T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 23-11-2011, n. 939 Aiuti e benefici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 20.12.2010, tempestivamente depositato, l’istante, premesso di essere coltivatore diretto, titolare di un contratto di affitto di fondi rustici, nonché proprietario di un’area ubicata in Sgurgola, espone che nel mese di maggio 2008, la Regione Lazio – Assessorato Agricoltura Direzione Regionale Agricoltura, pubblicava un bando pubblico denominato "Misura 21 – Ammodernamento delle aziende agricole", nell’ambito del programma di sviluppo rurale del Lazio 2007/2013, attutivo del Reg. CE n. l698/2005.

Il bando prevedeva l’erogazione di una serie di finanziamenti alle aziende agricole con l’obiettivo, tra l’altro, di "incentivare il valore aggiunto delle produzioni agricole e promuovere la "filiera corta", attraverso il sostegno alle attività di trasformazione e commercializzazione realizzabili a livello locali".

Segnatamente l’art. 7.2 del richiamato bando prevedeva, tra l’altro, la concessione del sostegno per interventi di costruzione, miglioramento fondiario per la sistemazione dei terreni, adeguamento della viabilità e dell’elettrificazioni ponderale, costruzione, ammodernamento e allestimento di locali e strutture per la trasformazione, conservazione e commercializzazione, inclusa la vendita diretta di prodotti agricoli in ambito aziendale; laddove, tra i requisiti di partecipazione l’art. 3 prevedeva al di là della predetta qualifica di imprenditore agricolo, posseduta dall’istante,…."essere proprietari o di avere titolo a disporre degli immobili ove si realizzerà l’insediamento per una durata residua, a decorrere dal momento della presentazione della domanda, pari ad almeno 7 anni".

Soggiunge il ricorrente che il termine per la presentazione della domanda sarebbe scaduto il 30.6.2010, prorogato al 15.9.2010 tramite provvedimento del direttore del Dipartimento Economico ed Occupazionale (art. 6 del bando).

Con nota 22.2.2010, prot. 1346, l’interessato presentava al comune intimato un Piano di utilizzazione aziendale (cd. P.U.A.), avvalendosi dei finanziamenti di cui al surrichiamato bando.

Alla proposta veniva allegato un progetto per la realizzazione di un annesso agricolo (di pianta rettangolare di m. 25,50 x 10,00 con piano seminterrato destinato ad attrezzi agricoli), in località Colle Moschetto, avente un costo complessivo stimato in Euro 80.000,00.

Successivamente, con nota 15.3.2010, il Comune di Sgurgola richiedeva al ricorrente un’integrazione di documentazione, che veniva tempestivamente prodotta.

In data 2.7.2010, la Commissione P.U.A., rilasciava parere favorevole al piano, sulla base della seguente motivazione:…" esaminati i requisiti della Ditta richiedente si riscontra Certificato Contribuzione INPS, certificato di iscrizione alla C.I.A. di Frosinone, certificato partita IVA, copia libretti circolazione mezzi meccanici, certificazione AIMA e registro di stalla;

– esaminata la cartografia dello stralcio della Carta Tecnica Regionale con localizzazione del sito di insidenza delle particelle oggetto del P.U.A. si evince che le stesse, e pertanto il sito proposto ad edificazione, non risultano vincoli previsti dal PTPR. vigente;

– considerato che il PUA. evidenzia il rispetto dei requisiti indicati dalla L. n. 38 / 1999 e s.m.i. ed in particolare il raggiungimento delle giornate lavorative e la soddisfazione dell’Unità Minima Aziendale, nonché la necessità della realizzazione dell’immobile, anche in deroga alle superfici indicate dalla norma suddetta"

La domanda di P.U.A. è stata tuttavia respinta dal Consiglio Comunale, in prima battuta con delibera del 4.10.2010 e, successivamente, con delibera 30.11.2010 (pubblicata all’Albo Pretorio in data 12.10.2010).

Il ricorrente propone inoltre domanda di risarcimento del danno dipendente dal comportamento asseritamente illegittimo della amministrazione.

Il Comune di Sgurgola si è costituito in giudizio, richiedendo la reiezione del ricorso.

All’udienza del 6.10.2011 la causa è stata trattenuta a sentenza.

Motivi della decisione

Il presente ricorso ha ad oggetto l’asserita illegittimità delle delibere consiliari n. 26/10 e n. 30/10 a mezzo delle quali è stata negata l’approvazione del Piano di Utilizzazione Aziendale richiesta dal deducente.

Ad avviso del ricorrente le impugnate delibere consiliari, sarebbero viziate oltre che per difetto di motivazione anche sotto il profilo procedimentale, tenuto conto che non definirebbero il procedimento relativo alla richiesta di finanziamento.

Il ricorso è fondato nei limiti appresso precisati.

Osserva, anzitutto, il Collegio che il procedimento amministrativo, come autorevolmente definito, rappresenta la forma della funzione amministrativa.

Nel caso in esame si è in presenza di un procedimento amministrativo, che avrebbe certamente trovato una sufficiente definizione, nel caso di approvazione della proposta, nella delibera del consiglio comunale, quale atto collegiale.

Diversamente, qualora la proposta non venga approvata – come nel caso di specie – dal consiglio comunale non può ragionevolmente affermarsi che l’iter procedimentale si sia definitivamente concluso, tenuto conto che non si è in presenza di un provvedimento che dia contezza delle ragioni del diniego.

La questione investe, sotto altri profili, la tematica dell’obbligo di motivazione degli atti collegiali.

Si tratta, in altri termini, di stabilire se l’obbligo di motivazione di cui all’art. 3 della L. 241/90 possa ritenersi soddisfatto, in assenza di una motivazione unitaria, per effetto della mera allegazione delle dichiarazioni dei singoli componenti o sia piuttosto necessaria sempre e comunque una motivazione di sintesi.

La giurisprudenza ha applicato sul punto un orientamento alquanto rigido affermando che la volontà dell’organo collegiale è ontologicamente distinta e diversa dalla sommatoria delle singole posizioni individuali

Si è dunque ritenuto non sufficientemente motivato l’atto di un organo collegiale nell’ipotesi in cui il verbale si risolva nella mera successione degli interventi dei componenti senza che sia possibile ricostruire l’iter logico dell’organo nel suo complesso (Cons Stato sez. VI 21 aprile 1999, n. 484).

Applicando gli anzidetti principi al caso in esame, la delibera consiliare non esprime ragioni che supportino il diniego di approvazione del P.U.A., dalla stessa rilevandosi (significativa al riguardo è la dichiarazione del Sindaco) che la relativa proposta "non ha avuto approfondimento ed è stata inserita all’ultimo momento……. per non far perdere un finanziamento…..", benché fosse stata tempestivamente presentata dall’interessato e la Commissione P.U.A. avesse espresso parere favorevole in data 2 luglio 2010.

Deve inferirsene che la proposta è stata sottoposta con ingiustificato ritardo all’esame del consiglio comunale e che quest’ultimo ha negato la sua approvazione senza indicarne le ragioni.

Per quanto sin qui considerato il ricorso merita accoglimento.

Venendo al profilo risarcitorio, osserva il Collegio come l’ammontare del danno non sia allo stato determinabile, in quanto non si è in grado di stabilire con ragionevole certezza se il ricorrente avrebbe o meno ottenuto il contributo ed in quale misura.

In considerazione di tutto quanto precede, la perdita di un’occasione di guadagno può essere ristorata, in via equitativa, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., tenuto conto che la mancata definizione del procedimento ha impedito certamente al ricorrente di giocarsi la propria cianches.

Il Collegio è, dunque, dell’avviso di stabilire il danno – in via equitativa – quantificandolo in complessivi Euro. 8000,00.

Nei sensi e per gli effetti sopra esposti, il ricorso in esame va pertanto accolto.

Le spese di giudizio vanno poste a carico del Comune soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla le delibere impugnate e condanna il Comune di Sgurgola al risarcimento dei danni da liquidare con i criteri stabiliti in motivazione.

Condanna il Comune di Sgurgola al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di causa nella misura di euro 2.000,00 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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