Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 06-10-2011) 25-10-2011, n. 38534

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 18/1/2011, la Corte di appello di Trieste, confermava la sentenza del Tribunale di Udine, in data 19/10/2009, che aveva condannato M.B. alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed Euro 15.000,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile, per i reati di truffa ed esercizio abusivo dell’attività assicurativa, concesse le attenuanti generiche prevalenti rispetto alle aggravanti ed alla recidiva. Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo difensore di fiducia deducendo violazione di legge e vizio della motivazione. Al riguardo si duole che dai fatti contestati non emergono gli estremi della condotta per il reato di truffa, trattandosi di mero inadempimento contrattuale. In particolare eccepisce che egli non ha mai rilasciato la polizza assicuratoria al soggetto danneggiato, B.I., bensì ha rilasciato, per conto della Maica Assicuratrice la polizza fideiussoria alla Traxtorm di Lauritano Mattia & c. s.a.s. che l’aveva girata al B. I.. Eccepisce, inoltre, di non aver conseguito alcun ingiusto profitto, essendo stato pagato per la sua opera di intermediazione dal B. con le cambiali che questi aveva ricevuto dalla Traxtorm.

La difesa della parte civile, B.I., ha depositato una memoria resistendo al ricorso e chiedendo la conferma della sentenza impugnata, con la condanna al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile nel grado.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità e comunque manifestamente infondati.

Per quanto riguarda le questioni sollevate con le quali si deducono violazione di legge e vizi della motivazione, occorre rilevare che il vaglio logico e puntuale delle risultanze processuali operato dai Giudici di appello non consente a questa Corte di legittimità di muovere critiche, nè tantomeno di operare diverse scelte di fatto.

Nel caso di specie, infatti, la Corte ha dettagliatamente e specificamente motivato in ordine alla sussistenza degli estremi della determinanti per indurre il B. a cedere il ramo d’azienda, sia sotto il profilo del conseguimento del danno ingiusto che nella truffa sussiste anche se sia conseguito da altri, sia sotto il profilo dell’elemento soggettivo in testa all’agente.

Le osservazioni del ricorrente non scalfiscono l’impostazione della motivazione e non fanno emergere profili di manifesta illogicità della stessa; nella sostanza, al di là dei vizi formalmente denunciati, esse svolgono, sul punto dell’accertamento della responsabilità e della sussistenza del reato, considerazioni in fatto insuscettibili di valutazione in sede di legittimità, risultando intese a provocare un intervento in sovrapposizione di questa Corte rispetto ai contenuti della decisione adottata dal Giudice del merito.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille/00), nonchè alla rifusione delle spese nel grado sostenute dalla parte civile, B.I., che si liquidano come da dispositivo per l’attività svolta.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende, nonchè alla rifusione, in favore dalla parte civile B.I., delle spese sostenute nel grado, che liquida in complessivi Euro 1.000,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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