T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 23-11-2011, n. 9172

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La I. S.r.l. ha impugnato: 1) l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. 19 del 15.6.1999, con la quale è stato ordinato ai Comuni di Anzio, Nettuno, Ardea e Pomezia ed alla I. Srl, che gestisce la discarica di 1^ categoria sita in Latina Località Borgo Montello, rispettivamente, di conferire e di ricevere nell’invaso denominato S5/1 della citata discarica, rifiuti solidi urbani, rifiuti speciali assimilabili agli urbani ed i fanghi non tossici e nocivi ai sensi del paragrafo 1.2 della deliberazione del Comitato interministeriale ex art. 4 del d.P.R. n. 915/82, prodotti nei citati Comuni di Anzio, Nettuno, Ardea e Pomezia, nelle more di poter gestire nuovamente lo smaltimento dei RSU ed assimilabili dei Comuni sopra citati nel loro ambito determinato dall’Ammimistrazione provinciale di Roma, a far data dal 15.6.1999 e non oltre il 15.12.1999, nella parte in cui si dispone che I. Srl dovrà applicare la tariffa di smaltimento stabilita dalla DGR n. 200 del 26.1.1999, salvo conguaglio, in L. 88/kg; 2) la determinazione del Direttore del Dipartimento Ambiente e Protezione Civile n. 73 del 16.9.1999, co la quale I. Srl è stata autorizzata a ricevere i rifiuti prodotti dai Comuni indicati così come individuati nell’ordinanza n. 19/1999 anche nell’invaso denominato S5/2, alle medesime condizioni indicate; 3) ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Avverso il provvedimento impugnato la Società ricorrente ha proposto censure di violazione di legge ed eccesso di potere, sotto diversi profili.

Si è costituita in giudizio la sola Regione Lazio, mentre le Amministrazioni comunali evocate in causa non si sono costituite.

Con memoria in data 22 settembre 2011, la Società ricorrente ha rappresentato che, in pendenza di causa, a seguito della mutata situazione in fatto ed in diritto, è venuto meno l’interesse della I. Srl alla decisione del ricorso.

L’Amministrazione regionale, con memoria datata 4 ottobre 2011, ha concordato sulla declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente.

Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Sussistono validi motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate – per disporre la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;

– compensa integralmente tra le parti in causa le spese di giudizio;

– ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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