Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 06-10-2011) 25-10-2011, n. 38524 Cause di non punibilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 16/10/2009, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Santa Maria C.V., in data 20/11/2007, che aveva condannato P.D. e A. M. alla pena di Euro 200,00 di multa ciascuno il reato di invasione arbitraria ed occupazione di un alloggio IACP. Avverso tale sentenza propongono ricorso entrambi gli imputati per mezzo del comune difensore, sollevando due motivi di gravame.

Con il primo motivo deducono violazione di legge e vizio della motivazione dolendosi del mancato riconoscimento dell’esimente dello stato di necessità, circostanza che poteva essere pacificamente desunta dall’ordinanza di ammissione degli stessi al gratuito patrocinio, da cui risultavano entrambi nullatenenti con reddito pari a zero.

Con il secondo motivo deducono violazione di legge in relazione alla mancata declaratoria di prescrizione del reato. Al riguardo si dolgono della qualificazione dell’imputazione di cui all’art. 633 c.p. come reato permanente. In secondo luogo eccepiscono che, anche a voler considerare l’occupazione come reato permanente, non sussisteva la prova che la condotta illecita si fosse protratta nel tempo.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso nessuna censura può essere mossa alla sentenza impugnata in quanto non può essere revocato in dubbio che l’onere di provare la sussistenza dello stato di necessità grava sull’imputato che lo invochi, a meno che non emerga con evidenza dagli atti del procedimento. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2001 del 29/10/1981 Ud. (dep. 27/02/1982) Rv. 152501;

Sez. 4, Sentenza n. 11827 del 04/06/1982 Ud. (dep. 07/12/1982) Rv.

156590).

Quanto ai presupposti per il riconoscimento dello stato di necessità nel caso di occupazione abusiva di un immobile, questa Corte ha, in più occasioni, avuto modo di sottolineare che, ai fini della sussistenza dello stato di necessità, nel concetto di danno grave alla persona rientrano, non solo le lesioni della vita e dell’integrità fisica, ma anche quelle situazioni che attentano alla sfera dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti e garantiti dall’art. 2 Cost., tra i quali rientra anche il diritto alla abitazione, sul presupposto che, a tutela della stessa dignità dell’uomo, emblematicamente riaffermata e tutelata, come valore inviolabile dell’individuo, dall’art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, la possibilità di fruire di un alloggio, come naturale ricovero per la persona, rappresenta, per essa, un fattore indefettibile di salvaguardia per una esistenza che possa definirsi dignitosa (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 35580 del 27/06/2007 Ud. (dep. 26/09/2007) Rv. 237305). Ciò non toglie, tuttavia, che la operatività della esimente in questione, presupponga comunque l’esistenza, in concreto, di tutti i relativi elementi costitutivi, fra i quali, in particolare, la assoluta necessità della condotta – ragguagliata alla stregua di rimedio non alternativamente prescelto tra una gamma di possibili soluzioni, ma di unica via percorribile, in presenza di una situazione in sè eccezionale e contingente – nonchè la inevitabilità del pericolo.

Non senza sottolineare come, avuto riguardo alla natura permanente della ipotesi di reato che viene qui in discorso, la necessità che i presupposti applicativi della scriminante, non soltanto preesistano alla condotta di occupazione abusiva dell’immobile, ma perdurino per tutto il tempo in cui la occupazione stessa prosegue (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8724 del 11/02/2011 Ud. (dep. 04/03/2011) Rv. 249915).

Alla stregua dei richiamati principi ne deriva, dunque, che nel caso di specie correttamente i giudici del merito hanno escluso la sussistenza dei presupposti dello stato di necessità, non essendo stata neppure allegata dai ricorrenti la sussistenza degli elementi costitutivi della scriminante, in particolare l’assoluta necessità della condotta, nonchè la inevitabilità del pericolo.

Ugualmente infondato è il secondo motivo di ricorso in punto di prescrizione. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti:

"Nel reato di invasione di terreni o edifici di cui all’art. 633 cod. pen. la nozione di "invasione" non si riferisce all’aspetto violento della condotta, che può anche mancare, ma al comportamento di colui che si introduce "arbitrariamente" e cioè, contro ius in quanto privo del diritto d’accesso. La conseguente "occupazione" deve ritenersi pertanto l’estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità per la quale viene posta in essere l’abusiva occupazione. Nel caso in cui l’occupazione si protragga nel tempo il delitto ha natura permanente, e cessa soltanto con l’allontanamento del soggetto dall’edificio o con la sentenza di condanna. Dopo la pronuncia della sentenza la protrazione del comportamento illecito da luogo ad una nuova ipotesi di reato che non necessita del requisito dell’invasione ma si sostanzia nella prosecuzione dell’occupazione" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 49169 del 27/11/2003 Ud. (dep. 22/12/2003) Rv. 227692).

Nel caso di specie correttamente la Corte territoriale ha escluso la prescrizione del reato, sulla base della sua ontologica natura di reato permanente. Nè i ricorrenti hanno allegato alcun elemento da cui si potesse dedurre la cessazione della permanenza prima della sentenza di primo grado.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, gli imputati che lo hanno proposto devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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