T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 23-11-2011, n. 9189

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in esame, il ricorrente – volontario in ferma breve – impugna il decreto dirigenziale n. 45 del 10 aprile 2009 con il quale il Ministero della Difesa ha approvato le graduatorie di merito relative al concorso per l’immissione di 270 unità nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, categoria: "Fucilieri di Marina". La graduatoria è stata pubblicata sulla G.U. n. 36 del 12 maggio 2009. Il G. si è classificato al 50^ posto con punti 22,959.

L’interessato censura l’operato della commissione per violazione dell’art. 8 del bando di concorso. Egli sostiene che se il curriculum gli fosse stato correttamente valutato avrebbe conseguito un punteggio tale da farlo rientrare tra i vincitori del concorso, totalizzando un punteggio di 26,471 anziché di 22,959.

In particolare:

la commissione erroneamente attribuisce la valutazione "nella media" e non di "superiore alla media" al periodo di servizio prestato dal 30/6 all’ 11/11 del 2004;

se la p.a. avesse correttamente valutato detto periodo, attribuendogli la valutazione di "superiore alla media", anche il periodo precedente quello successivo avrebbe visto la stessa valutazione;

relativamente alle abilitazioni non è stata valutata tra i titoli l’abilitazione BSM;

sono stati illegittimamente decurtati 0,600 punti relativi alla sanzione di tre giorni di consegna semplice inflitta durante la frequenza di un corso (in violazione dell’art. 8, punto "d" del bando);

il servizio effettivamente prestato dal ricorrente è di giorni 1077 anziché 1076;

il servizio prestato presso COMFOSBARC è stato di 1051 giorni;

i giorni prestati in missione all’estero sono stati 199.

Con ordinanza n. 756/2009, la sezione ha chiesto una documentata relazione di chiarimenti all’intimata amministrazione.

Il 19 gennaio 2010, il ministero ha adempiuto all’incombente.

Nella relazione a corredo, l’amministrazione riferisce di avere incaricato la commissione di procedere al riesame dei titoli nei confronti di tutti i candidati. Per quanto concerne la posizione del ricorrente, la commissione ha riscontrato come pertinente soltanto la censura di cui al punto 1) del ricorso (valutazione di "nella media" anziché di "superiore alla media" al periodo che va dal 30 giugno all’ 11 novembre 2004) e di avere, pertanto, ricalcolato in parte qua il relativo punteggio. Sui restanti rilievi, l’amministrazione ha, invece, confermato l’originaria valutazione dei titoli.

In virtù della suddetta rivalutazione, al G. è stato attribuito, in sede di formazione della graduatoria preliminare, il punteggio finale di p. 24,840 (in luogo di p. 22,959) che lo ha fatto passare dal 56° al 26° posto in graduatoria.

La stessa amministrazione, nella nota di chiarimenti, riferisce che "provvederà ad espungere dalla suddetta graduatoria i nominativi dei candidati rinunciatari e di quelli esclusi alle visite mediche e a formalizzare la graduatoria così rideterminata con apposito decreto".

Chiamata alla camera di consiglio del 20 gennaio 2010 per la trattazione cautelare, la causa è stata rinviata al 17 febbraio 2010 per consentire al ricorrente di conoscere gli esiti della suddetta rivalutazione.

In prossimità della camera di consiglio del 17 febbraio 2010, il difensore del ricorrente ha chiesto un rinvio in quanto in corso di notifica ricorso per aggiunti.

Con motivi aggiunti, il ricorrente ha impugnato, nella parte di interesse, il provvedimento con il quale l’amministrazione ha rivalutato i suoi titoli.

In particolare, l’interessato, nel prendere atto dell’attribuzione del corretto punteggio con riferimento ai giudizi da lui conseguiti, sostiene che:

a)arbitraria è la distinzione operata dall’amministrazione tra corsi di formazione e corsi di abilitazione;

b)erronea è la valutazione dei giorni di servizio compiuti: l’amministrazione avrebbe dovuto attribuirgli per giorni 199 di servizio estero p. 0,398; per giorni 1051 di servizio BSM p. 6,306; per giorni 1077 di servizio effettivo prestato p. 3,231

per un totale di punti 10,022 alla voce "attività di servizio" prestato".

Il punteggio di 24,840 è, a suo dire, ancora una volta errato dovendogli, l’amministrazione, attribuire un punteggio totale di 25,290.

Il ricorrente conclude precisando che a fronte della attuale graduatoria il punteggio di 25,290 non gli consentirebbe comunque di essere collocato in posizione utile ai fini della vincita del concorso; egli, però, solleva dubbi sulla correttezza delle nuove operazioni di rivalutazione compiute dall’amministrazione indicando, a motivo della censura, la posizione occupata in graduatoria da taluni candidati. A suo dire, la situazione che si è venuta a determinare per effetto delle operazioni di rivalutazione lascia ampi margini di dubbi in merito alla procedura posta in essere dalla P.A. e chiede, pertanto, che sia ordinata all’amministrazione il deposito della documentazione concernente i candidati vincitori del concorso per proporre ulteriori motivi aggiunti.

Nella camera di consiglio del 21 aprile 2010, il ricorrente ha rinunciato alla istanza di sospensiva "atteso che il precedente decreto di approvazione della graduatoria finale di merito era stato annullato per poter procedere ad una nuova valutazione dei candidati".

In data 9/9/2010 l’amministrazione ha emanato il decreto interdirigenziale n. 29 con il quale ha provveduto ad approvare in via definitiva la graduatoria di merito in cui il ricorrente risulta collocato (a seguito di espunzioni e rinunce) al 21^ posto con il punteggio di 24,290.

Avverso il suddetto provvedimento, il sig. G. ha proposto ulteriori motivi aggiunti. Come seguono le censure:

a)l’amministrazione ha erroneamente conteggiato un numero minore di giorni di servizio rispetto a quelli realmente disimpegnati dal ricorrente: 1076 in luogo di 1095;

b)arbitraria è la distinzione tra corsi di formazione ed abilitazione ai fini della decurtazione di punti 0,300 per i giorni di consegna: allorquando te riceveva la sanzione, egli si trovava a frequentare il 5^ Corso di abilitazione RECON;

c)alla voce attività di servizio, l’amministrazione avrebbe dovuto attribuire al ricorrente punti 10,022 così determinati: per giorni 199 di servizio estero p. 0,398; per giorni 1051 di servizio BSM p. 6,306; per giorni 1077 di servizio effettivo prestato p. 3,231;

per un totale di punti pari a 25,51 in luogo dei 24,840 attribuitigli dall’amministrazione, tali da consentirgli l’inserimento in posizione utile ai fini della vincita del concorso.

Il ricorrente censura, altresì, la posizione in graduatoria dei candidati:

D.A. e M.A., i quali non risulterebbero in possesso di diploma alla data di scadenza per la presentazione della domanda;

D.M. Domenico, che sebbene posto al di fuori del novero dei vincitori, risulta comunque essere in servizio.

Egli chiede, infine, di acquisire la documentazione degli altri candidati sospettando ulteriori illegittimità.

Si è costituito il controinteressato D.M. che, oltre a confutare le censure di parte ricorrente, propone ricorso incidentale con il quale impugna la graduatoria definitiva di merito per violazione dell’art. 8 del decreto n. 59/2008 ed eccesso di potere sotto vari profili.

Il ricorrente incidentale deduce le seguenti censure:

a)ha partecipato alla stessa missione del ricorrente ma su ciascuna delle sue schede di valutazione i giorni di imbarco estero sono assenti;

b)ha prestato 65 giorni d’imbarco ma non gli sono stati attribuiti i 35 giorni di imbarco estero.

Il D.M. sostiene che, valutandosi e valorizzandosi correttamente i titoli, gli spetterebbero p. 25,611 in luogo di p. 25,506.

Differenti, inoltre, sarebbero le conseguenze derivanti dall’eventuale mancanza di titoli di studio posseduti dai candidati D. e M., come prospettato dal ricorrente principale nei propri motivi aggiunti, giacché l’amministrazione dovrebbe adottare una nuova graduatoria attribuendo al ricorrente la posizione conseguente all’esclusione dei predetti candidati.

All’udienza del 5 ottobre 2011, la causa è stata trattenuta per la decisione.

In limine, il Collegio dichiara inammissibile l’istanza del ricorrente volta ad acquisire la documentazione relativa agli altri candidati. Si tratta di una istanza evidentemente di carattere strumentale e generica siccome non supportata da un minimo principio di prova.

Il ricorrente, invero, non offre indizi dai quali ragionevolmente desumere un serio sospetto di effettiva illegittimità; con la conseguenza che si dovrebbe procedere (d’ufficio) esplorativamente con la richiesta di atti preordinata al fine della ricerca di eventuali vizi; il che costituisce inversione delle fasi processuali e modifica delle relative finalità, in quanto l’attività istruttoria del giudice deve tendere alla verifica delle illegittimità seriamente dedotte dal ricorrente, illegittimità delle quali il ricorrente deve già avere accertato e dimostrato la sussistenza, sia pure nei limiti a lui consentiti dalla disponibilità degli atti.

Ciò premesso, il Collegio ritiene, preliminarmente, di poter prescindere dalla integrazione del contraddittorio nei confronti dei restanti candidati inseriti nella graduatoria di merito e non evocati in giudizio (art. 49 c.p.a.) in quanto i gravami in esame si prospettano, quanto al ricorso incidentale, inammissibile; quanto al ricorso principale, parte improcedibile e parte infondato.

Riguardo al ricorso incidentale, si osserva che il sig. D.M. è stato collocato nella graduatoria finale di merito, come rideterminata e riapprovata con D.D. n. 29 del 9 settembre 2010, al 16° posto.

Ebbene, poiché i posti a concorso risultano 14, è evidente che il D.M. – pur avendo interesse a dolersi della (assertivamente) non corretta valutazione dei propri titoli – non consegue, però, dalla posizione occupata in graduatoria alcun vantaggio immediato e diretto la cui conservazione lo legittimerebbe a contraddire in qualità di controinteressato ed a proporre ricorso incidentale. In altri termini, se anche egli paralizzasse il ricorso principale non ne potrebbe trarre da ciò alcun vantaggio in termini di conservazione di una posizione utile in graduatoria.

La posizione spesa in giudizio dal D.M. è, piuttosto, quella di interventore ad opponendum; egli, se vuole censurare l’operato della commissione giudicatrice, dovrà farsi carico di impugnare in via principale le risultanze concorsuali.

Quanto al ricorso principale, il Collegio osserva che l’atto introduttivo ed i primi motivi aggiunti possono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.

A seguito della riapprovazione della graduatoria definitiva di merito, conseguente alla rivalutazione dei titoli, è evidente che tutto l’interesse, sostanziale e processuale, si è spostato sul D.D. n. 29/2010 che il ricorrente principale ha impugnato mediante secondo motivi aggiunti.

Quest’ultimi, infine, sono infondati.

Il sig. G. sostiene che:

a)l’amministrazione ha erroneamente conteggiato un numero minore di giorni di servizio rispetto a quelli realmente disimpegnati dal ricorrente: 1076 in luogo di 1095;

b)arbitraria è la distinzione tra corsi di formazione ed abilitazione ai fini della decurtazione di punti 0,300 per i giorni di consegna: allorquando te riceveva la sanzione, egli si trovava a frequentare il 5^ Corso di abilitazione RECON;

c)alla voce attività di servizio, l’amministrazione avrebbe dovuto attribuire al ricorrente punti 10,022 così determinati: per giorni 199 di servizio estero p. 0,398; per giorni 1051 di servizio BSM p. 6,306; per giorni 1077 di servizio effettivo prestato p. 3,231;

d)i candidati D.A. e M.A., non risulterebbero in possesso di diploma alla data di scadenza per la presentazione della domanda;

e)il candidato D.M. Domenico, sebbene posto al di fuori del novero dei vincitori, risulta comunque essere in servizio.

Sulle censure sub a) e c):

come risulta dal bando (cfr art. 8, punto 1, lett. f) e correttamente riportato sulla scheda matricolare, i giorni valutabili ai fini dei punteggi de quibus sono soltanto quelli di servizio effettivo prestato; correttamente, pertanto, l’amministrazione ha decurtato dai 1095 giorni complessivi i 19 giorni di servizio non prestato calcolando, come effettivi, soltanto 1076 giorni ed altrettanto correttamente, alla stregua del foglio matricolare, stante le medesime ragioni, essa si è determinata nei divisati sensi ai fini del conteggio della attività di servizio prestato.

Sulla censura sub b):

non implausibilmente, ed anzi con argomentazione logica, ragionevole e congruente, l’amministrazione ha tenuto distinti, per tutti i candidati, i corsi di abilitazione da quelli di formazione ai fini della rilevanza delle sanzioni disciplinari; il Collegio condivide la tesi di parte resistente secondo cui il corso di formazione è quello che si svolge presso enti deputati alla formazione del militare consentendogli di acquisire una preparazione ed un addestramento generale finalizzato all’immissione nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente. Non a caso, il corso di formazione si svolge all’inizio della carriera militare ovvero nella fase di reclutamento del personale. E’ plausibile, pertanto, che l’amministrazione decida di non tenere conto delle sanzioni di un certo tipo subite dai militari che si trovano ancora in una fase di formazione e non conoscono, pertanto, ancora bene le dinamiche della Istituzione e, soprattutto, le norme di disciplina la cui conoscenza, proprio attraverso il corso di formazione, sarà loro fornita.

Diversamente per i corsi di abilitazione che invece tendono non a "formare" bensì, a far acquisire al soggetto "competenze specifiche in determinati campi".

Nel caso di specie, il corso cui ha partecipato il ricorrente, durante il cui svolgimento egli ha subito la sanzione disciplinare, era, incontestabilmente, un corso di abilitazione. Non convince il tentativo del ricorrente di assimilare l’uno all’altro ai fini della irrilevanza della sanzione applicata nei suoi confronti dall’amministrazione, ciò in considerazione della differenza ontologica e funzionale che sussiste tra i due tipi di corsi e tenuto conto della ratio sottesa alla scelta dell’amministrazione (cfr art. 8, punto 1, lett. d del bando). D’altronde, l’amministrazione ha osservato lo stesso trattamento nei riguardi di tutti i candidati, sicché, la tesi attorea tende anche a perdere di consistenza sotto il profilo della prova di resistenza.

Sulle censura sub d):

L’art. 2 del bando di concorso richiedeva come requisito di partecipazione il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Dalla documentazione matricolare dei due controinteressati risulta per tabulas che entrambi i militari sono in possesso della licenza media. Il ricorrente possiede in più il diploma si scuola secondaria di secondo grado e per questo ha ottenuto un punto in più.

Sulla censura sub e):

Il candidato D.M. si è posizionato al 16° posto della graduatoria, quindi tra i non vincitori del concorso. La circostanza che risulti esser ancora in servizio non è, di per sé, causa di illegittimità della graduatoria impugnata. Potrebbe residuare un interesse strumentale del ricorrente ad impugnare la posizione in graduatoria del D.M. per prenderne il posto così da potersi avvantaggiare in caso di scorrimento della graduatoria; sennonché, il ricorrente non ha sollevato vizi avverso la valutazione dei titoli del D.M. limitandosi a contestarne la sola presenza in servizio.

In conclusione, per quanto argomentato:

il ricorso incidentale è inammissibile;

il ricorso principale è parte improcedibile e parte infondato.

Sussistono giusti ed eccezionali motivi, in ragione della natura della controversia, per disporre, tra tutte le parti, la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara:

inammissibile il ricorso incidentale;

parte improcedibile e parte infondato il ricorso principale.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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