T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 23-11-2011, n. 9171

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La I. S.r.l. ha impugnato la determinazione del Direttore del Dipartimento Ambiente e Protezione Civile della Regione Lazio n. 53 del 6.8.1999, avente ad oggetto "Autorizzazione all’esercizio dell’invaso "S5/II" della discarica di I categoria sita in Latina località Borgo Montello gestita dalla I. S.r.l.", nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Avverso il provvedimento impugnato la Società ricorrente ha proposto censure di violazione di legge ed eccesso di potere, sotto diversi profili.

Si è costituita in giudizio la sola Regione Lazio, mentre la Provincia di Latina, evocata in causa, non si è costituita.

Con memoria in data 22 settembre 2011, la Società ricorrente ha rappresentato che, in pendenza di causa, a seguito della mutata situazione in fatto ed in diritto, è venuto meno l’interesse della I. Srl alla decisione del ricorso.

L’Amministrazione regionale, con memoria datata 4 ottobre 2011, ha concordato sulla declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente.

Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Sussistono validi motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate – per disporre la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;

– compensa integralmente tra le parti in causa le spese di giudizio;

– ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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