Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 06-10-2011) 25-10-2011, n. 38552

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Venezia, con sentenza in data 10/3/2011, dichiarava inammissibile, in quanto tardivo, l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso, sezione distaccata di Conegliano, in data 21/12/2005, proposto nell’interesse di D.L.L., condannato alla pena di mesi sei di reclusione Euro 700 di multa per il reato di appropriazione indebita, il difensore dell’imputato proponeva ricorso per cassazione lamentando inosservanza dell’art. 585 c.p.p., commi 1 e 2 e art. 544 c.p.p., nonchè manifeste illogicità e contraddittorietà della motivazione avendo erroneamente la Corte ritenuto trattarsi di gravame avverso sentenza con motivazione contestuale, applicando il termine ridotto 15 giorni per l’impugnazione ex art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a. Evidenziava, al riguardo, come nell’avviso di deposito non risultasse alcuna indicazioni relative alla motivazione contestuale della sentenza, mancando anche un termine per il deposito della motivazione della decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

L’adempimento della lettura della sentenza, comprensiva di dispositivo e motivazione ove questa sia contestuale, deve risultare con certezza, ai fini della pubblicazione e, quindi, della decorrenza del termine di impugnazione, dal verbale di udienza, indipendentemente dalla circostanza che sia riportata o meno nella intestazione della sentenza stessa.

In particolare, questa Corte ha statuito che: "In tema di termine utile per proporre impugnazione, poichè alle diverse modalità di pubblicazione della sentenza conseguono effetti diversificati ai fini della determinazione di tale termine e del suo decorso, la contestuale lettura del dispositivo e della motivazione deve essere formalmente e storicamente certa in tutte le sue componenti. A tal fine, il dato processuale deve ritenersi incontestabile qualora risulti, non solo dalla intestazione della decisione, relativa al dispositivo di sentenza e contestuale motivazione, ma anche dal verbale di udienza" (Sez. 2, Sentenza n. 8043 del 09/02/2010 Cc. (dep. 01/03/2010) Rv. 246453 Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 1742 del 19/04/1999 Cc, Rv. 214468).

Nel caso di specie, nel verbale di udienza del 21.12.2005, emerge documentalmente la contestualità della motivazione, con conseguente tardività del ricorso proposto il 6.3.2006, oltre il termine di impugnazione di 15 giorni (scadente il 23.2.2006) decorrente dalla notifica dell’estratto contumaciale della sentenza avvenuto in data 8.2.2006 ( art. 585 c.p.p., comma 1, lett. b)).

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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