Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 06-10-2011) 25-10-2011, n. 38551 Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 17/6/2010, la Corte di Cassazione, pronunziandosi a seguito di ricorso proposto da B.A. avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze, in data 24/9/2009, che aveva condannato il prevenuto alla pena di anni uno ed otto mesi di reclusione, previa qualificazione del fatto come corruzione anzichè concussione, annullava senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria, che eliminava, rigettando nel resto il ricorso.

In motivazione la Corte respingeva l’eccezione di intervenuta prescrizione sollevata dal difensore, osservando che, trovando applicazione la disciplina antecedente alla novella di cui alla L. n. 251 del 2005, il delitto (commesso nel (OMISSIS)) si prescriveva nel termine massimo di 15 anni.

Avverso tale sentenza B.A. propone ricorso straordinario per errore di fatto, ex art. 625 bis c.p.p.. Al riguardo eccepisce che alla Corte, per un errore percettivo o una mera svista, è sfuggito che all’imputato erano state concesse le attenuanti generiche in primo grado, confermate dalla Corte d’appello, in sede di rideterminazione della pena. Di conseguenza, nel caso di specie, il termine massimo di prescrizione ammonta a sette anni e sei mesi, termine già decorso alla data del 17/6/2010.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (Sentenza n. 16103 del 27/03/2002 Cc. (dep. 30/04/2002) Rv. 221280) l’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Le Sezioni Unite hanno precisato in motivazione che:

1)- qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio;

2)- sono estranei all’ambito di applicazione dell’istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l’attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonchè gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere – anche se risoltisi in travisamento del fatto – soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie;

3)- l’operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all’accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall’effettiva portata della norma in quanto l’errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale.

Sulla scia di tale insegnamento, questa Sezione ha statuito che "Integra un errore di fatto di natura percettiva, che legittima la proposizione del ricorso straordinario a norma dell’art. 625-bis cod. proc. pen., l’omesso esame, da parte della Corte di cassazione, della questione della prescrizione del reato, a causa della mancata rilevazione del "tempus commissi delicti", purchè la decisione in ordine alla causa estintiva non sia soggetta ad alcuna valutazione giuridica o di fatto, ma ad una mera presa d’atto dell’avvenuto decorso del termine prescrizionale nel giudizio di cassazione" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 41489 del 28/10/2010 Cc. (dep. 23/11/2010) Rv.

248712.

Nel caso di specie è del tutto evidente che nel determinare il termine di prescrizione del reato alla Corte è sfuggito che all’imputato sono state riconosciute le attenuanti generiche, che – in base alla previgente disciplina – abbattono al di sotto dei cinque anni il limite della pena massima applicabile al reato de quo. Con la conseguenza che il termine ordinario di prescrizione deve essere determinato in anni 5 (a norma dell’art. 157 c.p., comma 1, n. 4 nel testo antecedente alla novella legislativa) e quello massimo in anni 7 e mesi sei.

Di conseguenza, previo annullamento della sentenza pronunziata da questa Corte in data 17/6/2010, in accoglimento del ricorso, deve essere annullata senza rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Firenze, essendo il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza di questa Corte del 17/6/2010, n. 35400 ed annulla senza rinvio la sentenza impugnata della Corte d’Appello di Firenze, in data 24 settembre 2009, perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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