Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Considerato che, con l’atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento indicato in epigrafe, adducendo che il magazzino oggetto del trasferimento – già oggetto di confisca da parte del Tribunale di Caltanisetta con il decreto del 24 marzo 2005 – gli appartiene per metà;
Ritenuto che il ricorso vada dichiarato inammissibile in quanto:
– la censura di cui sopra investe essenzialmente la correttezza dell’atto presupposto, ossia del decreto di confisca emesso dal giudice penale, e, dunque, la cognizione della stessa non può che spettare a quest’ultimo. Costituisce, infatti, orientamento consolidato che le controversie riguardanti la confisca di beni disposta ai sensi della legge n. 575 del 1965 – finalizzata non al raggiungimento di scopi istituzionali o al soddisfacimento di interessi pubblici concreti ed attuali ma solo alla realizzazione ed esecuzione di misure di prevenzione – rientrano nella sfera di giurisdizione del giudice ordinario (cfr., tra le altre, Cons.Gius.Amm.Sic., Sez. Giurisd., 11 giugno 2008, n. 518, e 24 ottobre 2007, n. 1000; TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 29 settembre 2007, n. 1539);
– non risultano formulate censure specificamente dirette a contestare l’operato dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata;
Ritenuto, peraltro, che le spese debbano seguire la soccombenza ed essere liquidate in Euro 1.000,00 a favore dell’Amministrazione resistente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 7843/2011, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate a favore dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata in Euro 1.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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