T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 23-11-2011, n. 9187

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto notificato il 19 luglio 2011, depositato nei termini, il Sig. D.A. e gli altri ricorrenti indicati in epigrafe, militari dell’Arma dei Carabinieri, hanno proposto gravame per far accertare e dichiarare l’obbligo delle Amministrazioni intimate a concludere, mediante l’adozione di un provvedimento espresso, il procedimento amministrativo relativo alla instaurazione della pensione complementare, in quanto titolari di un interesse qualificato, e ciò in ossequio a quanto previsto, in materia, dal combinato disposto degli articoli 67 del D.P.R. n. 254/99, 74 della legge n. 388/2000 ed 1 della legge n. 243/2000.

I ricorrenti fanno presente di aver notificato in data 21 maggio 2010, al Ministero della Difesa ed al Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione – Dipartimento della Funzione Pubblica, atto di intimazione e messa in mora a concludere il suddetto procedimento entro il termini di 180 giorni dalla notifica del suddetto atto.

Persistendo l’inerzia delle Amministrazioni intimate, i ricorrenti hanno proposto il presente ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 del codice del processo amministrativo affinchè questo Tribunale accerti e dichiari l’obbligo delle suddette Amministrazioni di concludere, mediante l’adozione di un provvedimento espresso, il procedimento amministrativo di cui è causa.

Le Amministrazioni intimate si sono formalmente costituite in giudizio a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato.

Alla Camera di Consiglio del 5 ottobre 2011 la causa è passata in decisione.

Il ricorso si appalesa fondato.

Premesso che i ricorrenti, tutti militari (con varie qualifiche) appartenenti all’Arma dei Carabinieri, hanno proposto ricorso contro il silenzio serbato dalle resistenti Amministrazioni sulle loro istanze rivolte a sollecitare la conclusione del procedimento amministrativo concernente la costituzione di forme pensionistiche complementari così come previsto dalle vigenti normative in materia pensionistica, va evidenziato come detta previdenza integrativa debba realizzarsi attraverso una complessa procedura destinata a concludersi con provvedimento autoritativo, con la conseguenza che i soggetti interessati a tale pensione possono vantare soltanto un interesse legittimo, consistente nella pretesa affinchè l’Amministrazione eserciti il proprio potere in proposito.

Essendo quindi titolari di una posizione giuridica legittimante i ricorrenti hanno esperito il rimedio previsto dagli art. 31 e 117 del codice del processo amministrativo per sentirsi dichiarare l’obbligo delle Amministrazioni intimate di concludere, mediante l’emanazione di un provvedimento espresso, il procedimento amministrativo di cui sopra.

Va, inoltre, precisato come nella fattispecie sussista l’obbligo per le Amministrazioni resistenti di provvedere sulle istanze dei ricorrenti atteso che tale obbligo discende direttamente dalla legge la quale ha individuato le modalità di attivazione della procedura rivolta a dare concreta attuazione della "previdenza complementare" per il personale del comparto Sicurezza – Difesa.

Conclusivamente il ricorso va accolto, con la conseguente dichiarazione dell’obbligo per le resistenti Amministrazioni di concludere il procedimento amministrativo di cui è causa nel termine, che si ritiene congruo di indicare, di 180 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notifica, se anteriore.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi indicati in motivazione.

Condanna le resistenti Amministrazioni al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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