Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 07-10-2011) 25-10-2011, n. 38668

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A.- Con ordinanza del 21.02.2011 il Tribunale di Catania confermava, in sede di riesame, l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP il 14.01.2011 nei confronti di B.G. per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (capo 5).

B.- Propone ricorso per cassazione l’indagato a mezzo del difensore, deducendo:

1.- la nullità dell’ordinanza applicativa, in quanto affetta da assoluta mancanza di motivazione, come tale non integrabile in sede di riesame;

2.- il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Per quanto concerne il primo motivo di ricorso, si osserva che l’ordinanza applicativa della misura non può considerarsi totalmente mancante di motivazione, avendo essa fatto esplicito richiamo ai risultati intercettivi riportati nella scheda personale, ritenuti idonei a supportare il grave quadro indiziario alla stregua del tenore delle conversazioni captate, di cui veniva fornito un esempio concreto. Trattasi certamente di motivazione sommaria, che non precludeva però la sua integrazione da parte del Tribunale del riesame.

Tale integrazione è stata in concreto efficacemente operata, con riferimento al contenuto delle conversazioni, specificamente riportato per alcune di esse, lette logicamente, in assenza di qualsiasi altra attendibile spiegazione, alla luce del loro obiettivo svolgersi nell’ambito di rapporti e attività attinenti a narcotraffico.

Congruamente e logicamente motivata, contrariamente a quanto assunto in ricorso, è anche la sussistenza ed entità delle esigenze cautelari.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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