Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 06-10-2011) 25-10-2011, n. 38529 Determinazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Napoli, con sentenza in data 16.1.2007, dichiarava L.S. colpevole dei reati di ricettazione e falso di un postagiro di provenienza furtiva e truffa e lo condannava alla pena di anni uno di reclusione e Euro 450 di multa.

La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 28.10.2010, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine ai reati di falso e truffa perchè estinti per prescrizione, confermando per il residuo reato di ricettazione la pena inflitta, comminata dal primo giudice in misura inferiore al minimo legale.

Proponeva ricorso per cassazione l’imputato deducendo i seguenti motivi:

a) violazione dell’art. 597 c.p.p., commi 3 e 4, con riferimento alla mancata riduzione della pena a seguito della declaratoria di non doversi procedere per prescrizione in ordine a due dei tre reati originariamente ascritti, mancando l’appello del P.M. in ordine alla determinazione della pena inflitta dal primo giudice in misura inferiore al minimo edittale;

b) erronea esclusione delle attenuanti generiche, concesse in primo grado, in mancanza di appello del PM al riguardo.

Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso è fondato.

Viola il divieto di "reformatio in pejus" la decisione del giudice d’appello che, in presenza di impugnazione del solo imputato avverso una sentenza di condanna pronunciata per più reati concorrenti, pur dichiarando l’estinzione per prescrizione di taluni di essi, non diminuisce l’entità della pena originariamente inflitta per i reati in continuazione, anche ove la stessa sia stata originariamente irrogata in misura inferiore al minimo legale e risulti comminata nel minimo anche con riferimento al residuo reato non coperto da prescrizione, considerata la riduzione massima per le attenuanti generiche. In mancanza di ricorso del Pubblico Ministero, va confermata la pena, sia pure illegale, in quanto inferiore al minimo legale, comminata per il solo reato di ricettazione (mesi 10), dovendosi, invece, detrarre la pena comminata per i in continuazione, dichiarati estinti per prescrizione. Dalla motivazione della sentenza non risulta invece l’esclusione delle attenuanti generiche, oggetto del secondo motivo di gravame, concesse dal Tribunale, che ne ha fatto espressa menzione sia nel dispositivo che nella motivazione ai fini della riduzione della pena.

Va, conseguentemente, annullata senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena detentiva che quantifica in mesi dieci di reclusione. Si rigetta, nel resto, il ricorso.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena detentiva che quantifica in dieci mesi di reclusione. Rigetta, nel resto, il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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