T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 23-11-2011, n. 933 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorso deve essere dichiarato manifestamente inammissibile per carenza di interesse in quanto prima della proposizione del ricorso medesimo, depositato il 16 settembre 2011, è stata presentata, in data 15 settembre 2011, domanda di accertamento di conformità ai sensi dell’articolo 36 d.p.r. 380/2001. Ed invero "la presentazione della domanda di accertamento di conformità ex art. 13, l. 28 febbraio 1985 n. 47 impedisce l’esecuzione dell’ingiunzione di demolizione ed impone al Comune il previo esame della domanda di sanatoria, con la necessità, in caso di rigetto – espresso o tacito ex art. 13 comma 2, l. n. 47 del 1985 – dell’adozione di una nuova misura demolitoria. Da ciò consegue che, nel caso in cui il ricorso sia stato proposto o contestualmente o dopo la presentazione della predetta istanza, esso è inammissibile per carenza di interesse ab origine"- T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 04 maggio 2007, n. 3973).

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara manifestamente inammissibile. Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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