Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 06-10-2011) 25-10-2011, n. 38528 Nullità e sanatoria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 10 novembre 2010, confermava la sentenza del Tribunale di Napoli, in data 2/11/2006, appellata da N.M., dichiarato colpevole di tentata rapina aggravata ai danni di F.G. e, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, condannato alla pena di anni due di reclusione Euro 600 di multa.

Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato eccependo la intempestività della notifica in violazione dell’art. 601 c.p.p., comma 3, la mancata dichiarazione di contumacia dell’imputato con la conseguente omessa notifica dell’estratto contumaciale della sentenza, l’erronea notifica all’imputato ai sensi dell’art. 161 c.p.p., n. 4.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato L’asserito irrituale avviso all’imputato per l’udienza del 10.11.2010, cui il processo è stato rinviato dall’udienza del 22.9.2010, per la mancata prova della notifica al difensore e in violazione dell’art. 601 c.p.p., comma 3, poi ritenuta rituale, non integra nullità assoluta, bensì una nullità a regime intermedio, da dedurre nei termini stabiliti dall’art. 182 c.p.p., comma 2. Non è stata, infatti, omessa la notifica della citazione a giudizio, regolarmente effettuata per la prima udienza, bensì della rituale rinnovazione dell’avviso all’imputato della nuova udienza alla quale il processo era stato rinviato. La Corte territoriale ha disposto "ad abundantiam" la rinnovazione della notifica anche all’imputato, avendo quest’ultimo eletto domicilio presso il difensore.

Peraltro solo l’omessa notifica del decreto di citazione a giudizio configura nullità assoluta e insanabile poichè incide direttamente sulla vocatio in iudicium e, quindi, sulla regolare instaurazione del contraddittorio, impedendo all’imputato di conoscere il contenuto delle accusa e di apprestare le proprie difese.

Mentre, nell’ipotesi in cui si deve provvedere alla rinnovazione dell’avviso dell’udienza "in prosecuzione" e cioè quando – regolarmente e validamente compiuti gli atti occorrenti per la instaurazione del rapporto processuale, inerenti alla vocatio in iudicium (ancorchè non sia stato rispettato il termine di legge) – deve informarsi l’imputato dell’udienza di "prosecuzione del giudizio", la situazione processuale è diversa. Non si è in presenza di un atto che incide sul ripristino di un’invalidità o, in ogni caso, sulla costituzione del rapporto processuale e, pertanto, non occorre rinnovare la notifica del decreto di citazione, bensì solo l’avviso della "nuova udienza in prosecuzione", a norma dell’art. 484 c.p.p., e art. 420 ter, comma 1. L’omissione di tale avviso all’imputato, cui sia stato notificato il decreto di citazione a giudizio, non può che essere ricondotto alle nullità di ordine generale a regime intermedio e come tale sanabile se non dedotta nei termini di cui all’art. 180 c.p.p. e – nell’ipotesi in cui il difensore di fiducia, presso cui l’imputato aveva eletto domicilio, assiste al compimento di atti che avrebbero richiesto la predetta citazione – nei termini di cui all’art. 182 c.p.p., comma 2.

Con tali comportamenti, risulta sanato il vizio che, peraltro, non ha in concreto prodotto alcuna lesione alle garanzie di difesa. Anche la notifica eseguita mediante consegna al difensore, sia pure qualificata ex art. 161 c.p.p., comma 4, è regolare avendo liSB&feìetto, come già rilevato, domicilio presso il difensore.

Peraltro il ricorrente, di fatto, non specifica se questa presunta irregolarità abbia di fatto impedito la conoscenza effettiva dell’atto di citazione. Comunque lo stesso difensore di fiducia avv. Maurizio Capasso al quale è stato notificato il decreto di citazione a giudizio era presente all’udienza avanti alla Corte di appello di Napoli e non ha sollevato alcuna eccezione. A tal proposito si osserva che mentre l’omissione della citazione determina una nullità assoluta ed insanabile, rilevabile e deducibile in ogni stato e grado del procedimento, la violazione delle norme di legge stabilite per le notificazioni configura, invece, una nullità a regime intermedio ai sensi dell’art. 180 c.p.p., non più deducibile o rilevabile per la prima volta dopo la conclusione del giudizio nella quale si è verificata tale nullità (Si veda Sez. 4, Sentenza n. 36724 del 01/04/2004 Ud. – dep. 17/09/2004 – Rv. 229678).

Appare opportuno, infine, ricordare che sul punto le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio, pienamente condiviso dal Collegio, che:

"in tema di notificazione della citazione dell’imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 cod. proc. pen." (Cass. Sez. Un. Sent. n. 119 del 27.10.2004 dep. 7.1.2005 rv 229539;

si veda anche: Sez. 2, Sentenza n. 32855 del 04/07/2007 Ud. – dep. 13/08/2007 – Rv. 237698). Peraltro, secondo la stessa sentenza, "l’imputato che intenda eccepire la nullità assoluta della citazione o della sua notificazione, non risultante dagli atti, non può limitarsi a denunciare la inosservanza della relativa norma processuale, ma deve rappresentare al giudice di non avere avuto cognizione dell’atto e indicare gli specifici elementi che consentano l’esercizio dei poteri officiosi di accertamento da parte del giudice" (Cass. Sez. Un. Sent. citata rv 229541).

Conclusivamente il ricorso va rigettato.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *