T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 23-11-2011, n. 9181

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sussistono i presupposti per la definizione immeditata del ricorso e di ciò è stato dato avviso alle parti.

Con il ricorso in esame, il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità agli accertamenti psicofisici che la commissione di concorso per il reclutamento di 1548 allievi carabinieri effettivi ha reso nei suoi riguardi con la seguente motivazione: "Alterazioni acquisite cronica estesa della cute (tatuaggio) gamba destra visibile con l’uniforme.

Come seguono le censure articolate in ricorso:

a)erroneamente l’amministrazione fa riferimento all’art. 19 della direttiva tecnica 5/12/2005 ed all’art. 582 del DPR 10/5/2010 in quanto l’alterazione acquisita della cute è causa di inidoneità solo nella ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 10 del bando di concorso, ai quali l’amministrazione si è (auto)vincolata;

b)il tatuaggio è situato in una zona palesemente coperta dall’uniforme;

c)l’art. 19 della direttiva tecnica fa riferimento a vere e proprie patologie, tali non potendosi qualificare i tatuaggi;

d)in sede di arruolamento quale volontario nell’Esercito lo stesso tatuaggio non è stato ritenuto causa di inidoneità;

e)il tatuaggio in questione non è deturpante in quanto non visibile.

L’intimata amministrazione ha depositato, in data 30/9/2011, atti e documenti unitamente alla relazione di servizio.

Il ricorso è infondato.

Come già chiarito dalla Sezione, non tutti i tatuaggi costituiscono, in astratto, motivo di esclusione dalla procedura concorsuale bensì soltanto quelli che, secondo la valutazione dell’amministrazione, assumono una rilevanza tale da incidere negativamente – alla stregua del giudizio di valore – sugli aspetti di idoneità indicati nel bando e nella direttiva tecnica nonché incidenti sui profili sanitari, anche alla luce del Regolamento di disciplina militare.

Nel caso in esame consta che:

a)il tatuaggio è situato sulla gamba destra, lato esterno, estendendosi per tutta la regione tibiale;

b)la documentazione fotografica rende ragione della estensione del tatuaggio;

c)il giudizio di non idoneità è stato reso (anche) ai sensi della direttiva tecnica 5/12/2005 (art. 19), corretta fonte di riferimento in quanto richiamata espressamente dall’art. 10, punto 7 del bando di concorso;

d)il tatuaggio in questione è obiettivamente visibile con l’uniforme ginnica (circostanza rilevante ai fini del ritenuto "deturpamento")

e)senza entrare nel merito delle valutazioni medico scientifiche, bensì scrutinando ab esterno la congruenza del giudizio in relazione alle regole extragiuridiche applicate alla fattispecie, il Collegio osserva che per realizzare un tatuaggio si usano, tra l’altro, diversi tipi di sostanze chimiche, fra cui la Otoluina e la SNitroanilina ed in genere composti compresi fra le amine aromatiche di natura cancerogena (cfr relazionedocumentazione depositata dall’amministrazione: Tali sostanze, penetrando nel derma, non hanno solo una potenziale azione cancerogenetica, ma possono stimolare l’attività dei linfociti del derma contro i melanociti della cute, e quindi portare alla eventualità di chiazze bianche permanenti quali quelle della vitiligine; inoltre, in soggetti predisposti, pur in assenza di precedenti manifestazioni cliniche evidenti, tali sostante introdotte nel derma possono provocare la comparsa di malattie dermatologiche quali la psoriasi e dermatiti eczematose; la stessa esposizione di un tatuaggio alla luce solare, può in taluni casi, alterare la pigmentazione del tatuaggio con la formazione di macchie e chiazze cutanee permanenti. Inoltre, qualora la strumentazione utilizzata non sia stata adeguatamente sterilizzata, sussiste il rischio di contrarre gravi patologie infettive ad evoluzione cronica quali, ad esempio, I’epatite C e la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS); il tatuaggio è stato contemplato quale causa di non idoneità al servizio militare quando costituisce una alterazione acquisita e permanente della cute e degli annessi, estesa o grave, o che per sede determina rilevanti alterazioni fisiognomiche;

f)la commissione ha ritenuto – secondo un giudizio di discrezionalità tecnica insindacabile sul piano della relazionabilità del fatto (tatuaggio) alla norma (art. 19, D.M. 5/12/2005) e, comunque, immune da vizi logici e/o di ragionevolezza sul piano della coerenza intrinseca alla luce di quanto esposto al precedente punto c) – l’alterazione cutanea "cronica" ed "estesa", esplicitandolo nella motivazione;

g)il giudizio di valore è immune dai rubricati vizi di eccesso di potere in quanto, come sopra anticipato, il tatuaggio consiste – e questo è fatto notorio – nella infiltrazione di sostanze chimiche nel derma; la comunità scientifica ne ravvede ripercussione nell’epidermide e nell’ipoderma; esso, pertanto, provoca senza dubbio, quanto meno dal punto di vista estetico, una "alterazione acquisita e cronica della cute" in quanto produttiva di una modificazione permanente dello stato anteriore del soggetto;

h)l’eventuale non indelebilità del tatuaggio, ovvero la sua presunta rimuovibiltà, è circostanza che non rileva poiché il giudizio della commissione è di natura storica, soggetto alla regola tempus regit actum ed al principio di par condicio che si impone alla procedura concorsuale come limite (anche temporale) agli accertamenti di idoneità dei candidati;

i)neppure rientra tra le incombenze della commissione appurare l’indelebilità o meno delle effigi dovendosi limitare il suo compito – per fatto di norma (art. 19 d.m. 5/12/2005) – alla sola verifica circa la natura (estesa e/o grave) dell’acquisita alterazione: e ciò, si ripete, secondo un giudizio di valore espressione di discrezionalità tecnica;

l)non è dubbio che forme di eccentricità o di ricercatezza nei tatuaggi stridano con l’immagine di sobrietà dell’Arma (cfr art. 18 del Regolamento di disciplina militare);

m)il principio di buona amministrazione (art. 97 Cost.) si estrinseca, nell’ambito dell’Istituzione militare, anche nel rispetto di un decoroso aspetto esteriore.

In conclusione, il ricorso in esame non è meritevole di accoglimento e va, perciò, respinto mentre le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 1.500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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