T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 23-11-2011, n. 934 Vincoli storici, archeologici, artistici e ambientali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il presente ricorso si impugna il decreto del Sovrintendente per i Beni Architettonici e paesaggistici per le Province del Lazio prot. n. 40764 del 29/10/2010 con il quale si annullava il provvedimento n.41 del Comune di Alatri del 2/12/2009, con cui si esprimeva parere favorevole ai sensi dell’art.32 L.47/85 ed art.39 L.724/94.

Con la ordinanza collegiale R.O. 102/2011 veniva accolta l’istanza cautelare di sospensiva, sotto il profilo della carenza di motivazione. Nella pubblica udienza odierna il ricorso è trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Deduce il ricorrente eccesso di potere sotto l’aspetto del difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione.

Si legge nella motivazione del provvedimento che la località interessata all’intervento sanato ricade in aria dichiarata di notevole interesse ex L. 1497/1939 ai sensi del D.M. 22 maggio 1985 e dell’articolo 142 lettera c) del codice dei beni culturali; che nel provvedimento di parere favorevole il comune di Alatri non spiega come e perché l’intervento sanato sia compatibile con le esigenze di tutela ambientale; che l’intervento di cui trattasi riguardante la sanatoria di un locale ad uso garage e ripostiglio ricade in zona agricola – sottozona A/O del PRG vigente del comune di Alatri, in aree sottoposte a vincolo di inedificabilità temporanea ai sensi degli artt. 1 ter 1 quinquies della L. 431/1985, nell’art. 21 aria di tutela parziale del PTP e nell’art. 6 del PTP e nell’art. 35 del PTPR che disciplinano la protezione delle acque pubbliche e che citano " i corsi d’acqua e le relative fasce di rispetto devono essere mantenuti integri e gli edificati per una profondità di mt 150 per parte", nell’art. 136 D.lgs. 42/2004 lett. C) e D) beni di insieme: vaste località con valore estetico tradizionale, bellezze panoramiche" e nell’articolo 27 " paesaggio degli insediamenti urbani" del PTPR Tavv. 32/A e B; che il parere favorevole comporta l’alterazione dei tratti caratteristici della località protetta che sono la ragione stessa per cui la località medesima è sottoposta a vincoli, ai sensi della normativa ambientale vigente; che il provvedimento favorevole del comune è viziato da eccesso di potere, sotto il profilo della carenza di motivazione e da violazione di legge perché è in contrasto con il DM 22 maggio 1985, con l’articolo 142 lettere c), l’articolo 6 b) del PTP e l’art. 35 del PTPR.

Il collegio, pur consapevole dell’accoglimento della domanda cautelare, ritiene di doversi discostare dalla concessa sospensiva in quanto, ad una più approfondita analisi, il provvedimento appare ben motivato sotto il profilo paesaggistico, avendo provveduto l’ente ad indicare dettagliatamente tutti i motivi di incompatibilità ambientale dell’opera, con riguardo ai vincoli imposti sia dalle disposizioni normative che da quelle pianificatorie vigenti. Ricorrono pertanto i presupposti di fatto e di diritto a giustificazione del provvedimento impugnato, evidenziati nella motivazione dalla quale si evince una corretta istruttoria. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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