T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 23-11-2011, n. 9175

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, deducendo censure di violazione di legge e di eccesso di potere sotto diversi profili, evidenziando di aver ricevuto in data 14 novembre 2007 la notificazione del decreto di divieto di detenzione di armi e munizioni emesso dal Prefetto di Frosinone il 23 ottobre 2007 e, in pari data, l’avviso di avvio del procedimento teso alla revoca della licenza di porto d’armi ad uso caccia, da parte della Questura di Frosinone – Commissariato PS di Sora.

Il 2 febbraio 2008, infine, al ricorrente è stato notificato il decreto del Questore della Provincia di Frosinone emesso in data 26 gennaio 2008, Cat. 6F/2008, di revoca della licenza di porto dei fucile per uso caccia n. 507864 rilasciata dal Commissariato di PS di Sora in data 31 luglio 2002.

Ritenendo erroneo ed illegittimo tale ultimo provvedimento, il M. ha proposto ricorso dinanzi al TAR del Lazio, avanzando la domanda indicata in epigrafe.

L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l’infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.

Con ordinanza del 24 settembre 2008 n. 4507 il TAR ha respinto la domanda cautelare proposta dal ricorrente.

All’udienza del 13 ottobre 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

Motivi della decisione

Per sostenere l’illegittimità del provvedimento impugnato il ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso deducendo la violazione e falsa applicazione delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

In particolare, il M. ha evidenziato che, a seguito di denunciaquerela per ingiurie e minacce sporta da tale Carlo C., è stato, dapprima, emesso il decreto del Prefetto di Frosinone in data 23.7.2007 di divieto di detenzione di armi e munizioni e, poi, il decreto del Questore di Frosinone in data 26.1.2008. Ma dal tenore del provvedimento impugnato non si evincono le valutazioni eseguite dall’Amministrazione, le motivazioni poste a fondamento delle determinazioni assunte, la condotta tenuta dal ricorrente che avrebbe giustificato la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia.

Inoltre, sempre a parere del ricorrente, risulta erroneo il richiamo agli artt. 1, 11 e 43 TULPS, contenuto nel provvedimento impugnato, perché egli non avrebbe mai tenuto condotte idonee a far presumere che avrebbe potuto abusare dell’arma posseduta, considerato, peraltro, che il decreto impugnato è stato emesso in data 26 gennaio 2008, mentre già in data 23 novembre 2007, la Procura della Repubblica di Cassino aveva chiesto il suo rinvio a giudizio per i reati di cui agli artt. 594, comma 1, e 612, comma 1, c.p., per aver lo stesso pronunciato "nei confronti di CE.C. le seguenti espressioni "Stai attento, non ti permettere, vattene da qua… morto di fame’". In sostanza, lo stesso Pubblico Ministero, dall’esame dei medesimi atti in possesso del Prefetto e del Questore, non ha ritenuto valida l’affermazione del querelante C. in ordine ad un presunto incauto affidamento di armi.

Infine, sempre secondo il ricorrente, il provvedimento impugnato sarebbe da considerare illegittimo per carenza di istruttoria, non avendo l’Amministrazione considerato l’età del ricorrente, lo stato si incensurato dello stesso, la sua attività di coltivatore ed allevatore di bestiame, il fatto che fosse titolare di porto d’armi per uso da caccia da lungo tempo, e la scarsa rilevanza del procedimento penale a suo carico da celebrare dinanzi ai Giudice di Pace.

2. L’Amministrazione resistente si è difesa in giudizio depositando note e documenti relativi alla vicenda, contestando le censure avanzate dal ricorrente, affermando l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

3. Il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e debba respinto, perché dal tenore del provvedimento impugnato e dagli atti posti a base dello stesso (denunciaquerela di C.C. e conseguente richiesta di rinvio a giudizio della Procura della Repubblica di Cassino), emerge che ricorrevano i presupposti utili per adottare il provvedimento impugnato, posto che, una volta adottato il decreto del Prefetto di Frosinone in data 23.7.2007 di divieto di detenzione di armi e munizioni (non impugnato), il provvedimento del Questore di Frosinone in data 26.1.2008 (impugnato) risulta un mero atto consequenziale vincolato.

L’Amministrazione, quindi, risulta aver correttamente operato se si considera, peraltro, che dagli atti di causa emerge che in data 31.10.2007 il Commissariato di PS di Sora ha inoltrato alla Procura della Repubblica di Cassino una informativa di reato nei riguardi di M.E., ritenuto responsabile dei reati di ingiurie, minacce ed incauto affidamento di armi (cfr. nota 3.10.2007 in atti, da cui risulta che a seguito di un litigio tra i figli minori del M. e del C., il primo ha ingiuriato e minacciato il secondo, e che la moglie del C., S.M., sentita dagli agenti, ha riferito di aver ripetutamente visto i figli del C. maneggiare l’arma del padre).

A seguito di ciò, la Prefettura di Frosinone, in base alle proprie autonome valutazioni dei fatti, ha emesso in data 23.10.2007 il provvedimento di cui all’art. 39 TULPS, con il quale è stata vietata al M. la detenzione di armi e munizioni, ritenendo lo stesso persona capace di abusare delle stesse.

Non è contestato che il 12.11.2007 sia stata trasmessa al ricorrente la comunicazione di avvio di procedimento per la revoca del porto d’armi per uso caccia, e che lo stesso non abbia presentato alcun documento e osservazione al riguardo.

Pertanto, legittimamente la Questura di Frosinone in data 26.1.2008 ha adottato il provvedimento di revoca della licenza di caccia in possesso del M., sulla base della carenza dei requisiti soggettivi prescritti per il rilascio delle autorizzazioni di polizia dal TULPS, considerando l’intervenuto provvedimento della Prefettura di Frosinone in data 23.10.2007, con il quale era stata vietata al M. la detenzione di armi e munizioni.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere respinto.

5. Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– respinge il ricorso;

– condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Amministrazione resistente, che si liquidano in complessivi 1.500,00 (millecinquecento/00) euro;

– ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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