Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 06-10-2011) 25-10-2011, n. 38531 Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Locri, con sentenza in data 24.11.2008, dichiarava C.F. colpevole di cinque distinti episodi continuati di turbativa d’asta e dei connessi reati di falso riguardanti l’indebita aggiudicazione di appalti relativi al servizio di refezione scolastica nel Comune di Locri per gli anni 2005-2007, nel Comune di Gerace per gli anni 2003-2006, nonchè del reato di truffa aggravata ai danni del Comune di Bianco, consistente nell’indebita proroga dell’appalto avente ad oggetto la fornitura di pasti preconfezionati per il triennio 2005-2007 e lo condannava alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione e Euro 1000 di multa.

La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza in data 25/11/2010, in parziale accoglimento dell’appello del Procuratore generale, con riferimento al motivo relativo alla esiguità della pena, rideterminava la stessa in anni tre di reclusione e Euro 1.600 di multa.

Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato deducendo violazioni di legge e difetto di motivazione per non avere la Corte rilevato la mancanza dell’elemento psicologico del reato di false dichiarazioni ed attestazioni in ordine all’assenza di precedenti penali, essendo stato riconosciuto all’imputato, con sentenza del 27 marzo 2001, il beneficio della non menzione e, con riferimento alla sentenza di patteggiamento in data 31 gennaio 2005, prevedendo espressamente la legge la non menzionerei certificati rilasciati a richiesta di parte, delle condanne conseguenti a sentenza di patteggiamento, avendo, quindi, inconsapevolmente omesso di dichiarare la esistenza delle due sentenze di condanna emesse a suo carico dal Tribunale di Locri.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.

1) Va, preliminarmente esaminata la richiesta di annullamento senza rinvio con riferimento ai reati di cui ai capi g), h) l) per intervenuta prescrizione, formulata dal difensore dell’imputato all’odierna udienza.

Tale rilievo va disatteso.

I reati di cui ai capi g), h) l) risultano, rispettivamente, commessi in data 1.9.2003, 22.9.2003 e 11.2.2004.

Preliminarmente, si deve osservare che nella presente fattispecie, decisa con sentenza del 24.11.2008, si applicano – L. 5 dicembre 2005, n. 251, ex art. 10, comma 3, modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 393 del 23/11/2006 – le nuove regole sulla prescrizione, comunque, più favorevoli all’imputato.

Il termine prescrizionale, per i predetti reati è di anni sette, mesi sei (anni sei + 1/4% per l’interruzione).

L’eccezione di intervenuta prescrizione – formulata all’udienza odierna – è manifestamente infondata. Invero, anche senza tener conto delle eventuali cause di sospensioni, i reati non erano prescritti quando è stata pronunziata la sentenza impugnata (25/11/2010), data alla quale bisogna fare riferimento essendo stato dichiarata l’inammissibilità del ricorso. Inammissibilità che non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. maturate, nel caso di specie, successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso. (Si veda fra le tante: Sez. 4, Sentenza n. 18641 del 20/01/2004 Ud. – dep. 22/04/2004 – Rv. 228349).

Il ricorrente ripropone in sede di legittimità le medesime questioni già ritenute infondate e di certezze sia del giudice di primo che di secondo grado.

La Corte territoriale ha evidenziato come il ricorrente non si sia limitato a produrre il certificato del casellario, ma ha anche rilasciato una dichiarazione nella quale dichiarava di non avere precedenti penali, affermando evidentemente, il falso, avendo patteggiato la pena in due occasioni, nel 2001 e nel 2005, per gravi reati incidenti negativamente sul possesso dei requisiti di moralità previsti per poter partecipare alle gare di appalto, con conseguente turbativa delle stesse, sconfessando il tentativo della difesa di sminuire la portata della dichiarazione falsa del ricorrente, sostenendo l’insussistenza dell’intenzionalità.

Gli argomenti proposti dal ricorrente costituiscono, in realtà, solo un diverso modo di valutazione dei fatti, ma il controllo demandato alla Corte di cassazione, è solo di legittimità e non può certo estendersi ad una valutazione di merito.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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