T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 23-11-2011, n. 9184

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente ricorso l’Ing. N.C. ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti meglio indicati in epigrafe, precisando che intende censurare il provvedimento di esclusione dalla gara e quelli ad esso conseguenziali, in quanto comportanti a suo carico la segnalazione all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici ai fini dell’annotazione nel casellario informatico, nonché la denuncia per false dichiarazioni all’Autorità Giudiziaria.

A sostegno del gravame il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dei principi e delle norme in materia di affidamento di contratti pubblici, con particolare riguardo alla valutazione delle dichiarazioni rese dai concorrenti in sede di gara; la violazione e/o falsa applicazione della lex specialis della gara, con particolare riferimento ai punti 2 e 3.b.1.1. del disciplinare di gara; la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38 del D. L.vo n. 163/2006; eccesso di potere per insufficienza ed erroneità della motivazione, difetto di istruttoria, perplessità, sviamento.

Il ricorrente sostiene che il progettista non era tenuto a dichiarare le sentenze in relazione alle quali aveva beneficiato della non menzione, essendo tenuto a dichiarare le sole sentenze incidenti sulla sua moralità professionale, atteso che il disciplinare di gara, al punto 3.b.1.1., recante "requisiti generali" esonerava i progettisti dal dichiarare quelli indicati nella lettera K) del punto 2 del disciplinare di gara.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale contesta le ragioni dell’impugnativa ed insiste per il rigetto del ricorso siccome infondato.

Alla pubblica udienza del 5 ottobre 2011 la causa è passata in decisione.

Il Collegio ritiene necessario, ai fini del decidere, acquisire agli atti di causa la seguente documentazione:

– copia conforme degli allegati B e Bbis indicati dal disciplinare di gara e concernenti i requisiti di partecipazione alla gara di cui è causa;

– ogni altro atto o documento utile alla definizione della controversia.

Dell’esecuzione di siffatto adempimento può conferirsi l’incarico al Ministero della Difesa – 3 Reparto Infrastrutture -, assegnando, a tal fine, il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero della sua notificazione, se anteriore.

P.Q.M.

intelocutoriamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, ordina al Ministero della Difesa di depositare nella Segreteria della Sezione la documentazione indicata in motivazione nel termine ivi indicato.

Rinvia alla pubblica udienza del 2 aprile 2012 per il prosieguo della trattazione della causa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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