T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 23-11-2011, n. 9173

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La I. S.r.l. ha impugnato della determinazione del dirigente del Servizio Ambiente (Aria, Acqua, Suolo) del Comune di Latina n. 219/99 del 23.12.1999 (Raccolta Generale n. 1526/1999), comunicata con nota del medesimo dirigente 31.12.1999, n. 114318, pervenuta il 3.1.2000, nonché ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale (in particolare, la deliberazione della G.R. del Lazio n. 4098 del 21/7/1999, già oggetto del ricorso proposto dinanzi al TAR del Lazio RG n. 12531/99).

Avverso il provvedimento impugnato la Società ricorrente ha proposto censure di violazione di legge ed eccesso di potere, sotto diversi profili.

Si è costituito in giudizio il solo Comune di Latina, mentre la Regione Lazio, evocata in causa, non si è costituita.

Il Comune di Latina, in particolare, con memoria del 23.9.2011 ha: – eccepito l’incompetenza territoriale del TAR del Lazio, Roma, affermando la competenza della Sezione staccata di Latina; – eccepito l’inammissibilità del ricorso perché l’ordinanza comunale impugnata costituisce mera applicazione dell’ordinanza della Regione Lazio n. 4098/1999; – sostenuto, nel merito, l’infondatezza del ricorso.

Con memoria in data 22 settembre 2011, la Società ricorrente ha rappresentato che, in pendenza di causa, a seguito della mutata situazione in fatto ed in diritto, è venuto meno l’interesse della I. Srl alla decisione del ricorso.

Con memoria del 23.9.2011, l’Amministrazione comunale resistente – richiamate le eccezioni proposte al momento della costituzione in giudizio e rappresentato che l’ordinanza comunale impugnata costituisce mera applicazione dell’ordinanza della Regione Lazio n. 4098/1999, impugnata con ricorsi respinti con sentenza del TAR Lazio n. 7461/2007 – ha riconosciuto che l’interesse della ricorrente a coltivare il ricorso è venuto meno a causa di un accordo transattivo sottoscritto dalle parti in causa in data 29.11.2000 rep. n. 62341.

Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio, rilevato che l’eccezione di incompetenza territoriale è stata respinta con ordinanza presidenziale 12 aprile 2000 n. 49, ritiene che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Sussistono validi motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate – per disporre la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;

– compensa integralmente tra le parti in causa le spese di giudizio;

– ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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