T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 23-11-2011, n. 9179

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la definizione immediata della causa e di ciò è stato dato avviso, secondo rito, alle parti.

Con il ricorso in esame, la ricorrente – premesso di avere partecipato al concorso per il reclutamento di 3966 VFP4 (indetto con D.M.30/9/2010) – impugna il giudizio di non idoneità reso dalla commissione per gli accertamenti sanitari per la seguente motivazione: "gracilità costituzionale con IMC = 15,51".

L’interessata deduce le seguenti censure:

a)il mero accertamento di imperfezioni e/o infermità non è di per sé ostativo al riconoscimento della relativa idoneità;

b)il codice 8 della D.T. 5/12/2005 prevede che possa essere attribuito il coefficiente 2 al soggetto che sebbene presenti un IMC inferiore ai limiti indicati dalla tabella di riferimento possa ugualmente vantare un normale sviluppo somatico ed una buona attitudine dinamica;

c)la commissione ha omesso di effettuare quegli ulteriori accertamenti in ordine al normale sviluppo somatico ed alla buona attitudine dinamica;

d)la ricorrente presenta un normale sviluppo somatico, è in stato di buona salute ed ha buone attitudini dinamiche come dimostra il certificato medico di parte, il pregresso servizio militare (VFP1) ed il verbale del 15/4/2008 con cui la commissione per il reclutamento di VFP1 le attribuì il coefficiente 2.

Con motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato la graduatoria di merito relativa alla 1^ immissione nell’esercito per il reclutamento di VFP4, approvata dall’amministrazione con d.d. n. 159 del 26 maggio 2011, deducendo in via derivata i medesimi profili di censura dedotti in via principale.

Con ordinanza n. 5734/2011, sono stati chiesti documentati chiarimenti all’amministrazione.

L’incombente è stato eseguito.

Il ricorso è infondato.

A mente del bando di concorso e della direttiva tecnica 5/12/2005, sono dichiarati idonei al concorso de quo (codice 8 della D.T.) i candidati che palesano uno "Sviluppo somatico di grado non inabilitante e con IMC "20 e "26 per le femmine".

Risultano non idonei i candidati che, palesando un indice di massa corporea (IMC) inferiore o superiore ai suddetti limiti, si vedono attribuito il coefficiente 34 CO.

Lo stesso codice 8 della citata direttiva stabilisce, però, che "E’ attribuibile il coefficiente 2 (dunque, l’idoneità: n.d.r.) per il soggetto con: IMC inferiore ai limiti indicati, in soggetti con normale sviluppo somatico e buona attitudine dinamica".

La ricorrente insiste proprio su questo ultimo punto per censurare il giudizio della commissione.

Ella, infatti, non contesta l’IMC (che risulta, anche all’accertamento di parte, inferiore al limite regolamentare), bensì, imputa alla commissione il mancato, ulteriore accertamento circa la propria condizione di salute che, se effettuato, avrebbe consentito l’attribuzione del coefficiente 2.

Il Collegio non condivide l’assunto attoreo e lo ritiene infondato in fatto ed in diritto..

La commissione non si è limitata ad allegare il mero dato relativo all’indice di massa corporea.

Essa, invero, si è peritata di esprimere anche un giudizio (tecnico) dal contenuto chiaro ed inequivoco circa la insussistenza della capacità della candidata a sopportare l’impegno fisico del servizio. Tanto lo si evince dalla indicata "gracilità costituzionale" di cui è risultata affetta la ricorrente.

La commissione, dunque, ha adeguatamente motivato le ragioni per le quali le condizioni di salute della ricorrente sono state reputate incompatibili con l’idoneità.

La accertata "gracilità costituzionale" contrasta obiettivamente con una adeguata "prestanza fisica ed attitudine dinamica" e costituisce, pertanto, pertinente e motivata ragione di inidoneità ai sensi del codice 8 della D.T. 5/12/2005.

La commissione, in altri termini, ha posto in relazione tra loro l’I.M.C. (inferiore al limite) e la scarsa prestanza fisica laddove ha appurato nella candidata una condizione di "gracilità costituzionale".

Il giudizio reso dalla commissione, espressione di discrezionalità tecnica, s’appalesa, pertanto, immune da vizi logici e travisamento dei fatti costituendo lo sbocco, non implausibile, della relazione fattonormapotere.

In disparte quanto sopra, il Collegio ritiene che l’infondatezza delle censure in rassegna si colga anche sotto altro profilo.

Ed invero, le disposizioni dettate dalla direttiva tecnica – e richiamate dalla lex specialis – devono essere armonizzate, in chiave applicativa, con le clausole di bando e, segnatamente, con il principio di imparzialità che regola il procedimento concorsuale, di cui sono corollari i principi tempus regit actum e par condicio competitorum.

La possibilità che il candidato con indice di massa corporea inferiore al limite possa essere ritenuto comunque idoneo sconta un giudizio in positivo sulle proprie condizioni di salute ("prestanza fisica ed attitudine dinamica") obiettivamente dimostrabile (da parte dell’interessato che contesti l’accertamento) ovvero recuperabile nei tempi di espletamento della procedura concorsuale, altrimenti vulnerandosi i principi informatori sopra enucleati.

Nel caso di specie, i riscontri antropometrici, nella misura obiettivamente ed incontestatamente accertati, rendono implausibile – anche alla luce di quanto chiarito dall’intimata amministrazione – il recupero di una sufficiente condizione di salute entro la data di prevista chiusura del concorso.

Alla stregua di quanto sopra esposto, perdono di consistenza le certificazioni mediche di parte, come anche il pregresso servizio militare in qualità di VFP1, trattandosi di un accertamento che, per un verso, sconta un giudizio sanitario ed attitudinale che è proprio dell’amministrazione militare e, per l’altro, che ben può mutare avuto riguardo alla tipologia del concorso (VFP4) funzionale al reclutamento di personale destinato ad entrare in rapporto continuativo con l’organizzazione militare.

In conclusione, il ricorso in esame è infondato e va, perciò, respinto.

Le spese processuali e di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di giudizio che si liquidano in Euro 1.500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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