T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 23-11-2011, n. 9201

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Espongono in fatto gli odierni ricorrenti, appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, di non aver fruito, in ragione di indifferibili esigenze di servizio, del riposo settimanale agli stessi spettante, in tal modo superando l’orario d’obbligo settimanale stabilito in 36 ore, affermando come le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale debbano essere compensate a titolo di lavoro straordinario, riportandosi in proposito alla normativa di riferimento ed alla Circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza del 28 settembre 2001.

Nell’affermare come tali ore non siano state mai compensate né recuperate, denunciano i ricorrenti l’erronea interpretazione, da parte del Corpo della Guardia di Finanza, della normativa contrattuale dettata dal D.P.R. n. 164 del 2002, il quale ha introdotto, con l’art. 54, comma 3, un’indennità di 5 euro per il personale chiamato a prestare servizio nel giorno destinato a riposo settimanale a compensazione della ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, corrisposta invece dall’intimata Amministrazione a compensazione dell’intera giornata di lavoro.

Rappresentano, ancora, gli odierni ricorrenti di aver inoltrato all’Amministrazione di appartenenza istanza volta ad ottenere la corresponsione del compenso del lavoro straordinario svolto, rimasta senza esito.

A sostegno della proposta azione articolano i ricorrenti i seguenti motivi di diritto:

1 – Eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta; difetto di ragionevolezza.

Denunciano i ricorrenti come erroneamente l’intimata Amministrazione abbia attribuito all’indennità prevista dall’art. 53, comma 3, del D.P.R. n.164 del 2002, valore di equivalente monetario della prestazione di sei ore di lavoro straordinario giornaliero, corrispondendo solo tale compenso per l’attività lavorativa prestata nei giorni destinati al riposo compensativo.

2 – Violazione di legge per inosservanza della norma di cui all’art. 54, comma 3, del D.P.R. n. 164 del 2002 e dell’art. 63 della legge n. 121 del 1981, nonché degli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.

Sostengono i ricorrenti la natura indennitaria e non retributiva dell’indennità prevista dall’art. 54, comma 3, del D.P.R. n. 164 del 2002, non potendo quindi essa rappresentare la retribuzione per un intero turno di lavoro, invocando a sostegno della propria pretesa l’art. 2108 del codice civile e l’art. 36 della Costituzione.

Si è costituta in resistenza l’intimata Amministrazione sostenendo, con articolate controdeduzioni, l’infondatezza del ricorso, con richiesta di corrispondente pronuncia.

Con ordinanza collegiale n. 1115/2010 sono stati disposti incombenti istruttori a carico della resistente Amministrazione, la quale vi ha dato esecuzione.

Alla Pubblica Udienza del 12 ottobre 2011 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.

Motivi della decisione

Con il ricorso in esame gli odierni ricorrenti, appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, introducono azione volta ad ottenere l’accertamento del loro diritto alla corresponsione della retribuzione per le ore di straordinario effettuate, nell’ultimo quinquennio, nei giorni di riposo settimanale agli stessi spettante, in tal modo superando l’orario d’obbligo settimanale stabilito in 36 ore.

Il ricorso, per le considerazioni che si andranno ad esporre, non merita accoglimento.

Risulta, dal prospetto riepilogativo depositato al fascicolo di causa a cura della resistente Amministrazione, che le ore prestate in eccedenza dai ricorrenti nel periodo intercorrente l’1 gennaio 2005 ed il 31 marzo 2010, sono state oggetto di compenso a titolo di lavoro straordinario o sono state dagli stessi recuperate.

In proposito, va rilevato – rivestendo tale circostanza evidente valore processuale – come nulla abbiano i ricorrenti controdedotto – e tanto meno hanno mosso contestazioni – in relazione alle risultanze emergenti da tale prospetto e dal rapporto circostanziato prodotto dalla resistente Amministrazione in esecuzione dell’incombente istruttorio disposto da questo Tribunale, nel quale si riferisce l’avvenuto pagamento, con riferimento ai turni di servizio prestati dai ricorrenti in giorni di riposo settimanale, delle ore di lavoro straordinario effettuate oltre la media giornaliera dell’orario di lavoro, rilevate su base mensile.

Il modus procedendi indicato dalla resistente Amministrazione risulta coerente e frutto di una corretta applicazione della normativa di riferimento, in base alla quale la prestazione lavorativa resa nel giorno di riposo settimanale dà diritto all’indennità prevista dall’art. 54, comma 3, del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 (recante il recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 20022005 ed al biennio economico 20022003), al pagamento delle ore effettuate oltre la media giornaliera a titolo di straordinario ed al recupero della giornata festiva non goduta con conseguente riduzione, nella settimana di riferimento, delle ore di servizio.

La prestazione del servizio durante la giornata destinata a riposo settimanale non dà luogo, invero, per come affermato dai ricorrenti, al pagamento della stessa a titolo di straordinario – potendo considerarsi tale solo le ore eccedenti la media giornaliera – ed essendo tale prestazione soggetta a recupero mediante fruizione di una corrispondente giornata di assenza.

Ciò conformemente a quanto previsto dalla disciplina di riferimento, come delineata dall’art. 63 della legge n. 121 del 1981 – recante il nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza – il quale prevede che allorquando il personale non possa usufruire, per particolari esigenze di servizio, del giorno di riposo nell’arco della settimana, lo stesso è recuperabile entro le quattro settimane successive; dal citato art. 54 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, il quale prevede che "1. La durata dell’orario di lavoro è di trentasei ore settimanali….3. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall’amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale è corrisposta una indennità di Euro 5,00, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero"; dal D.M. 30 novembre 1991 che prevede, all’art. 44, che le prestazioni orarie effettuate oltre l’orario d’obbligo sono computate come ore di straordinario e quelle non retribuite danno diritto a fruire di ore di riposo compensativo; dalla Circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza n. 305000/6212 del 30 ottobre 1992, che stabilisce che le prestazioni di lavoro straordinario rese oltre i limiti massimi di categoria non possono essere retribuite e danno diritto alla concessione di turni di riposo compensativo da fruirsi entro il trimestre successivo; dalla successiva Circolare n. 282581/6212 del 28 settembre 2001, la quale prevede che le ore prestate in giornata festiva prevista come riposo settimanale concorrono alla formazione dell’orario d’obbligo, dando luogo a lavoro straordinario qualora eccedenti l’orario giornaliero.

Posto, pertanto il quadro normativo di riferimento, come sopra illustrato, va dunque dichiarata l’infondatezza della pretesa dei ricorrenti in quanto basata sull’implicita automatica imputazione a lavoro straordinario delle ore lavorative prestate nelle giornate destinate al riposo settimanale – che vanno invece recuperate, ferma la retribuzione a titolo di straordinario delle ore, ricomprese nel monte ore autorizzato, eccedenti l’orario giornaliero – dovendo in proposito riportarsi alla documentazione versata al fascicolo di causa da parte della resistente Amministrazione, non contestata da parte ricorrente, circa l’avvenuto recupero o pagamento delle ore lavorative prestate dai ricorrenti in eccedenza rispetto all’orario d’obbligo.

Quanto alla doglianza con cui i ricorrenti lamentano l’avvenuta corresponsione dell’indennità di 5 euro, di cui all’art. 54, comma 3, del D.P.R. n. 164 del 2002, al personale chiamato a prestare servizio nel giorno destinato a riposo settimanale, quale compensazione dell’intera giornata di lavoro, osserva il Collegio che tale indennità è in realtà affiancata alla fruizione del recupero del giorno di riposo non fruito ed al pagamento delle ore di straordinario eccedenti l’orario giornaliero, come sopra precisato.

In conclusione, alla luce delle considerazioni sin qui illustrate, il ricorso in esame deve essere respinto.

Le spese di giudizio, in relazione alla natura della controversia, possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

– Roma – Sezione Seconda

definitivamente pronunciando sul ricorso N. 1994/2010 R.G., come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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