Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 06-10-2011) 25-10-2011, n. 38522

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 18/2/2010, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lucca, in data 22/9/2008, che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di R.A. per essere il reato di ricettazione estinto per prescrizione, accogliendo l’appello del P.G., dichiarava l’imputato colpevole del reato a lui ascritto, riconosciuta l’ipotesi attenuata, e lo condannava alla pena di mesi due di reclusione ed Euro 300,00 di multa, dichiarando la pena interamente condonata.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo difensore di ufficio, sollevando quattro motivi di gravame con il quale deduce:

1) Violazione di norme stabilite a pena di inutilizzabilità, in relazione alle dichiarazioni autoaccusatorie rese dall’imputato R.A. agli ufficiali competenti;

2) Violazione di norme stabilite a pena di inutilizzabilità, in relazione alla testimonianza del teste Maresciallo M. sulle dichiarazioni rese dall’imputato nel corso del procedimento;

3) Mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 648 c.p..

4) Inosservanza o errata applicazione della legge penale per erronea individuazione della data di decorrenza del termine prescrizionale.

Al riguardo si duole che.

Motivi della decisione

Il ricorso non è inammissibile, non essendo manifestamente infondati il primo ed il secondo motivo. Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio essendosi il reato estinto per prescrizione, maturata alla data del 6 maggio 2010.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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