Cass. civ. Sez. III, Sent., 13-04-2012, n. 5893 Factoring

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La presente controversia trae origine da un contratto di factoring in data 10.04.1996 con il quale la s.r.l. Telecomponenti Costa Vincenzo (c.d. "fornitore", di seguito brevemente Telecomponenti) si era obbligata a cedere in massa tutti i crediti verso la sua clientela alla s.p.a. IFITALIA (c.d. "factor"), con assunzione da parte di quest’ultima società del rischio del mancato pagamento di una certa fascia di debitori ceduti.

In data 10.09.2002 la s.p.a. IFITALIA avvalendosi della facoltà concessale dall’art. 6 dell’appendice del contratto – revocava la garanzia del rischio per il mancato pagamento con riferimento alla posizione debitoria della s.p.a. VEV INOX; quindi, verificato che successivamente alla revoca, la Telecomponenti aveva continuato a concludere contratti con la VEV INOX, senza cederle i relativi crediti, dichiarava di avvalersi della disposizione dell’art. 7 di appendice del contratto dalla garanzia, ritenendo inefficace la garanzia con efficacia ex tunc. Decidendo sulla controversia sorta tra le parti in relazione all’intervenuta revoca della garanzia, il Tribunale di Milano, con sentenza 6/13.07.2005, accoglieva la domanda della Telecomponenti avente ad oggetto il pagamento da parte della s.p.a. IFITALIA della somma di Euro 154.937,07, a titolo di garanzia prestata in relazione alla posizione della s.p.a. VEV INOX. La decisione, gravata da impugnazione della IFITALIA, era riformata dalla Corte di appello di Milano, la quale con sentenza in data 07.04.2010 così provvedeva: dichiarava l’inefficacia della garanzia prestata dalla s.p.a. IFITALIA per i crediti ceduti dalla s.r.l.

Telecomponenti verso la VEV INOX; respingeva le domande proposte dalla s.r.l. Telecomponenti nei confronti della s.p.a. IFITALIA;

condannava l’appellata al pagamento delle spese dei due gradi.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la s.r.l.

Telecomponenti, svolgendo tre motivi: 1) violazione o falsa applicazione degli artt.1355, 1358, 1267 cod. civ., nonchè della L. n. 52 del 1991, art. 6; 2) violazione o falsa applicazione degli artt. 1341, 1366, 1370 e 1945 c.c.; 3) erronea e insufficiente motivazione.

Ha resistito la IFITALIA, depositando controricorso e deducendo tra l’altro l’inammissibilità e improponibilità delle censure di controparte.

La IFITALIA ha depositato anche memoria e chiesto la condanna della controparte al pagamento delle spese anche della procedura ex art. 373 cod. proc. civ., depositando la relativa notula e copia dell’ordinanza di rigetto dell’istanza di sospensione presentata dalla controparte.

Il Collegio ha raccomandato una motivazione particolarmente sintetica.

Motivi della decisione

1. Nel ricorso si da atto che la sentenza impugnata è stata "notificata al domicilio eletto il 27 aprile 2010" (e la circostanza che trattasi di ricorso avverso sentenza notificata è stata confermata anche in sede di discussione orale); senonchè, insieme al ricorso, è stata depositata copia autentica di detta sentenza non accompagnata dalla relata di notificazione (e precisamente copia conforme rilasciata per "uso ricorso per cassazione " in data 4 maggio 2010), in violazione di quanto stabilito, a pena d’improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2. 1.1. Ciò posto, nella fattispecie trovano applicazione i seguenti principi, affermati dalle SS.UU. di questa Corte:

la previsione – di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2 – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di Cassazione, – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente o implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notifica, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2 applicabile estensivamente, purchè entro il termine, di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1 e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione (Sez. Unite, ord. 16 aprile 2009, n. 9005);

se il ricorrente per cassazione non allega che la sentenza impugnata gli è stata notificata, la Corte di cassazione deve ritenere che il ricorrente abbia esercitato il diritto di impugnazione entro il c.d. termine lungo e procedere all’accertamento della sua osservanza;

tuttavia, qualora, o per eccezione del controricorrente o per le emergenze del diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio, emerga che la sentenza impugnata era stata notificata ai fini del decorso del termine di impugnazione, la Corte, indipendentemente dal riscontro della tempestività o meno del rispetto del termine breve, deve rilevare che la parte ricorrente non ha ottemperato all’onere del deposito della copia notificata della sentenza impugnata entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1, e dichiarare improcedibile il ricorso, atteso che il riscontro della improcedibilità del ricorso per cassazione precede quello dell’eventuale sua inammissibilità (Sez. Unite, 19 dicembre 2009, n. 26819).

1.2. Il presente ricorso va, dunque, dichiarato improcedibile.

Alla declaratoria di improcedibilità consegue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, nonchè delle spese del procedimento incidentale ex art. 373 cod. proc. civ. (cfr. per la liquidazione delle spese di questa procedura da parte del giudice di legittimità, ex plurimis, Cass. civ., Sez. 3^, 25/03/2009, n. 7248).

La relativa liquidazione è effettuata come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 7.200,00 (di cui Euro 200,00 per spese) oltre rimborso spese generali e accessori come per legge, nonchè al pagamento delle spese del procedimento ex art. 373 cod. proc. civ., liquidate in Euro 1.483,33 (di cui Euro 30,33 per spese, Euro 522,00 per diritti ed Euro 930,00 per onorario) oltre rimborso spese generali e accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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