell’ambito di rapporti e attività attinenti a narcotraffico.

In relazione alle esigenze cautelari, la loro sussistenza è stata positivamemte e non illogicamente motivata dal Tribunale, che ha tenuto anche conto del tempo trascorso dai fatti. Quanto, però, alla scelta della misura, la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia carceraria, di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3, della quale ha fatto applicazione l’ordinanza impugnata, è ormai caduta in riferimento al reato D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, a seguito della sentenza n. 231 del 2011 della Corte costituzionale.

L’ordinanza stessa deve, pertanto, essere annullata limitatamente alle esigenze cautelari, con rinvio al giudice di merito, che procederà a nuovo esame, prescindendo dalla presunzione suddetta.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia al Tribunale di Catania per nuovo esame. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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