T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 23-11-2011, n. 940 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 25.2.2011, tempestivamente depositato, il sig. G.D.F. ha impugnato la nota comunale n. 28689, datata 21/12/2010 di reiezione dell’istanza di rilascio del permesso di costruire, relativamente alla realizzazione di un edificio da destinare ad attività produttiva (produzione di componenti prefabbricati in conglomerato cementizio) sul terreno di sua proprietà, sito in Minturno, Agglomerato Industriale di Penitro.

Il diniego è stato adottato sul rilievo che il Piano Industriale del Consorzio Industriale Sud Pontino, approvato in variante nel 1989, non sarebbe più vigente, stante l’intervenuta decorrenza del termine di efficacia decennale del vincolo espropriativo di piano.

Avverso detto diniego del Comune di Minturno è stato proposto il presente ricorso, con cui sono stati dedotti i seguenti vizi: 1) violazione dell’art. 6 della L. 1150/42 e degli artt. 50 e 51 del d.P.R. n. 218/78, restando i piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale in vigore a tempo indeterminato stante l’equiparazione degli stessi con i piani territoriali di coordinamento; 2) violazione dell’art. 3 della L. 241/90, non essendo stato l’impugnato diniego di permesso di costruire adeguatamente motivato.

Il Comune di Minturno si è costituito in giudizio, richiedendo la reiezione del prodotto ricorso.

Si è altresì costituito il Consorzio per lo Sviluppo Industriale Sud Pontino, che ha assunto identiche conclusioni.

Con memoria depositata in data 3.10.2011 l’istante ha ulteriormente insistito nelle proprie conclusioni, cui ha replicato il Comune di Minturno con memoria depositata nell’imminenza dell’udienza di discussione.

In occasione della camera di consiglio del 21.4.20011, la Sezione accoglieva, con ordinanza n. 192, la proposta domanda incidentale.

All’udienza del 3.11.2011, la causa è stata trattenuta a sentenza.

Motivi della decisione

Il presente giudizio ha ad oggetto il provvedimento con il quale il Comune di Minturno ha respinto l’istanza di permesso di costruire presentata dal ricorrente per la realizzazione di un fabbricato da destinare ad attività industriale in area ubicata all’interno di un Piano regolatore Consortile "agglomerato di Penitro".

La prodotta domanda, tesa all’ottenimento del visto permesso, riguarda, precisamente, il lotto 71 -zona D5, p.lle nn. 556, 640, 590, 588, 600, 597 594, 583, 255 e 256 del piano di utilizzazione "agglomerato industriale Penitro".

In data 14.5.2007, con delibera n. 374/07 del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Sviluppo industriale Sud Pontino, veniva espresso parere di conformità ai sensi dell’art. 7 della L. r. 13/97, preceduto detto parere dall’autorizzazione del genio Civile ed al parere igienico – sanitario.

Va subito precisato che il deducente è proprietario dell’area, di tal che la questione relativa alla durata del vincolo preordinato alla espropriazione risulta estranea alla presente controversia.

D’altro canto, contrariamente a quanto affermato dall’Amministrazione comunale, il richiamato piano regolatore consortile non presenta vincoli aventi natura espropriativa che, in quanto tali, avrebbero efficacia certamente determinata nel tempo.

Detti piani, in considerazione della finalità speciale di coltivare l’interesse connesso alla dotazione di un determinato territorio di attrezzature ed infrastrutture per le localizzazioni industriali si pongono, come puntualizzato dalla giurisprudenza amministrativa, quali…."strumenti primari genetici…e costituiscono il termini di raffronto al quale devono uniformarsi gli strumenti urbanistici comunali" (Cons. Stato Sez. IV 19.1.1979, n. 17).

Ne discende che, analogamente a quanto avviene per gli strumenti urbanistici primari, detti piani rivestono indubbiamente efficacia a tempo indeterminato, come peraltro ha avuto già modo di chiarire la Sezione (cfr sentenza n. 990 del 30.7.2008).

Alla stregua delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere perciò accolto, potendo restare assorbiti gli ulteriori motivi dedotti..

Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il diniego impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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