T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 23-11-2011, n. 936

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il presente ricorso principale si impugnano le note PROT. N.18600 e N.21007 del 23.10.03 mediante le quali il settore demanio riteneva di non dover avviare il procedimento amministrativo volto alla dichiarazione di revoca e/o decadenza della concessione demaniale marittima n. 40/2002 e il settore urbanistico dichiarava di non dover accogliere la correlata richiesta di revoca dell’autorizzazione urbanistica 858/2002 rilasciate al controinteressato.

Il comune di San felice Circeo con le autorizzazioni edilizie n. 1012 del 9 aprile 2004 e n. 1048 del 4 febbraio 2005 nonché con le concessioni demaniali marittime n. 89 del 30 aprile 2004 e n. 102 del 18 ottobre 2005 assentiva ex novo sostanziali modifiche e innovazioni rispetto alle opere di cui all’autorizzazione ed alla concessione demaniale oggetto del presente gravame principale. Con ricorso per motivi aggiunti veniva impugnata altresì la concessione demaniale marittima n. 89 del 30 aprile 2004 e la relativa autorizzazione urbanistica n. 1012 del 9 aprile 2004 nonché la concessione demaniale marittima n. 102 del 18 ottobre 2005 e relativa autorizzazione urbanistica n. 1048 del 4 febbraio 2005. Tuttavia il ricorrente non impugnava la concessione demaniale n. 118 del 16 aprile 2007 né l’autorizzazione demaniale per sub ingresso n. 129 dell’11 ottobre 2007 con la quale la concessione demaniale è stata volturata a favore della società Lo Scrigno s.r.l., ciò nonostante detti provvedimenti siano stati dalla medesima conosciuti essendo stati prodotti agli atti di giudizio in data 16 settembre 2010 dalla parte contro interessata (produzione documentale dalla quale lo stesso ricorrente dichiara di aver appreso dei provvedimenti gravati con i motivi aggiunti).

Nella pubblica udienza odierna il ricorso è trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso principale deve essere dichiarato improcedibile per difetto di interesse in quanto gli atti con esso impugnati sono stati sostituiti dai nuovi provvedimenti poi impugnati con i motivi aggiunti.

Il ricorso per motivi aggiunti deve essere dichiarato inammissibile sia perché non è stato impugnato il titolo demaniale (concessione demaniale n. 118 del 16 aprile 2007, avente scadenza il 31 dicembre 2012) che attualmente abilita al godimento dell’area, né l’autorizzazione demaniale per sub ingresso n. 129 dell’11 ottobre 2007 con la quale la concessione demaniale è stata volturata a favore della società Lo Scrigno s.r.l, sia perché i motivi aggiunti sono stati notificati al solo Mario Tomassi e non alla società Lo Scrigno s.r.l.unipersonale, cui in forza della non impugnata autorizzazione demaniale per sub ingresso n. 129/2007 è stata volturata la titolarità del godimento dell’area. Le spese seguono la soccombenza e, liquidate in Euro 1000, sono poste a carico della parte ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile il ricorso principale e inammissibile il ricorso per motivi aggiunti. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 1000.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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