T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 23-11-2011, n. 935

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il presente ricorso si impugna il provvedimento emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Frosinone prot. n. PFR/L/N/2009/100694 del 25 novembre 2010 con cui veniva respinta la dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare presentata dal ricorrente in data 23 settembre 2009.

Con ordinanza collegiale R.O. 145/2011 veniva accolta l’istanza cautelare di sospensiva. Nella pubblica udienza odierna il ricorso è trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Deduce il ricorrente violazione ed errata applicazione dell’art. 3 L. 241/90 per carenza di motivazione. La censura è fondata posto che il provvedimento impugnato respinge la domanda di emersione del lavoro regolare sul presupposto della " non adeguata" documentazione, senza null’altro aggiungere. Assorbiti gli altri motivi formali, il ricorso va accolto. Sussistono motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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