T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 23-11-2011, n. 937 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con ricorso notificato il 18 settembre 2001 e depositato il successivo 9 ottobre, il sig. O.C. ha impugnato il provvedimento in epigrafe descritto, col quale il Comune di Gaeta ha emesso parere contrario ai sensi dell’art. 32 L. 47/85 sulla domanda di condono edilizio presentata in data 20.2.1995 relativa alla realizzazione di un’unità abitativa sul terrazzo di copertura di un immobile ubicato in Lungomare Caboto 26.

2) A sostegno del gravame, il ricorrente deduce le seguenti censure:

I) Violazione degli articoli 7 e 8 della L. 241/90.

L’impugnato parere è stato emesso senza che al ricorrente sia stato mai comunicato l’avvio del procedimento.

II) Violazione dell’art. 35 comma 18 in relazione all’art. 33 L. 47/85. Eccesso di potere.

L’istanza di sanatoria è del 20.2.95 e il termine di 24 mesi di cui al comma 38 dell’art. 35 L. 47/85 è decorso dal 20.2.1997.

Inoltre, il vincolo paesistico ex D.M. 17.5.1956 non comporta inedificabilità e pertanto non produce la limitazione di cui all’art. 33 della L. 47/85.

Infine, il richiamo ad atti normativi e regolamentari successivi all’epoca di esecuzione delle opere (settembre 1992) è ininfluente ai fini dell’art. 53 L. 47/85.

III) Illegittimità ed eccesso di potere. Difetto e, comunque, insufficienza di motivazione.

Il provvedimento impugnato è stato notificato privo del parere emesso dall’organismo tecnico in data 12.6.2001 contenente la motivazione del diniego.

IV) Difetto, insufficienza e contraddittorietà della motivazione.

Il parere contrario non è supportato da una motivazione idonea a giustificare l’incompatibilità dell’opera con una contesto che, al contrario di quanto in esso affermato, non ha alcun pregio architettonico.

3) Alla pubblica udienza del 3 novembre 2011, la causa è stata riservata per la decisione.

4) Il ricorso è infondato.

5) Nessuna delle censure dedotte dal ricorrente volte a contestare la legittimità dell’impugnato provvedimento coglie nel segno, in quanto:

– non sussiste alcun obbligo dell’Amministrazione di comunicare l’avvio del procedimento volto al rilascio del parere per il rilascio del titolo abilitativo edilizio su immobili sottoposti a vincolo;

– Il rilascio della concessione in sanatoria per abusi realizzati su aree soggette a vincolo paesaggistico presuppone in ogni caso il parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo, in virtù del combinato disposto degli art. 32 comma 1 e 35 l. n. 47 del 1985, e che ciò vale anche nel caso di condono tacito, atteso che il silenzio assenso si forma (decorsi ventiquattro mesi dall’emissione del parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo) solo in caso di parere favorevole, e non anche in caso di parere negativo, sicché l’eventuale inerzia dell’Amministrazione non può far conseguire agli interessati un risultato che gli stessi non potrebbero mai ottenere col provvedimento espresso (cfr. ex multis T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 1 dicembre 2004, n. 17812);

– contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, il provvedimento impugnato reca sulla facciata posteriore in allegato A il menzionato parere emesso nella seduta del 12.6.2001 con verbale n. 49;

– infine, il parere reca una motivazione affatto idonea a indicare le ragioni del diniego posto che è speigato che "le opere sono state realizzate con impiego di materiali quali alluminio per vetrate e lamiere di copertura particolarmente contrastanti con la preesistenza edilizia costituita da un pregevole complesso immobiliare di vecchia fattura a ridosso del lungomare Caboto in prossimità del mare;… che l’immobile ricade in zona Ir del PTP per la quale l’art. 37 del TC delle NTA prescrive di evitare elementi estranei all’edilizia tradizionale dei luoghi;… che dette opere, realizzate in vigenza delle citate norme di tutela paesistica risultano particolarmente contrastanti con il pregevole contesto tutelato rappresentato dal pregevole immobile preesistente e dalla vicinanza della costa con ampie visuali del contesto naturalistico collinare".

6) In conclusione, quindi, il ricorso deve essere respinto siccome destituito di giuridico fondamento.

7) Nulla per le spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 1019/01, lo rigetta.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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