Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 06-10-2011) 25-10-2011, n. 38530Associazione per delinquere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Busto Arsizio con sentenza in data 19/3/2004, dichiarava M.M. e G.H. responsabili di associazione per delinquere, falso, simulazione di reato e altro, commessi negli anni 2001 e 2002 e, con la continuazione, ritenuto il reato di falso (capo Q-quater) assorbito in quello di appropriazione indebita aggravata (capo Q), concesse le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti alla sola G., condannava quest’ultima alla pena di anni due di reclusione e il M. alla pena di anni quattro di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge e al risarcimento dei danni in favore della parte civile Nuova Tirrenia s.p.a., (oggi Groupama Assicurazioni s.p.a.) liquidato in Euro 32.890. La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 13.1.2011, dichiarava la prescrizione per i reati di cui ai capi d), d bis), e), f), p), q bis), q ter), s) ed u), eliminando la relativa pena, rideterminandola per M.M. in anni tre di reclusione Dichiarava nei confronti di G.H. la prescrizione i reati di cui ai capi c), d), d bis), e), f), g), p), q), q bis), q ter), u), z), w), w ter), w quater) x) x bis) eliminando la relativa pena, rideterminandola, per i reati di associazione a delinquere e ricettazione, in anni 1, mesi 5 giorni 10 di reclusione, revocando nei confronti della predetta la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici, confermando, nel resto,la sentenza.

Proponevano ricorso per cassazione i difensori di entrambi gli imputati.

Nell’interesse di G.H. venivano dedotti i seguenti motivi:

a) Difetto di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’associazione a delinquere con i coimputati D.M. e Mi., avendo la stessa Corte territoriale ritenuto che avesse avuto funzioni subalterne, avendo aderito al sodalizio illecito solo per un modesto periodo di tempo;

b) difetto di motivazione con riferimento al reato di ricettazione in mancanza di elementi probatori atti a coinvolgere neppure indiziariamente la ricorrente.

Il difensore di M.M. deduceva i seguenti motivi:

a) violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento al reato associativo in mancanza di prova della partecipazione alla presunta associazione per Mi. e D.M., mentre gli stretti rapporti tra il ricorrente e la G. andavano individuati nel rapporto familiare, trattandosi di merito in moglie;

b) violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento alla qualifica di ideatore e promotore della associazione criminosa in capo al ricorrente, rilevando la autonomia delle condotte riferite ai presunti concorrenti nei reati fine;

c) violazione del divieto di reformatio in peius, avendo la Corte aumentato la pena, per i residui sette reati confermati, di 18 mesi, con un aumento di ciascun reato, per la continuazione, in misura maggiore di quello stabilito dal primo giudice (motivo, quest’ultimo, rinunciato dal difensore all’udienza odierna).

Motivi della decisione

1) Sono manifestamente infondati i motivi di ricorso di entrambi gli imputati relativi alla sussistenza della associazione a delinquere e del ruolo svolto da ciascuno all’interno del sodalizio criminale, con una suddivisione di ruoli tra i partecipanti al fine di ottenere indebiti indennizzi dalle compagnie di assicurazioni di autovetture, acquistate in leasing da società compiacenti, denunciate fittiziamente rubate e, invece, portate all’estero. Entrambi i ricorrenti propongono, sostanzialmente, le medesime censure già motivatamente disattese dalla Corte territoriale che ha rilevato come il coimputato Mi. abbia ammesso di aver portato in più occasioni, su richiesta del M., autovetture in Tunisia; anche L.A. ha dichiarato di aver effettuato, insieme alla G. due trasporti di autovettura da Marsiglia in Tunisia dove le attendeva il M.. A.R. dichiarava di essersi prestato, in cambio di 2 milioni di lire, a fare da prestanome per Mi. e di aver acquistato una Fiat, grazie un finanziamento ottenuto in forza di falsa documentazione che lo qualificava come dipendente di una lavanderia.

S.D., intestataria quale legale rappresentante della Eregi s.a.s., di un’autovettura Bmw, denunciata come rubata e invece imbarcata per la Tunisia, afferma che entrambi i ricorrenti avevano presenziato all’acquisto della vettura il cui prezzo era stato pagato in contanti con denaro fornito allo stesso M..

La documentazione sequestrata individua nei ricorrenti i reali destinatari degli introiti provenienti dal traffico illecito.

Questa Corte, con motivazione condivisa dal collegio, ha rilevato che "ai fini della configurabilità del delitto associativo, l’elemento dell’organizzazione assume un rilievo secondario, nel senso che la sua sussistenza è richiesta nella misura in cui serva per dimostrare che l’accordo illecito permanente teso alla realizzazione di un numero indeterminato di reati (che costituisce l’essenza della fattispecie associativa e l’elemento distintivo di questa rispetto al concorso di persone nel reato) può dirsi seriamente contratto, giacchè la mancanza assoluta di un supporto strumentale priverebbe il delitto del requisito dell’offensività. Ciò significa, sotto il profilo ontologico, che è sufficiente anche un’organizzazione minima perchè il reato si perfezioni e, sotto il profilo probatorio, che la ricerca dei tratti organizzativi è essenzialmente diretta a provare, attraverso tale dato sintomatico, l’esistenza dell’accordo indeterminato a commettere più delitti che di per sè concreta il reato associativo (sez. 4, Sentenza n. 22824 del 21/04/2006 Ud. (dep. 03/07/2006) Rv. 234576; cfr anche Sez. 6, Sentenza n. 25454 del 13/02/2009 Ud. (dep. 17/06/2009) Rv. 244520).

Nella fattispecie non può trovare accoglimento la doglianza relativa alle pretese omissioni motivazionali in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale, che, ai fini della sussistenza del vincolo associativo, ha richiamato la motivazione del Tribunale e, al riguardo, ha indicato anche i singoli ruoli ricoperti dai vari sodali (va anche ricordato che i coimputati D.M. e Mi. hanno patteggiato la pena) e le attività ai vari livelli svolte dagli associati, il consolidato modus operandi, le qualità e le condotte degli imputati e dei correi, la professionalità dimostrata nell’attuarle, i molteplici contatti con soggetti disposti a collaborare con false denunce, la predisposizione di falsi documenti e di strumenti idonei alla contraffazione. La Corte evidenzia anche il ruolo preminente ricoperto dal M., con conoscenze nel settore della compravendita di auto, coadiuvato dalla moglie, in grado di sostituirlo in caso di impedimento, come verificatosi a seguito dell’arresto del compagno per espiazione di pena detentiva.

La Corte ha, al riguardo rilevato che la partecipazione al reato associativo doveva ritenersi cessata, quanto al M., con l’arresto avvenuto nel maggio 2002 e, quanto alla G., a dicembre 2002, data di commissione dell’ultimo reato contestato.

Gli stretti rapporti, oltre che familiari, anche associativi hanno indotto la Corte a ritenere la G. corresponsabile anche del reato di ricettazione in concorso col M., essendo, tra l’altro, risultata socia al 50% della MG Auto, acquirente della vettura concessa in leasing ad A.R..

Gli argomenti proposti dai ricorrenti costituiscono, in realtà, solo un diverso modo di valutazione dei fatti, ma il controllo demandato alla Corte di cassazione, è solo di legittimità e non può certo estendersi ad una valutazione di merito.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, gli imputati che li hanno proposti devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille euro ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, nonchè, in solido, alla rifusione in favore della parte civile Groupama Assicurazioni s.p.a., già Nuova Tirrena Assicurazioni s.p.a., delle spese del grado liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro mille alla Cassa delle ammende, nonchè, in solido, alla rifusione in favore della parte civile Groupama Assicurazioni s.p.a., già Nuova Tirrena Assicurazioni s.p.a., delle spese del grado liquidate in Euro 3.500 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 ottobre 2011.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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