Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 06-10-2011) 25-10-2011, n. 38523 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 21/9/2010, la Corte di appello di Brescia, pronunziandosi a seguito di annullamento con rinvio, in parziale riforma della sentenza del Gup presso il Tribunale di Brescia, in data 6/12/2004, riduceva la pena inflitta a F.G., per il reato di detenzione illecita di kg 2 di sostanza stupefacente, ad anni quattro di reclusione ed Euro 18.000,00 di multa.

La Corte territoriale riteneva accertata la responsabilità dell’imputato sulla base dell’esame degli esiti delle intercettazioni telefoniche e dai servizi di osservazione e controllo della polizia giudiziaria. In particolare la Corte escludeva che il F. si fosse disfatto della sostanza stupefacente lanciandola dall’auto in corsa, giungendo alla conclusione che costui aveva consegnato la sostanza al destinatario prima di essere fermato sull’autostrada e sottoposto a controllo da parte della p.g..

Tale ricostruzione dei fatti risultava compatibile con la sentenza del Tribunale di Brescia che aveva assolto C.A., concorrente nel reato, con la formula perchè il fatto non sussiste, in quanto, non essendo stata rinvenuta la droga aveva escluso che questa fosse stata lanciata dall’auto in corsa.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando due motivi di gravame.

Con il primo motivo deduce violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione all’art. 522 cod. proc. pen., obiettando che il fatto, come ricostruito dalla sentenza della Corte d’Appello, risultava diverso da quello contestato, per cui la Corte avrebbe dovuto trasmettere gli atti al P.M., ex art. 521 c.p.p., comma 2.

Con il secondo motivo deduce la manifesta illogicità della motivazione, facendo rilevare che, cancellato il ruolo del C., assolto per non aver commesso il fatto, la ricostruzione del fatto operato dalla Corte d’Appello appariva gravemente illogica.

Motivi della decisione

E’ fondato il secondo motivo di ricorso, restando così assorbito il primo.

Con la sentenza n. 40793/2006 questa Corte, accogliendo il ricorso del F., ha annullato con rinvio la precedente pronunzia di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Brescia (in data 21/11/2005), osservando:

"In ordine al fatto, dal capo d’imputazione, dai motivi d’appello e dalla motivazione della stessa sentenza impugnata, si deduce che il F. avrebbe assunto il ruolo di trasportatore della sostanza stupefacente, mentre il C. sarebbe stato il venditore o, comunque, il procacciatore della sostanza da trasportare e consegnare al G.. La sentenza assolutoria, ormai passata in giudicato, emessa nei confronti del C., segnalando che la Guardia di Finanza perse di vista per qualche minuto il F. e che al momento del fermo e della perquisizione non fu ritrovata la merce presumibilmente trasportata dal F., ha mandato assolto il C. per insussistenza del fatto. Tale essendo la sequenza logica degli accadimenti, occorre evidenziare come la funzione mediatoria eventualmente ricoperta dal C. non sia in alcun modo determinante nella scelta della formula assolutoria, mentre determinante appare il mancato ritrovamento della sostanza stupefacente, che ha impedito al giudice che esaminò il caso del C. di ritenere sufficientemente dimostrata la tesi del trasporto di sostanza stupefacente".

La Corte territoriale, nella sentenza impugnatala escluso che il F. si sia disfatto della sostanza stupefacente, essendosi accorto di essere sorvegliato dalla polizia giudiziaria (come ipotizzato nel capo di imputazione), reputando che il prevenuto al momento del controllo della Guardia di Finanza, aveva già consegnato la sostanza al G.. Tale conclusione viene dedotta dall’esame incrociato delle intercettazioni e dei risultati dell’attività di osservazione della polizia giudiziaria. E tuttavia la Corte non si avvede che tali conclusioni risultano inconciliabili con la sentenza, passata in giudicato, che ha mandato assolto il C., ritenendo non sufficientemente dimostrata la tesi del trasporto di sostanza stupefacente.

In punto di diritto è pacifico che: "In tema di revisione, il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui all’art. 630 c.p.p., comma 1, lett. a), non deve essere inteso in termini di contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle due decisioni, ma con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui si fondano le diverse sentenze" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12809 del 11/03/2011 Cc. (dep. 29/03/2011) Rv. 250061).

Nel caso di specie c’è una evidente incompatibilità fra il fatto storico del trasporto della sostanza stupefacente, escluso dalla sentenza C. ed il fatto storico come accertato nella sentenza impugnata.

Di conseguenza si impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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