T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 23-11-2011, n. 9180

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la definizione immediata della causa e di ciò è stato dato avviso, secondo rito, alle parti.

Con il ricorso in esame, il ricorrente impugna la valutazione di "scarso" da lui riportata all’esito dell’accertamento attitudinale per il reclutamento di VFP4, secondo blocco, nell’Esercito (concorso bandito con D.M. n. 40 del 30/10/2010).

La commissione ha espresso "… una valutazione di scarso nella seguente caratteristica attitudinale: Autocontrollo, afferente all’area potenzialità affettive".

Come seguono le censure articolate in ricorso:

a)le conclusioni della commissione sono contraddette dai risultati conseguiti nei test e dalle risultanze del colloquio con lo psicologo;

b)si è valutata in forma travista la presenza di un positivo stato di agitazione del candidato;

c)il ricorrente non risulta mai aver sofferto di tic nervosi, problemi al linguaggio né tantomeno di alcuna forma di onicofagia;

d)non corrisponde al vero la circostanza, riportata nel verbale, secondo cui il ricorrente avrebbe dichiarato di non essersi presentato la prima volta alle visite mediche del concorso VFP1, anno 2010, in quanto turbato dalla morte dello zio atteso che tale evento risaliva a circa dieci anni addietro;

e)l’evidenza dei divisati profili comportamentali non è emersa nel corso delle prove selettive per l’arruolamento nell’E.I. quale VFP1 nonché durante il servizio militare.

Con ordinanza n. 5740/2011, sono stati chiesti documentati chiarimenti all’intimata amministrazione.

L’incombente è stato assolto.

In prossimità della camera di consiglio (30/9/2011), il ricorrente ha depositato memoria e documenti con i quali confuta le controdeduzioni dell’amministrazione ed insiste per l’accoglimento del gravame.

Il ricorso è infondato.

L’interessato è stato sottoposto agli accertamenti attitudinali secondo il protocollo contemplato dalle direttive tecniche relative alla procedura di selezione de qua (pubblicazione da pare dello Stato Maggiore Esercito – I Reparto Affari Giuridici ed Economici del Personale – Ufficio Reclutamento, Stato e Avanzamento).

Le risultanze degli accertamenti sono state strettamente veicolate dagli esiti della somministrazione dei test attitudinali condotti in conformità alle relative norme tecniche di settore.

Il giudizio di non idoneità è stato reso in ragione di accertate carenze nel profilo attitudinale all’esito dei test somministrati, della relazione psicologica, della scheda di valutazione relativa all’intervista attitudinale di selezione e del colloquio di verifica innanzi alla commissione.

L’amministrazione, dunque, ha operato sulla scorta di una documentata e pertinente attività istruttoria i cui atti sono stati richiamati nella relativa motivazione ed ai quali il giudizio della commissione ha fatto espresso rinvio relazionale.

La documentazione depositata dall’amministrazione in adempimento dell’ordinanza collegiale fa ragione di quanto sopra argomentato.

Detta documentazione, peraltro, non costituisce affatto integrazione postuma della motivazione (come sostenuto dal ricorrente nella propria memoria conclusiva) trattandosi di allegazioni in punto di fatto, esplicative delle risultanze dei test, desumibili, peraltro, dai punteggi ottenuti dal ricorrente e non integrative della valutazione del candidato.

Il ricorrente è stato giudicato non idoneo perché all’esito del rituale iter di accertamento dell’attitudine professionale egli è risultato – alla stregua di un coerente e congruo giudizio di valutazione, espressione di discrezionalità tecnica – non in linea con il profilo attitudinale richiesto per prestare servizio quale VFP4 nelle FF.AA..

Tale giudizio, proprio perché caratterizzato da discrezionalità – non è sindacabile in sede di legittimità se non per profili di irragionevolezza, abnormità e/o travisamento dei fatti, vizi che non emergono con evidenza nella fattispecie in esame alla luce dei documenti esaminati.

Ed invero, il giudizio reso dalla psicologa colloquiatrice ("scarso" alla caratteristica attitudinale "autocontrollo") è stato congruamente motivato.

Esso appare immune da vizi logici, di ragionevolezza e travisamento dei fatti avendo il candidato ricorrente palesato una emotività, per tutto il tempo del colloquio, obiettivamente eccessiva, superiore ai limiti di una normale e plausibile tensione del momento.

Tanto si evince, in particolare, dalle difficoltà "nel controllo dell’espressione verbale", dalla dichiarato stato di agitazione, dalle difficoltà palesate "quando doveva iniziare a verbalizzare un pensiero".

Difficoltà manifestate "per tutto il tempo del colloquio" e che traducono, obiettivamente, una condizione di autocontrollo non implausibilmente ritenuta "scarsa", ovvero non compatibile con l’idoneità ovvero con l’attitudine a svolgere il servizio di VFP4.

Le considerazioni rese dall’ufficiale psicologo trovano adeguato e congruo supporto nelle risultanze dei test e del questionario informativo.

Il test BFQ2 ha dato punteggi non in linea con l’attitudine del ruolo.

Il ricorrente ha riportato punteggi molto alti nelle scale "Lie" e "Lie egoist" (menzogna) manifestando, così, una "tendenza ad alterare le risposte al fine di fornire una falsa impressione di sé in tutte quelle situazioni in cui si può ritenere di ricavarne un vantaggio".

La commissione attitudinale ha proceduto all’approfondimento delle criticità emerse all’esito della batteria testologica e della valutazione compilata dalla psicologa confermando, all’esito dell’ulteriore colloquio con il ricorrente, le considerazioni formulate da quest’ultima.

Il candidato, all’esito del percorso valutativo – condotto secondo la rituale scansione metodologica – ha palesato un profilo obiettivamente e motivatamente non compatibile con il ruolo da ricoprire.

Le sue caratteristiche, emerse durante la batteria testologica ed i colloqui, sono apparsi non in linea con la job description di riferimento.

Il ricorrente sostiene, sempre nella sua memoria conclusiva, che la "scala Lie" del questionario BFQ2 – nella quale il ricorrente ha riportato punteggi non in linea con il profilo attitudinale richiesto – non può assurgere "a parametro generale ed assoluto di valutazione della attendibilità e validità di tutti i risultati conseguiti dal candidato per ciascuna caratteristica attitudinale"… Ancor meno un valore elevato della "scala Lie" può esser utilizzato quale indice di inattendibilità del test in ordine all’area specifica dell’Autocontrollo, atteso che essa è volta a fornire un dato da assumere con riferimento ad altri aspetti della personalità quali, ad esempio, la amicalità e la coscienziosità".

L’assunto non ha pregio.

Il Collegio osserva che – secondo le indicazioni del manuale BFQ2 (riportato nella relazione depositata dall’amministrazione) – la caratteristica attitudinale "Autocontrollo" richiede (secondo le direttive tecniche in uso alla commissione per gli accertamenti attitudinali), una "predisposizione alla costanza ed alla stabilità del comportamento soprattutto in condizioni che richiedono impegno superiore alla routine e capacità di adeguare i propri sentimenti, il pensiero e la condotta ad una valutazione realistica del contesto, particolarmente quando le tendenze spontanee potrebbero risultare non pertinenti in relazione ai compiti, ai risultati prefissati e al ruolo ricoperto".

Ebbene, il ricorrente ha riportato nella "scala Lie" punteggi molto alti; ne consegue, che non implausibilmente le divisate caratteristiche sono state giudicate scarse nel ricorrente.

Quanto, infine, al raffronto tra il ruolo di VFP4 e quello di VFP1 – che il ricorrente evoca a ragione della contraddittorietà dell’impugnato giudizio – il Collegio richiama la propria giurisprudenza in subiecta materia secondo cui "in sede di reclutamento VFP1 non è ontologicamente comparabile con quello reso all’esito degli accertamenti per accertare l’idoneità al reclutamento VFP4, ciò in considerazione del maggior rigore con il quale l’amministrazione deve vagliare le caratteristiche del candidato ai fini della sua idoneità a svolgere un servizio di natura continuativa e certamente più impegnativo".

In conclusione, il ricorso in esame, per quanto sopra argomentato, non è meritevole di accoglimento e va, pertanto, respinto mentre le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la regola della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di giudizio che si liquidano in Euro 1.500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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