Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 07-10-2011) 25-10-2011, n. 38667

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A.- Con ordinanza del 18.02.2011 il Tribunale di Catania confermava, in sede di riesame, l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP il 14.01.2011 nei confronti di M.M. per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 (capo X) e art. 73 (capo Y).

B.- Propone ricorso per cassazione l’indagato, deducendo:

1.- l’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche, effettuate: a. – sull’utenza (OMISSIS) nel periodo dal 08.06.2006 al 23.08.2006, data della sostituzione, inidonea a legittimare le captazioni pregresse, disposta dal P.M. della precedente utenza (OMISSIS) con quella (OMISSIS); b. – sulla medesima utenza (OMISSIS) nel periodo dal 14.06.2006 al 10.07.2006, posto che il relativo provvedimento autorizzativo riguardava tale E., soggetto diverso dal M.; c – sull’IMEI n. (OMISSIS) e sull’utenza (OMISSIS), siccome individuate dal P.M. il 13.07.2006 e il 19.07.2006 in sostituzione della utenza (OMISSIS) ma con riferimento al M. e non al predetto E., cui si riferiva il provvedimento autorizzativo;

d.- dal 16.06.2006 al 20.07.2006 sull’utenza (OMISSIS) intestata a C.R. e in uso al coindagato C.P., mancando o non essendo stato trasmesso al Tribunale del riesame il relativo decreto autorizzativo;

2.- violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi del delitto associativo, posto che della presunta organizzazione, formata dal ricorrente e da tali B., C., G., C.M., S.A. e A.S., risulterebbero reali componenti solo il M. e il B., in quanto per il C. lo stesso Tribunale del riesame ha annullato sul punto l’ordinanza applicativa, per il G. ci sarebbe un equivoco sulla sua identificazione e/o effettiva partecipazione e per le tre donne lo stesso GIP aveva escluso la gravità indiziaria.

C- Con motivi nuovi il M. ha ripreso la doglianza di cui sopra sub B.l.b., producendo l’ordinanza del Tribunale del riesame che l’ha accolta in relazione al coindagato C..

D.- Con ulteriore nota il ricorrente ha prodotto la documentazione relativa alla predetta doglianza.

Motivi della decisione

Col motivo di cui sopra sub B.l.a. si denuncia un mero e irrilevante errore materiale.

Il motivo di cui sopra sub B.l.d. è assertivo e inammissibilmente alternativo.

Sono fondate invece le doglianze di cui sopra sub B.l.b e B.l.c. Come, infatti, già ritenuto dallo stesso Tribunale del riesame di Catania in relazione al coindagato C., la sequenza delle operazioni captatone, quale descritta dal ricorrente ed effettivamente verificatasi, ha rotto il nesso giustificativo fra le intercettazioni compiute nei confronti del M. in ragione delle sostituzioni di numeri di utenze e IMEI e l’originario decreto autorizzativo emesso nei confronti di tale E.. Le intercettazioni predette devono pertanto essere considerate inutilizzabili. Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata (con correlato assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso), con rinvio al giudice di merito, che procederà al riesame delle risultanze procedimentali, tenuto conto della predetta inutilizzabilità.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Catania per nuovo esame. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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