T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 23-11-2011, n. 941 Stranieri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente impugna il decreto 14.1.2010, Cat.A/121MM, con il quale il Questore della Provincia di Frosinone gli ha respinto l’istanza – dallo stesso presentata ai sensi della L. 102/09 – di rilascio del permesso di soggiorno, per motivi di lavoro subordinato.

Con il presente ricorso il deducente impugna il visto diniego lamentando vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio resistendo all’impugnativa.

Con ordinanza n. 227 emessa nella camera di consiglio del 12.5.2011 la sezione accoglieva la domanda incidentale di sospensione.

Alla pubblica udienza del 3.11.2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Osserva anzitutto il Collegio che la condanna in ordine alla fattispecie delittuosa disciplinata dall’art. 14 co. 3ter del D.Lgs. n. 286/98 non è riconducibile al novero delle condanne ostative all’emersione dal lavoro irregolare, ai sensi dell’art. 1ter co. 13 lett. c) del D.L. n. 78/09, convertito con modificazioni in legge n. 102/09.

In effetti, la disposizione da ultimo citata fa rinvio alle condanne "per uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381" del codice di procedura penale, reati in presenza dei quali si procede, com’è noto, all’arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza, e che sono individuati mediante il criterio alternativo del riferimento alla pena edittale, ovvero dell’indicazione nominativa.

Il delitto di cui al citato art. 14ter, pacificamente non ricadente nell’art. 380 c.p.p., ma astrattamente riconducibile all’art 381 c.p.p. quanto alla pena edittale, è stato sottratto all’ambito operativo della previsione codicistica sull’arresto facoltativo per espressa iniziativa del legislatore, il quale, per i casi di ingiustificato trattenimento nel territorio dello Stato, ha inteso prevedere l’arresto obbligatorio, all’uopo modificando il co. 5quinquies del medesimo art. 14ter mediante l’art. 1 del D.L. n. 241/04;

In conclusione dai rilievi svolti emerge la specialità della fattispecie di arresto obbligatorio in esame, che, trovando una sua autonoma copertura normativa, non è certamente sic et simpliciter assimilabile a quelle che tale copertura trovano negli artt. 380 e 381 c.p.p., con la conseguenza che ad essa neppure sembra potersi estendere il rinvio – di stretta interpretazione -contenuto nel sopra menzionato art. 1ter co. 13 lett. c).

Il ricorso pertanto va accolto.

Quanto alle spese di giudizio, si ravvisano giusti motivi per la compensazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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