Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Trieste ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di pace di Udine, emessa in data 5 maggio 2003, con la quale B. M. B. B. veniva condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, deducendo quali motivi la violazione dell’art. 186 cod. strad. per l’omessa applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida.
Motivi della decisione
Il motivo addotto è fondato, sicché l’impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio al giudice di pace di Udine limitatamente all’omessa irrogazione della sospensione della patente di guida, non patendosi procedere in detta sede, in quanto è prevista una durata variabile commisurata alla gravità del fatto. Infatti, secondo giurisprudenza costante (Cass. sez. un. 21 luglio 1998 n. 8488, B. B. Rv. 210981 cui adde Cass. sez. un. 13 novembre 2000 n. 20, C. C. Rv. 217020 e Cass. sez. un. 29 marzo 2002 n. 12316, F. F. Rv. 221039), la sospensione della patente è qualificata sanzione amministrativa accessoria, irrogabile obbligatoriamente anche nel rito del c. d. patteggiamento.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al giudice di pace di Udine.
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