Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 06-10-2011) 25-10-2011, n. 38533 Giudizio d’appello rinnovazione del dibattimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 10 maggio 2010, la Corte di appello di Milano in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano, in data 13/10/2005, dichiarati prescritti alcuni reati di falso, rideterminava in anni quattro, mesi uno e gg. 10 di reclusione ed Euro 1.250,00 di multa la pena inflitta a G.L. ed in anni due, mesi otto, gg. 15 ed Euro 795,00 di multa la pena inflitta a M.N. per riciclaggio di alcune autovetture e reati satelliti.

Avverso tale sentenza propone ricorso G.L. personalmente e M.N. per mezzo del suo difensore di fiducia.

G.L.:

solleva tre motivi di gravame con i quali deduce:

1) Violazione di legge con riferimento agli artt. 495 e 603 c.p.p..

Al riguardo si duole di violazione del suo diritto alla prova, eccependo che la Corte d’Appello avrebbe dovuto disporre la rinnovazione parziale del dibattimento per esaminare i testi P. e F., dei quali inopinatamente il giudice di primo grado ne aveva escluso l’audizione, dopo averli ammessi, a richiesta della difesa;

2) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In proposito di duole che la Corte d’appello non avrebbe dato conto del percorso motivazionale seguito per superare le gravi contraddizioni scaturite dalla deposizione del teste T..

3) Mancata assunzione di una prova decisiva con riferimento al mancato esame dei testi P. e F. addotti dalla difesa.

M.N.:

Solleva due motivi di ricorso incentrati sul vizio della motivazione.

In particolare si duole che la motivazione della sentenza impugnata non avrebbe verificato la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato ed eccepisce che la sentenza non sarebbe sufficientemente motivata in ordine alla sussistenza di indizi di reità gravi, precisi e concordanti, idonei ad affermare la penale responsabilità dell’imputato, al di là di ogni ragionevole dubbio.

Motivi della decisione

Entrambi i ricorsi sono infondati.

G.L..

Il primo e terzo motivo possono essere trattati congiuntamente in quanto attengono alle medesime doglianze circa il diniego di rinnovazione parziale del dibattimento in appello. Tali censure sono infondate in quanto, secondo l’insegnamento di questa Corte: "in tema di rinnovazione, in appello, della istruzione dibattimentale, mentre la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificatamente motivata, occorrendo dar conto dell’uso del potere discrezionale, derivante dalla acquisita consapevolezza della rilevanza dell’acquisizione probatoria, nella ipotesi di rigetto, viceversa, la decisione può essere sorretta anche da una motivazione implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in ordine alla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento" (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 5782 del 18/12/2006 Ud. (dep. 12/02/2007) Rv. 236064;

Sez. 6, Sentenza n. 40496 del 21/05/2009 Ud. (dep. 19/10/2009) Rv.

245009).

Nel caso di specie, la Corte ha dato atto, con una motivazione congrua, analitica ed approfondita, della esistenza di elementi di prova sufficienti per effettuare la valutazione in ordine alla responsabilità dell’imputato con la conseguente mancanza della necessità di rinnovare il dibattimento. In particolare la Corte ha rilevato che la richiesta assunzione del teste P. non sarebbe stata decisiva per le ragioni dettagliatamente indicate (fol.26).

Per quanto riguarda il secondo motivo, invero il ricorrente, pur avendo formalmente denunciato il vizio di difetto di motivazione (fondandolo su una pretesa illogicità della motivazione con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa T.) ha, tuttavia, nella sostanza, svolto ragioni che costituiscono una critica del logico apprezzamento delle prove fatto dal giudice di appello con la finalità di ottenere una nuova valutazione delle prove stesse; e ciò non è consentito in questa sede. E’ il caso di aggiungere che la sentenza impugnata va necessariamente integrata con quella, conforme nella ricostruzione dei fatti, di primo grado, derivandone che i giudici di merito hanno spiegato in maniera adeguata e logica, le risultanze confluenti nella certezza della responsabilità dell’imputato per il reato contestato.

M.N..

Entrambi i motivi sono infondati. Le censure, in punto di accertamento dell’elemento soggettivo, postulano, al di là dei vizi formalmente denunciati, una rivalutazione di merito di risultanze processuali già esaurientemente e coerentemente esaminate dalla sentenza impugnata nella operata ricostruzione dei fatti e nella puntuale indicazione degli elementi confermativi dell’accusa formulata e risultano infondate E’ il caso di aggiungere che la sentenza di secondo grado va necessariamente integrata con quella, conforme nella ricostruzione dei fatti, pronunciata in prime cure, derivandone che i giudici di merito hanno spiegato, in maniera adeguata e logica, le risultanze confluenti nella certezza del pieno coinvolgimento dell’imputato nella commissione del reato ritenuto a suo carico.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara rigetta i ricorsi, gli imputati che li hanno proposti devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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