T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 23-11-2011, n. 9193

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 18 febbraio 2011 e depositato il successivo 7 marzo, il dr. C., ha impugnato, chiedendone l’annullamento, gli atti relativi al concorso pubblico citato in epigrafe a partire dalla sua indizione.

Deduce i seguenti motivi:

1) Violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione – Violazione della par condicio – Eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche – Genericità e confusione dell’azione amministrativa – Sviamento di potere – Contraddittorietà dell’azione amministrativa per non aver incluso tra i titoli di studio per l’ammissione al concorso, la laurea in agraria; per non aver specificato le peculiarità dei posti messi a concorso; per aver previsto, come materie d’esame, prevalentemente quelle giuridiche.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata che ha eccepito l’inammissibilità del gravame sotto diversi profili e la sua infondatezza nel merito.

All’udienza pubblica in Camera di Consiglio del 10 novembre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorrente, dr. C., è laureato in agraria ed è alle dipendenze dell’intimata Regione fin dal 31 maggio 1999, ove riveste la qualifica di istruttore direttivo tecnico addetto allo sviluppo delle politiche comunitarie, categoria D.

Impugna il bando di concorso a dirigente, per il quale ha presentato domanda di partecipazione lamentando la genericità della ripartizione dei posti messi a concorso tra le diverse aree professionali: amministrativa, economico finanziaria, di ingegnere, di esperto in relazioni internazionali e comunicazione pubblica, dell’area informatica e di psicologia e pedagogia; l’illegittimità dell’omessa previsione tra i titoli di studio richiesti per la partecipazione al suddetto concorso anche della laurea in agraria, titolo di studio da lui posseduto, e, infine, del fatto che le materie di esame delle prove scritte hanno ad oggetto conoscenze prevalentemente giuridiche.

Il ricorso, a prescindere dall’eccezione di inammissibilità del gravame per difetto di interesse alla decisione e dall’altra di genericità delle censure sollevate, dedotte dalla resistente Regione, si rivela infondato.

Contrariamente a quanto affermato nel ricorso (pagine 2 e 3) ove si espone che "nella determinazione oggi impugnata vengono messi a concorso 24 posti nella qualifica dirigenziale, divisi genericamente tra posti per l’area amministrativa, economico finanziaria, funzioni di ingegnere, funzioni di esperto in relazioni internazionali e comunicazione pubblica, area informatica. Nel bando di concorso non vi è alcuna specificazione sulla peculiarità dei posti messi a concorso mentre si prevede tra i requisiti per l’ammissione il possesso del titolo di laurea in alcune materie ma non in quella in Agraria", nell’atto impugnato e in quelli in esso richiamati, si dà conto puntuale delle aree professionali interessate.

La sua semplice lettura rivela l’erroneità della prospettazione di parte ricorrente.

Si legge nel provvedimento gravato che il concorso per cui è causa è stato indetto specificatamente per l’Area amministrativa, mentre negli atti richiamati risulta che altri concorsi risultano indetti, contestualmente, per le altre aree professionali e per un numero di posti diverso da quello riguardante la fattispecie in esame ed esattamente, n. 12 posti per l’Area economico finanziaria (determinazione dirigenziale A7283/2010); 6 posti per l’Area tecnica con funzioni di ingegnere (d.d. A7284/2010) e altre ancora fino al raggiungimento del numero complessivo dei 50 posti messi a concorso, con ciò dimostrandosi che non vi è stata una previsione generica e indistinta per tutte le aree professionali esistenti all’interno dell’amministrazione regionale.

Ne consegue l’insussistenza, in fatto, della lamentata genericità e della mancata specificità del bando impugnato il quale si riferisce espressamente ad una precisa area della dirigenza, quella amministrativa, e si rivela, pertanto, specifico e puntuale.

Ma il dato di fatto appena richiamato spiega anche la legittimità della previsione dello svolgimento delle prove concorsuali su materie giuridiche, atteso che si tratta di scelta perfettamente coerente con l’area professionale per la quale sono stati messi a concorso i posti disponibili. La predetta previsione del bando spiega anche la legittimità dell’omessa previsione, tra i titoli richiesti per la partecipazione, della laurea in Agraria, titolo di studio che non rivela alcuna coerenza con l’area professionale interessata dal bando impugnato.

Quanto, infine, alla distribuzione dei posti tra le varie aree professionali, deve convenirsi che si tratta di questione rimessa all’apprezzamento dell’Amministrazione interessata, la Regione in questo caso, la quale alla luce delle sue esigenze e della necessità di provvedervi è tenuta a determinare i posti che sono necessari nell’organico per adempiere alle proprie finalità e la distribuzione dei medesimi tra i vari profili professionali. Ciò che rileva – a tale proposito – è che la stessa si autodetermini in modo oggettivo e trasparente provvedendo alla definizione dei posti e alla distribuzione interna prima dell’indizione di qualunque concorso.

Situazione, questa, che non risulta, peraltro, nemmeno contestata nella specie.

Ne risulta che il ricorso deve essere respinto.

Le spese di lite, in ragione, della peculiarità della vicenda trattata, possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sede di Roma – Sezione I ter

Respinge il ricorso proposto dal dottor C. S., meglio specificato in epigrafe.

Compensa le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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