T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 23-11-2011, n. 9190

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in esame, i ricorrenti – previa impugnazione in via strumentale della deliberazione n. 728, datata 18 marzo 1995, con la quale il direttore generale della Azienda U.S.L. 10 di Firenze, in applicazione dell’art. 18, comma 2 bis, del D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 502, ha attribuito agli stessi la qualifica di dirigente medico di primo livello, inquadrandoli, tuttavia, nella fascia B) del primo livello dirigenziale, con la conseguente conservazione della posizione economica precedentemente goduta – hanno chiesto:

l’accertamento del proprio diritto al trattamento economico corrispondente alle mansioni svolte, corrispondenti al primo livello dirigenziale;

la condanna dell’amministrazione alla corresponsione delle somme relative alla differenza tra il trattamento economico previsto per la fascia del primo livello dirigenziale, di cui all’art. 18, c. 2 bis, lett. b) del D.Lvo n. 502/1992 e quello previsto per la fascia di cui alla lett. a) della stessa disposizione;

l’annullamento, ove occorra, della deliberazione del direttore generale di attribuzione del livello dirigenziale nella parte ritenuta lesiva.

Essi hanno dedotto a sostegno del ricorso:

1)Illegittimità costituzionale (sotto vari profili) dell’art. 18, c. 2 bis del D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 502 in via derivata dalla illegittimità costituzionale dell’art. 18, c. 2 bis del D.Lvo 30/12/1993, n. 502 per violazione degli artt. 3, c. 1, 36, c. 1, 97 c.1 della Costituzione;

2)violazione dell’art. 18, c. 2 bis del D.Lvo n. 502/1992.

Secondo i ricorrenti, l’art. 18 del D.L.vo n. 502/1992, introdotto dall’art. 19 del D.L.vo n. 517/1993, avente formalmente carattere transitorio ma sostanzialmente carattere definitivo, nello stabilire che il personale medico, precedentemente inquadrati nel X e nel IX livello, venga inseriti nel primo livello dirigenziale, ma con un diverso trattamento economico nonostante l’identità delle funzioni da svolgere, si dimostrerebbe incompatibile con gli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, in quanto per ogni qualifica funzionale deve essere fissato un unico livello retributivo, in considerazione dello svolgimento delle stesse funzioni.

L’Azienda U.S.L., a loro dire, non poteva differenziare il trattamento economico dei dirigenti di primo livello svolgenti le medesime funzioni.

L’amministrazione sanitaria non si è costituita in giudizio.

Con memoria depositata il 20 luglio 2011, i ricorrenti insistono per l’accoglimento del ricorso.

Alla pubblica udienza del 5 ottobre 2011, il difensore dei ricorrenti ha dichiarato a verbale la persistenza dell’interesse dei propri assistiti alla decisione del ricorso.

La causa, pertanto, è stata trattenuta per la decisione.

Il ricorso è infondato.

Va premesso, in punto di fatto, che i ricorrenti ricoprivano, alla data del 31 dicembre 1994, la posizione funzionale di "Assistente medico".

Il Collegio osserva che le disposizioni del d.lg. 30 dicembre 1992 n. 502, le quali prevedono agli artt. 15 e 18 (nel comma 2bis aggiunto dall’art. 19 d.lg. 7 dicembre 1993 n. 517) due livelli della dirigenza del ruolo sanitario, vanno intese non soltanto come norme introduttive di un nuovo criterio di articolazione dei livelli della dirigenza del ruolo sanitario, ma anche come norme di inquadramento da attuarsi, in sede di prima applicazione, sulla base delle corrispondenze così come stabilite dallo stesso summenzionato aggiuntivo comma 2 bis dell’art. 18 (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 28 gennaio 2009, n. 798).

Ed invero, le disposizioni recate dagli art. 15 e 18 del D.Lvo n. 502 del 1992 affermano la necessità di assicurare l’ineludibile corrispondenza delle posizioni di livello dirigenziale non generale con i posti di qualifica previsti nella previgente dotazione organica, ragion per cui il passaggio dal precedente sistema a quello da istituirsi con l’entrata in vigore del citato decreto rappresenta una mera trasposizione di posizioni soggettive già in capo ai soggetti interessati, restando esclusa ogni possibilità di inserimento nelle istituende fasce economiche di personale diverso da quello proveniente dai corrispondenti (ex) livelli decimo e nono del ruolo sanitario.

Ne consegue, che l’impugnata deliberazione, laddove ha disposto, in sede di prima applicazione del nuovo regime, l’inquadramento nel primo livello dirigenziale del citato personale, secondo le indicate fasce economiche A) e B) corrispondenti, rispettivamente, al nono e decimo livello del ruolo sanitario, ha funzione meramente ricognitoria di pregresse posizioni giuridiche soggettive.

I ricorrenti, come esposto in fatto, hanno censurano l’illegittimità dell’impugnato provvedimento in via derivata dalla illegittimità costituzionale dell’art. 18, c. 2 bis del D.Lvo 30/12/1993, n. 502 per violazione degli artt. 3, c. 1, 36, c. 1, 97 c.1 della Costituzione.

A loro dire, l’evocata disposizione normativa, nello stabilire che il personale medico in essa contemplato, precedentemente inquadrato nel X e nel IX livello, venga inserito nel primo livello dirigenziale, ma con un diverso trattamento economico nonostante l’identità delle funzioni da svolgere, si dimostrerebbe incompatibile con gli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, in quanto per ogni qualifica funzionale deve essere fissato un unico livello retributivo, in considerazione dello svolgimento delle stesse funzioni.

La questione sollevata è manifestamente infondata.

Ed invero, un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr, fra le tante, T.A.R. Calabria, 11 febbraio 1997, n. 118; T.A.R. Lazio, I, 13 novembre 1997, n. 1730, sez. III, 17 gennaio 2000, n. 168; T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 27 aprile 1997, n. 223; T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 21 maggio 1998, n. 199; T.A.R. Puglia, Bari sez. I, 21 novembre 2003, n. 4262; Tar Sicilia, Palermo sez. II, 21/11/2006, n. 3059) nega il contrasto della nuova disciplina dettata in materia di dirigenza sanitaria dal D.Lgs. n. 502/1992, come successivamente modificato ed integrato, con gli artt. 3, 36 e 97 Cost. nella parte in cui prevede una unica categoria professionale nella quale ricomprendere il personale medico in parola mantenendo per entrambe le categorie il medesimo trattamento economico in godimento.

Nel caso in esame, il Collegio non ha ragioni per discostarsi da detto orientamento.

Premesso che l’art. 18 del D.Lgs. n. 502/1992 si colloca nell’ambito del più generale progetto di riforma dell’ordinamento sanitario che vede come fine ultimo la scomparsa della distinzione tra aiuti ed assistenti ed il confluire del relativo personale nell’unica figura di dirigente di primo livello, deve osservarsi che, in sede di prima applicazione della cennata unificazione, tale norma tiene conto della evidente eterogeneità delle posizioni funzionali di provenienza e, in sede di prima applicazione con non irragionevole opzione di dichiarato carattere transitorio, articola il primo livello dirigenziale in due fasce economiche (nona per gli ex assistenti medici e decima per gli ex aiuti), mantenendo provvisoriamente la posizione acquisita nel previdente ordinamento.

Tale disciplina, dettata al fine di regolamentare in via transitoria il passaggio dal vecchio al nuovo sistema, tiene conto della evidente eterogeneità delle posizioni funzionali di provenienza, per cui non appare né irragionevole né in contrasto con i richiamati principi costituzionali.

In particolare, secondo i canoni più volte ribaditi dalla Corte Costituzionale, l’art. 3 della Costituzione (principio di uguaglianza) può ritenersi violato soltanto nei casi in cui situazioni del tutto assimilabili siano disciplinate diversamente e viceversa situazioni differenziate ricevano una medesima disciplina.

Nel caso in esame invece il meccanismo elaborato dal legislatore, che ha distinto in due momenti il procedimento di omogeneizzazione, risponde appieno al dettato costituzionale, prevedendo che soltanto con l’entrata a regime della riforma si vengano a determinare in concreto tutte le condizioni per l’attribuzione al livello dirigenziale di un trattamento economico unitario, avendo in tal modo dimostrato di tenere in considerazione la diversa posizione giuridica ed economica precedentemente rivestita dalle figure professionali ora accorpate nel nuovo profilo dirigenziale.

Per i soggetti ai quali viene attributo il nono livello retributivo, il medesimo art. 18, comma 2 bis, invero, prevede altresì, ove ricorra il possesso dell’anzianità di cinque anni nella posizione medesima, la possibilità di inquadramento a domanda – previo giudizio di idoneità – nella fascia superiore, in relazione alla disponibilità di posti vacanti in tale fascia.

Osserva, al riguardo, il Collegio come la disposizione di cui trattasi trovi un’evidente ratio giustificativa nell’esigenza di articolare il processo di tendenziale omogeneizzazione organico – funzionale delle posizioni (nel previgente ordinamento distinte) di Assistente e di Aiuto (i Primari risultando inquadrati, all’interno del nuovo sistema, nel superiore secondo livello dirigenziale); conseguentemente emergendo convincenti profili di ragionevolezza circa la scelta normativa in tal senso operata.

Né la disposizione censurata si pone in contrasto con gli artt. 36 e 97 della Costituzione, stante che la rilevata sua natura transitoria è destinata a consumare i suoi effetti in un tempo ragionevole, posto che i ricorrenti continuano a percepire una retribuzione almeno pari a quella precedentemente acquisita, congrua e commisurata al valore delle prestazioni svolte, se non addirittura superiore ove tenuto conto del vantaggio costituito dal passaggio dalla precedente qualifica a quella dirigenziale (ciò che porta ad escludere, sotto diverso profilo, anche eventuali illogicità della norma per indebito arricchimento a vantaggio dell’amministrazione), cui si aggiunge la già rilevata possibilità di transitare nella fascia retributiva più elevata dopo la maturazione del dell’anzianità quinquennale ed il superamento del previsto giudizio di idoneità.

Per le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto.

La mancata costituzione in giudizio dell’intimata amministrazione esime il Collegio dalla pronuncia sulle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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