T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 23-11-2011, n. 9182

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 13 novembre 2007, depositato nei termini, il Generale R.G. ha proposto il presente ricorso per sentirsi dichiarare il suo diritto a percepire l’indennità perequativa prevista dalla legge n. 334 del 1997 dalla data in cui ha assunto la funzione di Generale fino al momento del suo collocamento a riposo, con la conseguente condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento delle relative somme maggiorate da interessi e rivalutazione monetaria.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale, in via preliminare, eccepisce l’intervenuta estinzione del vantato diritto, nei limiti della prescrizione quinquennale, mentre nel merito contesta la fondatezza del ricorso di cui chiede la reiezione.

Alla pubblica udienza del 5 ottobre 2011 la causa è passata in decisione.

Motivi della decisione

Può prescindersi dall’esame della eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa erariale, atteso che il ricorso si appalesa infondato nel merito.

Va premesso che l’art.1, secondo comma, della legge n. 334 del 1997 estende l’indennità di posizione prevista per i Dirigenti generali dello Stato, ai Generali di Corpo di Armata ed ai Generali di Divisione.

Successivamente l’art. 16 del D. L.vo n. 29/93, dispone al comma 5 che il bilancio triennale e le relative leggi finanziare indicano le somme da destinare, in caso di perequazione, al riequilibrio del trattamento economico del personale dirigente civile e militare non contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti collettivi nazionali per i dirigenti del comparto ministeri, tenendo conto dei rispettivi trattamenti economici complessivi, secondo i criteri indicati nell’art. 1, secondo comma, della legge n. 334 del 1997. Tale perequazione è stata poi disciplinata dall’art. 19 della legge n. 266 del 1999, a decorrere dall’anno 2000, anche per i Colonnelli e Brigadieri Generali delle Forze Armate, nonché per i gradi e le qualifiche corrispondenti dei Corpi di Polizia ad ordinamento militare e civile.

In sede di attuazione di tale normativa, è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 gennaio 2001 che ha previsto per il suddetto restante personale dirigente militare una indennità perequativa a decorrere dal 1 gennaio 2000, qualificando gli importi spettanti ai Colonnelli ed ai Generali di Brigata.

Appare evidente che la normativa citata, nel differenziare gli importi del beneficio in base al grado rivestito, stabilisce in modo chiaro che il diritto alla indennità perequativa è strettamente correlato al grado rivestito, non potendo, peraltro, procedersi ad interpretazione estensive, così come quella propugnata dal ricorrente, il quale pretende il riconoscimento della suddetta indennità, negli importi previsti per il Generale di Brigata, per il solo fatto di aver esercitato, nel grado di Colonnello, mansioni per le quali sarebbe previsto il grado apicale. Da ciò discende che anche nel caso in cui il personale che riveste il grado di Colonnello svolga in concreto "mansioni superiori" non può in alcun modo pretendere il possesso dei requisiti per beneficiare della indennità perequativa nella misura più favorevole prevista per il grado di Generale di Brigata. Nel caso di specie, pertanto, la pretesa del ricorrente di ottenere la suddetta indennità negli importi previsti per il Generale di Brigata, si appalesa infondata, in quanto il ricorrente ha diritto a percepire l’indennità perequativa nella misura prevista per il grado di Colonnello, così come disposto dall’Amministrazione militare. Né, peraltro, può assumere rilevanza nella fattispecie il fatto che il ricorrente abbia conseguito la promozione al grado di Generale di Brigata in virtù dell’art. 1 della legge n. 536 del 1971, atteso che l’indennità in questione è strettamente connessa alle funzioni dirigenziali svolte concretamente dall’Ufficiale, per cui non rileva l’avvenuta promozione al grado superiore il giorno antecedente alla cessazione dal servizio.

Conclusivamente il ricorso va respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento, a favore dell’Amministrazione resistente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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