T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 23-11-2011, n. 9194

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente gravame il ricorrente, cittadino italiano appartenente alla comunità rom, ha chiesto di accertare il proprio diritto di accedere ai rilievi dattiloscopici avvenuti il 3.1.2010 in occasione dello sgombero di un campo nomadi.

Al riguardo, il ricorrente ha rappresentato di aver presentato due istanze di accesso il 27.11.2010 ed il 5.4.2011, senza ottenere risposta dall’Amministrazione resistente.

Il ricorrente ha contestato il provvedimento tacito negativo, deducendo la violazione degli artt. 24 e 25 della legge 7.8.1990 n.241.

L’Amministrazione si è solo formalmente costituita in giudizio.

Alla Camera di Consiglio del 27 ottobre 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato e debba essere accolta.

Nessun dubbio sussiste in ordine all’interesse ed alla legittimazione del ricorrente all’accesso ai rilievi dattiloscopici che lo riguardano, ai sensi dell’art.24 della legge n.241/1990, al legittimo fine di tutelare i propri interessi giuridici, considerato che nel caso di specie la richiesta di accesso era diretta a verificare l’attività identificativa della Questura.

Al riguardo, va considerato, in generale, che l’accesso agli atti amministrativi previsto dall’art. 22 della L. 7 agosto 1990 n. 241, può essere escluso solo ed esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge medesima (art. 24 l. n. 241 cit.), tra i quali non pare possa essere ricondotta la fattispecie in esame.

In relazione al caso di specie eventuali dinieghi non possono essere basati sul Decreto ministeriale 10 maggio 1994, n. 415 recante il "Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi", il quale all’articolo 3 elenca una serie di categorie di documenti sottratte all’accesso per motivi di ordine e sicurezza pubblica, ovvero fini di prevenzione e repressione della criminalità in relazione all’esigenza di salvaguardare l’ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità (es. "relazioni di servizio", "informazioni fornite da fonti confidenziali"; documenti concernenti il "funzionamento dei servizi di polizia"; atti concernenti "la sicurezza delle infrastrutture", la protezione e custodia di armi e munizioni,ecc.). Tale norma individua comunque tutte le notizie rilevanti al fine di garantire la sicurezza pubblica, la prevenzione e la repressione della criminalità.

I rilievi dattiloscopici (cioè le impronte digitali) attenendo direttamente alla persona dell’interessato, non possono costituire una documentazione al medesimo inaccessibile, in quanto non hanno alcun contenuto estraneo al soggetto cui si riferiscono, per cui la relativa conoscenza, come tale, è insuscettibile di arrecare un nocumento agli interessi generali in materia di ordine pubblico e contrasto con l’immigrazione clandestina.

Pertanto, il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Per l’effetto deve essere ordinato, ai sensi dell’art. 116, co. 4, c.p.a., l’accesso ai rilievi dattiloscopici della ricorrente per cui è causa.

Sussistono giustificati motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate – per compensare le spese di giudizio tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– accoglie il ricorso e per l’effetto ordina l’esibizione della documentazione di cui in motivazione entro 30 giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente decisione;

– compensa tra le parti in causa le spese di lite;

– ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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